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AS 2012 5695

Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate

Traduzione1

Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate

Conclusa a New York il 21 novembre 1947 Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il 25 settembre 2012 Entrata in vigore per la Svizzera il 25 settembre 2012

Considerato che il 13 febbraio 1946 l’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione volta a unificare, nella misura del possi- bile, i privilegi e le immunità di cui godono l’Organizzazione delle Nazioni Unite e le diverse istituzioni specializzate, considerato che sono state condotte consultazioni tra l’Organizzazione delle Nazioni Unite e le istituzioni specializzate in vista dell’applicazione di detta risoluzione, con la risoluzione 179 (II) adottata il 21 novembre 1947, l’Assemblea generale ha quindi approvato la seguente Convenzione, che viene sottoposta per accettazione alle istituzioni specializzate e per adesione a tutti i Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e a qualsiasi altro Stato Membro di una o più istituzioni specia- lizzate.

Art. I Definizioni e campo di applicazione Sezione 1 Ai fini della presente Convenzione si intende per: i) «clausole standard»: le disposizioni contenute negli articoli da II a IX; ii) «istituzioni specializzate»: a) l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, b) l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricol- tura, c) l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, d) l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, e) il Fondo monetario internazionale, f) la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, g) l’Organizzazione mondiale della Sanità, h) l’Unione postale universale, i) l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, j) qualsiasi altra istituzione collegata all’Organizzazione delle Nazioni Unite ai sensi degli articoli 57 e 63 dello Statuto2;

RS 0.192.110.03

1 Dal testo originale francese (RO 2012 5695).

2 RS 0.120

2012-1380 5695

Privilegi e immunità delle istituzioni specializzate RU 2012

iii) «Convenzione»: applicandosi ad una determinata istituzione specializzata, le clausole standard modificate dal testo finale (o riveduto) dell’allegato tra- smesso da detta istituzione ai sensi delle sezioni 36 e 38; iv) «beni ed averi»: giusta l’articolo III, anche i beni e i fondi amministrati da un’istituzione specializzata nell’esercizio delle sue mansioni previste dall’atto costitutivo; v) «rappresentanti dei membri»: giusta gli articoli V e VII, tutti i rappresen- tanti, rappresentanti supplenti, consiglieri, esperti e segretari di delegazione; vi) «riunioni convocate da un’istituzione specializzata»: giusta le sezioni 13, 14,

15 e 25, le riunioni:

Allegato I

Organizzazione internazionale del Lavoro4

All’Organizzazione internazionale del Lavoro5 sono applicate le clausole standard, fatte salve le seguenti disposizioni: 1. I membri e i membri aggiunti imprenditori e lavoratori del Consiglio di Ammini- strazione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, così come i loro supplenti, beneficeranno delle disposizioni dell’articolo V (a esclusione della lettera c) della sezione 13) e della sezione 25 paragrafi 1 e 2. i) dell’articolo VII, con l’eccezione che, in virtù della sezione 16, l’immunità di costoro potrà essere revocata solo dal Consiglio. 2. I privilegi, le immunità, le esenzioni e i vantaggi di cui alla sezione 21 delle clausole standard sono altresì concessi a ciascun direttore generale aggiunto e vice- direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro. 3. i) Gli esperti (diversi dai funzionari elencati nell’articolo VI) che esercitano funzioni presso le commissioni dell’Organizzazione o che si trovano in mis- sione per conto della stessa godono dei seguenti privilegi e immunità nella misura in cui essi si rendano necessari per l’esercizio effettivo delle loro funzioni, anche durante i viaggi effettuati in occasione dell’esercizio delle loro funzioni presso tali commissioni o durante lo svolgimento di tali mis- sioni: a) immunità da arresto o da sequestro dei bagagli personali; b) immunità da qualsiasi giurisdizione concernente gli atti da essi com- piuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali (parole e scritti inclusi); gli interessati continuano a beneficiare di detta immunità anche quando non eserciteranno più le loro funzioni presso le commissioni dell’Organizzazione o non sono più incaricati delle missioni per conto di quest’ultima; c) le stesse agevolazioni concesse ai funzionari dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea in materia di disciplinamenti valutari e cambiari e di bagagli personali; d) inviolabilità di tutte le pratiche e i documenti relativi ai lavori da loro svolti per conto dell’Organizzazione. ii) Il principio enunciato nell’ultima frase della sezione 12 delle clausole stan- dard è applicabile relativamente alle disposizioni della lettera d) del paragra- fo 3 di cui sopra.

4 Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 14 set. 1948. 5 RS 0.820.1; Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, del 28 giu. 1919

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Privilegi e immunità delle istituzioni specializzate RU 2012

iii) I privilegi e le immunità sono concessi ai periti nell’interesse dell’Organiz- zazione e non già a loro vantaggio personale. L’Organizzazione può e deve revocare l’immunità concessa a un perito in tutti i casi in cui ritenga che o- stacoli l’azione della giustizia e che possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi dell’Organizzazione.

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Privilegi e immunità delle istituzioni specializzate RU 2012

Allegato II

Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura6

Le clausole «uniformi» entrano in vigore nella loro applicazione all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura7 (di seguito denominata «l’Organizzazione»), fatte salve le seguenti disposizioni: 1. L’articolo V e la sezione 25 paragrafi 1 e 2. i) dell’articolo VII si applicano al presidente del Consiglio dell’Organizzazione e ai rappresentanti dei membri asso- ciati, con l’eccezione che, in virtù della sezione 16, l’immunità del presidente può essere revocata solo dal Consiglio dell’Organizzazione. 2. i) Gli esperti (diversi dai funzionari di cui all’articolo VI), che siedono nei comitati dell’Organizzazione o sono da questa incaricati di missioni, benefi- ciano dei seguenti privilegi e immunità nella misura in cui si rendano neces- sari per l’esercizio effettivo delle loro funzioni, anche durante le trasferte per conto di detti comitati o missioni: a) immunità da arresto o da sequestro dei bagagli personali; b) immunità da qualsiasi giurisdizione concernente i discorsi pronunciati oralmente, gli scritti o gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali; detta immunità deve continuare a essere applicata anche quan- do l’interessato non siede più nei comitati dell’Organizzazione o non è più incaricato delle missioni per conto di quest’ultima; c) sono concessi gli stessi esoneri in materia di restrizioni sul cambio e bagagli personali di cui godono i rappresentanti ufficiali dei Governi e- steri in missione temporanea di carattere ufficiale; d) inviolabilità di tutte le pratiche e i documenti relativi ai lavori da loro svolti per conto dell’Organizzazione e a fini di comunicazione con l’Organizzazione, diritto di utilizzare codici e ricevere documenti o cor- rispondenza per corrieri o valigie diplomatici. ii) Relativamente alla lettera d) del paragrafo 2. i), è applicato il principio enunciato nella prima frase della sezione 12 delle clausole uniformi. iii) I privilegi e le immunità sono concessi agli esperti nell’interesse dell’Orga- nizzazione e non a vantaggio personale del beneficiario. L’Organizzazione ha il diritto, se non il dovere, di rinunciare all’immunità di qualsiasi esperto qualora ritenga che essa ostacoli il corso della giustizia e che tale rinuncia non pregiudichi gli interessi dell’Organizzazione. 3. I privilegi, le immunità, le esenzioni e le agevolazioni citati alla sezione 21 delle clausole standard sono inoltre concessi al direttore generale aggiunto e ai vicediret- tori generali dell’Organizzazione.

6 Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 28 dic. 1965. 7 RS 0.910.5; Statuto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), del 16 ott. 1945

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Allegato III

Organizzazione dell’aviazione civile internazionale8

All’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale9 (di seguito denominata «l’Organizzazione») sono applicate le clausole standard, fatte salve le seguenti disposizioni: 1. Il beneficio dei privilegi, immunità, esenzioni, agevolazioni e i vantaggi citati alla sezione 21 delle clausole standard è inoltre concesso al presidente del Consiglio dell’Organizzazione. 2. i) Gli esperti (diversi dai funzionari elencati nell’articolo VI) che esercitano funzioni presso le commissioni dell’Organizzazione o che si trovano in mis- sione per conto della stessa godono dei seguenti privilegi e immunità nella misura in cui si rendano necessari per l’esercizio effettivo delle loro fun- zioni, anche durante i viaggi effettuati in occasione dell’esercizio delle loro funzioni presso tali commissioni o durante lo svolgimento di tali missioni: a) immunità da arresto o da sequestro dei bagagli personali; b) immunità da qualsiasi giurisdizione concernente gli atti da essi compiu- ti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali (parole e scritti inclusi); gli interessati continuano a beneficiare di detta immunità anche quando non esercitano più le loro funzioni presso le commissioni dell’Orga- nizzazione o non sono più incaricati delle missioni per conto di quest’ultima; c) le stesse agevolazioni concesse ai funzionari dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea in materia di disciplinamenti valutari e cambiari e di bagagli personali; d) inviolabilità di tutte le pratiche e i documenti relativi ai lavori da loro svolti per conto dell’Organizzazione. ii) Il principio enunciato nell’ultima frase della sezione 12 delle clausole stan- dard è applicabile relativamente alle disposizioni della lettera d) del para- grafo 2. i). iii) I privilegi e le immunità sono concessi agli esperti nell’interesse dell’Orga- nizzazione e non a loro vantaggio personale. L’Organizzazione può e deve revocare l’immunità concessa a un esperto in tutti i casi in cui ritenga che essa ostacoli l’azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi dell’Organizzazione.

8 Traduzione dal testo originale inglese ricevuto dal Segretario generale l’11 ago. 1948. 9 RS 0.748.0; Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, del 7 dic. 1944

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Allegato IV

Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura10

All’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura11 (di seguito denominata «l’Organizzazione») sono applicate le clausole standard, fatte salve le seguenti disposizioni:

1. Il presidente della Conferenza e i membri del Consiglio d’amministrazione

dell’Organizzazione, i loro supplenti e consiglieri beneficiano delle disposizioni dell’articolo V e della sezione 25 paragrafo 2. i) dell’articolo VII, con l’eccezione che, in virtù della sezione 16, l’immunità di costoro può essere revocata solo dal Consiglio di amministrazione. 2. Il direttore generale aggiunto dell’Organizzazione, unitamente ai suoi congiunti e ai figli minorenni, gode dei privilegi, immunità, esenzioni e agevolazioni concessi agli agenti diplomatici in conformità con il diritto internazionale e garantite al diret- tore generale di ogni istituzione specializzata dall’articolo VI, sezione 21 della Convenzione. 3. i) Gli esperti (diversi dai funzionari elencati nell’articolo VI) che esercitano funzioni presso le commissioni dell’Organizzazione o che si trovano in mis- sione per conto della stessa godono dei seguenti privilegi e immunità nella misura in cui si rendano necessari per l’esercizio effettivo delle loro fun- zioni, anche durante i viaggi effettuati in occasione dell’esercizio delle loro funzioni presso tali commissioni o durante lo svolgimento di tali missioni: a) immunità da arresto o da sequestro dei bagagli personali; b) immunità da qualsiasi giurisdizione concernente gli atti da essi com- piuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali (parole e scritti inclusi); gli interessati continuano a beneficiare di detta immunità anche quando non eserciteranno più le loro funzioni presso le commissioni dell’Organizzazione o non sono più incaricati delle missioni per conto di quest’ultima; c) le stesse agevolazioni concesse ai funzionari dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea in materia di disciplinamenti valutari e cambiari e di bagagli personali. ii) I privilegi e le immunità sono concessi ai periti nell’interesse dell’Organiz- zazione e non a loro vantaggio personale. L’Organizzazione può e deve revocare l’immunità concessa a un esperto in tutti i casi in cui ritenga che ostacoli l’azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza pre- giudicare gli interessi dell’Organizzazione.

10 Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 7 feb. 1949. 11 RS 0.401; Costituzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura, del 16 nov. 1945

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Allegato V

Fondo monetario internazionale12

La Convenzione (incluso il presente allegato) è applicata al Fondo monetario inter- nazionale13 (di seguito denominato «il Fondo»), fatte salve le seguenti disposizioni:

1. La sezione 32 delle clausole standard è applicata solo alle contestazioni che

vertono sull’interpretazione o applicazione delle disposizioni relative a privilegi e immunità di cui gode il Fondo unicamente in virtù della presente Convenzione e che non fanno parte di quelle che esso può rivendicare in virtù del suo atto costitutivo o di qualsiasi altra disposizione.

2. Le disposizioni della Convenzione (incluse quelle del presente allegato) non

apportano né richiedono alcuna modifica o emendamento dell’atto costitutivo del Fondo, e non pregiudicano né limitano alcun diritto, immunità, privilegio o esen- zione concessi al Fondo o a uno dei suoi membri, governatori, amministratori, supplenti, funzionari dirigenti o dipendenti dall’atto costitutivo del Fondo o da un statuto, legge o regolamento di un qualsiasi membro del Fondo o di uno schiera- mento politico di detto membro, o da qualsiasi altra disposizione.

12 Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 9 mag. 1949.

13 RS 0.979.1; Statuto del Fondo monetario internazionale, del 22 lug. 1944

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Allegato VI

Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo14

La Convenzione (incluso il presente allegato) è applicata alla Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo15 (di seguito denominata «la Banca»), fatte salve le seguenti disposizioni:

1. Il seguente testo sostituisce quello della sezione 4:

«La Banca può essere perseguita soltanto dinanzi a un tribunale che abbia giurisdizione sui territori di uno Stato membro in cui essa possieda una suc- cursale, abbia designato un agente incaricato di ricevere ingiunzioni o notifi- che di ingiunzioni, oppure in cui abbia emesso o garantito valori mobiliari. Non potrà essere intentato alcun procedimento giudiziario da parte degli Sta- ti membri o di persone che li rappresentino o facciano valere diritti di recla- mo di questi ultimi. I beni e averi della Banca, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal loro detentore, sono esclusi da qualsiasi forma di sequestro, opposizione o esecuzione fino a che sia stata pronunciata una sentenza definitiva nei confronti della Banca.»

2. La sezione 32 delle clausole standard è applicata solo alle contestazioni che

vertono sull’interpretazione o applicazione delle disposizioni relative a privilegi e immunità di cui gode il Fondo unicamente in virtù della presente Convenzione e che non fanno parte di quelle che essa possa rivendicare in virtù del suo atto costitutivo o di qualsiasi altra disposizione.

3. Le disposizioni della Convenzione (incluse quelle del presente allegato) non

apportano né richiedono alcuna modifica o emendamento dell’atto costitutivo della Banca e non pregiudicano né limitano alcun diritto, immunità, privilegio o esenzione concesso alla Banca o a uno dei suoi membri, governatori, amministratori, supplenti, funzionari dirigenti o dipendenti dall’atto costitutivo della Banca o da uno statuto, legge o regolamento di un qualsiasi membro della Banca o di uno schieramento politico di detto membro, o da qualsiasi altra disposizione.

14 Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 29 apr. 1949. 15 RS 0.979.2; Statuto della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, del

22 lug. 1944

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Allegato VII

Organizzazione mondiale della Sanità16

All’Organizzazione mondiale della Sanità17 (di seguito denominata «l’Organizza- zione») sono applicate le clausole standard, fatte salve le seguenti disposizioni: 1. Le persone designate per far parte del Consiglio esecutivo dell’Organizzazione, i loro supplenti e consiglieri beneficiano delle disposizioni dell’articolo V e della sezione 25 paragrafi 1 e 2. i) dell’articolo VII, con l’eccezione che, in virtù della sezione 16, l’immunità di costoro può essere revocata solo dal Consiglio. 2. i) Gli esperti (diversi dai funzionari elencati nell’articolo VI) che esercitano funzioni presso le commissioni dell’Organizzazione o che si trovano in mis- sione per conto della stessa godono dei seguenti privilegi e immunità nella misura in cui si rendano necessari per l’esercizio effettivo delle loro fun- zioni, anche durante i viaggi effettuati in occasione dell’esercizio delle loro funzioni presso tali commissioni o durante lo svolgimento di tali missioni: a) immunità da arresto o da sequestro dei bagagli personali; b) immunità da qualsiasi giurisdizione concernente gli atti da essi com- piuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali (parole e scritti inclusi); gli interessati continuano a beneficiare di detta immunità anche quando non esercitano più le loro funzioni presso le commissioni dell’Orga- nizzazione o non sono più incaricati delle missioni per conto di quest’ultima; c) le stesse agevolazioni concesse ai funzionari dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea in materia di disciplinamenti valutari e cambiari e di bagagli personali; d) inviolabilità di qualsiasi pratica e documento; e) diritto di fare uso di codici e di ricevere documenti e corrispondenza per corriere o valigie sigillate per le loro comunicazioni con l’Organizza- zione mondiale della Sanità. ii) Il beneficio dei privilegi e delle immunità citati alle lettere b) ed e) di cui sopra è concesso alle persone facenti parte dei gruppi consultivi di esperti dell’Organizzazione nell’esercizio delle loro funzioni. iii) I privilegi e le immunità sono concessi ai periti nell’interesse dell’Organiz- zazione e non a loro vantaggio personale. L’Organizzazione può e deve revocare l’immunità concessa a un esperto in tutti i casi in cui ritenga che essa ostacoli l’azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi dell’Organizzazione.

16 Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 25 lug. 1958. 17 RS 0.810.1; Costituzione dell’Organizzazione mondiale della Sanità, del 22 lug. 1946

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3. Le disposizioni dell’articolo V e della sezione 25 paragrafi 1 e 2. i) dell’arti- colo VII sono estese ai rappresentanti dei membri associati che partecipano ai lavori dell’Organizzazione, ai sensi degli articoli 8 e 47 della Costituzione. 4. Il beneficio dei privilegi, delle immunità, delle esenzioni e delle agevolazioni citati alla sezione 21 delle clausole standard è inoltre concesso a tutti i direttori generali aggiunti, vicedirettori generali e direttori regionali dell’Organizzazione.

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Privilegi e immunità delle istituzioni specializzate RU 2012

Allegato VIII

Unione postale universale18

Le clausole standard si applicano senza alcuna modifica19.

18 Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale l’11 lug. 1949.

19 RS 0.783.51; Costituzione dell’Unione postale universale, del 10 lug. 1964

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Allegato IX

Unione internazionale delle telecomunicazioni20

Le clausole standard sono applicate senza alcuna modifica, salvo che l’Unione internazionale delle telecomunicazioni21 richieda di beneficiare del trattamento privilegiato previsto nella sezione 11 dell’articolo IV per le «Agevolazioni di comu- nicazione».

20 Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 16 gen. 1951. 21 RS 0.784.01; Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, del 22 dic. 1992

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Allegato X

Organizzazione internazionale per i rifugiati22

22 L’Organizzazione internazionale per i rifugiati è stata sciolta il 15 feb. 1952.

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Allegato XI

Organizzazione meteorologica mondiale23

Le clausole standard si applicano senza alcuna modifica24.

23 Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 29 dic. 1951. 24 RS 0.429.01; Convenzione per l’Organizzazione meteorologica mondiale, dell’11 ott. 1947

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Allegato XII

Organizzazione marittima internazionale25

1. Il Segretario generale dell’Organizzazione26, il Segretario generale aggiunto, il Segretario del Comitato di sicurezza marittima e i direttori della Divisione ammini- strativa, della Divisione per la cooperazione tecnica, della Divisione legale e per le relazioni esterne, della Divisione delle conferenze e della Divisione dell’ambiente marino godono dei privilegi, delle immunità, delle esenzioni e delle agevolazioni citati nella sezione 21 dell’articolo VI delle clausole standard, fatto salvo che le disposizioni del presente paragrafo non obblighino lo Stato membro nel cui territorio si trova la sede dell’Organizzazione ad applicare ai suoi cittadini la sezione 21 dell’articolo VI delle clausole standard. Se l’Organizzazione dovesse modificare in un qualsiasi momento il titolo delle cariche direttive, al momento della modifica i titolari di dette cariche continuano a beneficiare dei privilegi, immunità, esenzioni e agevolazioni citati nel presente paragrafo. 2. a) Gli esperti (diversi dai funzionari elencati nell’articolo VI) che esercitano funzioni presso le commissioni dell’Organizzazione o che si trovano in mis- sione per conto della stessa godono dei seguenti privilegi e immunità nella misura in cui si rendano necessari per l’esercizio effettivo delle loro fun- zioni, anche durante i viaggi effettuati in occasione dell’esercizio delle loro funzioni presso tali commissioni o durante lo svolgimento di tali missioni: i) immunità da arresto o da sequestro dei bagagli personali; ii) immunità da qualsiasi giurisdizione concernente gli atti da essi com- piuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali (parole e scritti inclusi); gli interessati continuano a beneficiare di detta immunità anche quando non esercitano più le loro funzioni presso le commissioni dell’Orga- nizzazione o non sono più incaricati delle missioni per conto di quest’ultima; iii) le stesse agevolazioni concesse ai funzionari dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea in materia di disciplinamenti valutari e cambiari e di bagagli personali; iv) inviolabilità di tutte le pratiche e i documenti relativi ai lavori da loro svolti per l’Organizzazione; e v) diritto di fare uso di codici cifrati e di ricevere documenti e corrispon- denza per corriere o valigie sigillate per le loro comunicazioni con l’Organizzazione marittima internazionale. Il principio enunciato nell’ultima frase della sezione 12 delle clausole stan- dard è applicabile alle disposizioni previste ai punti iv) e v) .

25 Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale l’8 apr. 2002. 26 RS 0.747.305.91; Convenzione istitutiva dell’Organizzazione marittima internazionale, del 6 mar. 1948

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Privilegi e immunità delle istituzioni specializzate RU 2012

b) I privilegi e le immunità sono concessi agli esperti nell’interesse dell’Orga- nizzazione e non a loro vantaggio personale. L’Organizzazione può e deve revocare l’immunità concessa a un esperto in tutti i casi in cui ritenga che essa ostacoli l’azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi dell’Organizzazione.

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Allegato XIII

Società finanziaria internazionale27

La Convenzione (incluso il presente allegato) è applicata alla Società finanziaria internazionale28 (di seguito denominata «la Società»), fatte salve le seguenti disposi- zioni:

1. Il seguente testo sostituisce quello della sezione 4:

«La Società può essere perseguita soltanto dinanzi a un tribunale che abbia giurisdizione sui territori di uno Stato membro in cui essa possieda una suc- cursale, abbia designato un agente incaricato di ricevere ingiunzioni o notifi- che di ingiunzioni, oppure in cui abbia emesso o garantito valori mobiliari. Non potrà essere intentato alcun procedimento giudiziario da parte degli Sta- ti membri o di persone che li rappresentino o facciano valere diritti di recla- mo di questi ultimi. I beni e averi della Società, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal loro detentore, sono esclusi da qualsiasi forma di sequestro, opposizione o esecuzione fino a che sia stata pronunciata una sentenza definitiva nei confronti della Società.» 2. La lettera b) della sezione 7 delle clausole standard è applicata alla Società, fatte salve le disposizioni della sezione 5 dell’articolo III dello statuto della Società. 3. La società ha la facoltà di rinunciare a qualsiasi privilegio e immunità conferitigli in virtù dell’articolo VI del suo statuto, nella misura e alle condizioni da essa stabi- lite.

4. La sezione 32 delle clausole standard è applicata solo alle contestazioni che

vertono sull’interpretazione o applicazione delle disposizioni relative a privilegi e immunità di cui gode la Società in virtù della presente Convenzione e che non fanno parte di quelle che essa possa rivendicare in virtù del suo statuto o di qualsiasi altra disposizione.

5. Le disposizioni della Convenzione, incluse quelle del presente allegato, non

apportano né richiedono alcuna modifica o emendamento dello statuto della Società, e non pregiudicano né limitano alcun diritto, immunità, privilegio o eccezione con- cesso alla Società o a uno dei suoi membri, governatori, amministratori, supplenti, funzionari o dipendenti dallo statuto della Società o da un statuto, legge o regola- mento di un qualsiasi membro della Società o di uno schieramento politico di detto membro, o da qualsiasi altra disposizione.

27 Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 22 apr. 1959. 28 RS 0.979.4; Statuto della Società finanziaria internazionale, del 25 mag. 1955

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Privilegi e immunità delle istituzioni specializzate RU 2012

Allegato XIV

Associazione Internazionale di sviluppo29

La Convenzione (incluso il presente allegato) è applicata all’Associazione Interna- zionale di sviluppo30 (di seguito denominata «l’Associazione»), fatte salve le se- guenti disposizioni:

1. Il seguente testo sostituisce quello della sezione 4:

«L’Associazione può essere perseguita soltanto dinanzi a un tribunale che abbia giurisdizione sui territori di uno Stato membro in cui essa possieda una succursale, abbia designato un agente incaricato di ricevere ingiunzioni o notifiche di ingiunzioni, oppure in cui abbia emesso o garantito valori mobi- liari. Non potrà essere intentato alcun procedimento giudiziario da parte degli Stati membri o di persone che li rappresentino o facciano valere diritti di reclamo di questi ultimi. I beni e averi dell’Associazione, indipendente- mente dal luogo in cui si trovano e dal loro detentore, sono esclusi da qual- siasi forma di sequestro, opposizione o esecuzione fino a che sia stata pro- nunciata una sentenza definitiva nei confronti dell’Associazione.»

2. La sezione 32 delle clausole standard è applicata solo alle contestazioni che

vertono sull’interpretazione o applicazione delle disposizioni relative a privilegi e immunità di cui gode l’Associazione in virtù della presente Convenzione e che non fanno parte di quelle che essa possa rivendicare in virtù del suo atto costitutivo o di qualsiasi altra disposizione.

3. Le disposizioni della Convenzione (incluse quelle del presente allegato) non

apportano né richiedono alcuna modifica o emendamento dell’atto costitutivo dell’Associazione, e non pregiudicano né limitano alcun diritto, immunità, privilegio o esenzione concesso all’Associazione o a uno dei suoi membri, governatori, ammi- nistratori, supplenti, funzionari dirigenti o dipendenti dall’atto costitutivo dell’Asso- ciazione o da un statuto, legge o regolamento di un qualsiasi membro dell’Asso- ciazione o di uno schieramento politico di detto membro, o da qualsiasi altra disposizione.

29 Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 15 feb. 1962. 30 RS 0.979.3; Statuto dell’Associazione Internazionale di Sviluppo, del 26 gen. 1960

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Privilegi e immunità delle istituzioni specializzate RU 2012

Allegato XV

Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale31

All’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale32 (di seguito denominata «l’Organizzazione») sono applicate le clausole standard, fatte salve le seguenti modifiche: 1. Il beneficio dei privilegi, immunità, esenzioni e agevolazioni citati alla sezio- ne 21 dell’articolo VI delle clausole standard è inoltre concesso ai vicedirettori generali dell’Organizzazione. 2. a) Gli esperti (diversi dai funzionari elencati nell’articolo VI) che esercitano funzioni presso le commissioni dell’Organizzazione o che si trovano in mis- sione per conto della stessa godono dei seguenti privilegi e immunità nella misura in cui si rendano necessari per l’esercizio effettivo delle loro fun- zioni, anche durante i viaggi effettuati in occasione dell’esercizio delle loro funzioni presso tali commissioni o durante lo svolgimento di tali missioni, e in particolare: i) immunità da arresto o da sequestro dei loro bagagli personali; ii) immunità da qualsiasi giurisdizione concernente gli atti da essi compiu- ti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali (parole e scritti inclusi); gli interessati continuano a beneficiare di detta immunità anche quando non esercitano più le loro funzioni presso le commissioni dell’Orga- nizzazione o non sono più incaricati delle missioni per conto di quest’ultima; iii) le stesse agevolazioni concesse ai funzionari dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea in materia di disciplinamenti valutari e cambiari e di bagagli personali; iv) inviolabilità di tutte le pratiche e i documenti relativi ai lavori da loro svolti per conto dell’Organizzazione; v) diritto di fare uso di codici e di ricevere documenti e corrispondenza per corriere o valigie sigillate per le loro comunicazioni con l’Organizza- zione. Il principio enunciato nell’ultima frase della sezione 12 delle clausole stan- dard è applicabile alle disposizioni previste ai punti iv) e v). b) I privilegi e le immunità sono concessi agli esperti di cui alla lettera a) nell’interesse dell’Organizzazione e non a loro vantaggio personale. L’Orga- nizzazione può e deve revocare l’immunità concessa a un esperto in tutti i casi in cui ritenga che essa ostacoli l’azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi dell’Organizzazione.

31 Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 19 ott. 1977. 32 RS 0.230; Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettu- ale, del 14 lug. 1967

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Privilegi e immunità delle istituzioni specializzate RU 2012

Allegato XVI

Fondo internazionale di sviluppo agricolo33

Per quanto concerne il Fondo internazionale di sviluppo agricolo34 (di seguito desi- gnato con il termine «il Fondo»), sono applicate le clausole standard, fatte salve le seguenti disposizioni: 1. Il beneficio dei privilegi, immunità, esenzioni, agevolazioni e vantaggi citati alla sezione 21 delle clausole standard è inoltre concesso ai vicepresidenti del Fondo. 2. a) Gli esperti (diversi dai funzionari elencati nell’articolo VI) che esercitano funzioni presso i comitati del Fondo o che si trovano in missione per conto dello stesso godono dei seguenti privilegi e immunità nella misura in cui si rendano necessari per l’esercizio effettivo delle loro funzioni, anche durante i viaggi effettuati in occasione dell’esercizio delle loro funzioni presso tali comitati o durante lo svolgimento di tali missioni: i) immunità da arresto o da sequestro dei bagagli personali; ii) immunità da qualsiasi giurisdizione concernente gli atti da essi com- piuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali (parole e scritti inclusi); gli interessati continuano a beneficiare di detta immunità anche quando non esercitano più le loro funzioni presso i comitati del Fondo o non sono più incaricati delle missioni per conto di quest’ultimo; iii) le stesse agevolazioni concesse ai funzionari dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea in materia di restrizioni valutarie e cam- biarie e di bagagli personali; iv) inviolabilità di tutte le pratiche e i documenti relativi ai lavori da loro svolti per conto del Fondo e, per le loro comunicazioni con il Fondo, il diritto di utilizzare codici e di ricevere la corrispondenza per corriere o valigie sigillate. b) Relativamente alle disposizioni della lettera a) del paragrafo 2. i), è applica- bile il principio contenuto nell’ultima frase della sezione 12 delle clausole standard. c) I privilegi e le immunità sono concessi agli esperti nell’interesse del Fondo e non a loro vantaggio personale. Il Fondo ha il diritto e il dovere di revocare l’immunità concessa a un esperto in tutti i casi in cui ritenga che essa osta- coli l’azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza pregiudi- care gli interessi del Fondo.

33 Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 16 dic. 1977. 34 RS 0.972.0; Accordo per l’istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo, del 13 giu. 1976

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Allegato XVII

Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale35

All’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale36 (di seguito denominata «l’Organizzazione») sono applicate le clausole standard, fatte salve le seguenti modifiche apportate a tali disposizioni: 1. a) Gli esperti (diversi dai funzionari elencati nell’articolo VI) che esercitano funzioni presso le commissioni dell’Organizzazione o che si trovano in mis- sione per conto della stessa godono dei seguenti privilegi e immunità nella misura in cui si rendano necessari per l’esercizio effettivo delle loro fun- zioni, anche durante i viaggi effettuati in occasione dell’esercizio delle loro funzioni presso tali commissioni o durante lo svolgimento di tali missioni: i) immunità da arresto o da sequestro dei loro bagagli personali; ii) immunità da qualsiasi giurisdizione concernente gli atti da essi com- piuti in veste ufficiale (parole e scritti inclusi); gli interessati continuano a beneficiare di detta immunità anche quando non esercitano più le loro funzioni presso le commissioni dell’Organizzazione o non sono più incaricati delle missioni per conto di quest’ultima; iii) le stesse agevolazioni concesse ai funzionari dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea in materia di disciplinamenti valutari e cambiari e di bagagli personali; iv) inviolabilità di qualsiasi pratica e documento; v) diritto di utilizzare codici e di ricevere documenti e corrispondenza per corriere o valigie sigillate ai fini delle comunicazioni con l’Organizza- zione. b) Per quanto concerne le disposizioni riportate ai punti iv) e v) della lettera a) del paragrafo 1, sarà applicato il principio enunciato nell’ultima frase della sezione 12 delle clausole standard. c) I privilegi e le immunità sono concessi ai periti dell’Organizzazione nell’interesse della stessa e non a loro vantaggio personale. L’Organiz- zazione può e deve revocare l’immunità concessa a un esperto in tutti i casi in cui ritenga che essa ostacoli l’azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi dell’Organizzazione. 2. I privilegi, le immunità, le esenzioni e le agevolazioni citati alla sezione 21 delle clausole standard sono inoltre concessi a tutti i direttori generali aggiunti dell’Orga- nizzazione.

35 Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 15 set. 1987. 36 RS 0.974.11; Atto costitutivo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, dell’8 apr. 1979

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Allegato XVIII

Organizzazione mondiale del turismo37

All’Organizzazione mondiale del turismo38 (di seguito denominata «l’Organizza- zione»), sono applicate le clausole standard, fatte salve le seguenti disposizioni: 1. L’articolo V e la sezione 25 paragrafi 1 e 2. i) dell’articolo VII della Convenzio- ne sono estesi ai rappresentanti dei membri associati che partecipano ai lavori dell’Organizzazione in conformità con lo statuto dell’Organizzazione mondiale del turismo (denominato di seguito «lo statuto»). 2. I rappresentanti dei membri affiliati che partecipano alle attività dell’Organizza- zione in conformità con lo statuto beneficiano: a) di tutte le agevolazioni atte a consentire l’esercizio indipendente delle loro funzioni ufficiali; b) della massima diligenza nel trattamento delle loro domande per i visti (qua- lora necessari) accompagnate da un certificato in cui si attesta che viaggiano per conto dell’Organizzazione. A queste persone sono inoltre concesse age- volazioni che consentano loro di spostarsi rapidamente; c) il principio enunciato nell’ultima frase della sezione 12 delle clausole stan- dard è applicabile relativamente alla lettera b).

3. Gli esperti, diversi dai funzionari che rientrano nel campo di applicazione

dell’articolo VI della Convenzione, membri di organi e di organismi dell’Organiz- zazione o che compiono missioni per suo conto, godono dei privilegi e delle immu- nità necessari all’esercizio indipendente ed effettivo delle loro funzioni, anche durante i viaggi intrapresi in relazione alla loro appartenenza a tali organi e organi- smi o alle loro missioni. In particolare, godono di: a) immunità da arresto o da sequestro dei bagagli personali; b) immunità da qualsiasi giurisdizione concernente gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali (parole e scritti inclusi); gli inte- ressati continuano a beneficiare di detta immunità anche quando non sono più membri degli organi e organismi dell’Organizzazione o non compiono più missioni per conto di quest’ultima; c) inviolabilità di tutte le pratiche e i documenti relativi ai lavori di cui si occu- pano per l’Organizzazione; d) diritto di trasmettere messaggi cifrati e di ricevere documenti o corrispon- denza per corriere o in valigie sigillate, a fini di comunicazione con l’Orga- nizzazione;

37 Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 30 lug. 2008. 38 RS 0.935.21; Statuti dell’Organizzazione mondiale del turismo (OMT), del 27 set. 1970

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Privilegi e immunità delle istituzioni specializzate RU 2012

e) le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea in materia di disciplinamenti valutari e cam- biari e di bagagli personali. 4. I privilegi e le immunità sono concessi agli esperti nell’interesse dell’Organiz- zazione e non a loro vantaggio personale. Il Segretario generale dell’Organizzazione ha il diritto e il dovere di revocare l’immunità di qualsiasi esperto in tutti i casi in cui, a suo parere, essa ostacoli il corso della giustizia e qualora possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi dell’Organizzazione. 5. Nonostante il paragrafo 2 di cui sopra, i paragrafi 3 e 4 si applicano ai rappresen- tanti dei membri affiliati in missione per l’Organizzazione in qualità di esperti.

6. Al Segretario generale aggiunto dell’Organizzazione, al suo coniuge e ai suoi

figli minorenni sono concessi i privilegi, le immunità, le esenzioni e le agevolazioni di cui alla sezione 21 delle clausole standard.

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Campo d’applicazione il 25 settembre 2012 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Albania 15 dicembre 2003 A 15 dicembre 2003 Algeria 25 marzo 1964 A 25 marzo 1964 Angola 9 maggio 2012 A 9 maggio 2012 Antigua e Barbuda 14 dicembre 1988 S 1° novembre 1981 Argentina 10 ottobre 1963 A 10 ottobre 1963 Australia 9 maggio 1986 A 9 maggio 1986 Austria 21 luglio 1950 A 21 luglio 1950 Bahama 17 marzo 1977 S 10 luglio 1973 Bahrein 17 settembre 1992 A 17 settembre 1992 Barbados 19 novembre 1971 A 19 novembre 1971 Belgio 14 marzo 1962 A 14 marzo 1962 Bielorussia* 18 marzo 1966 A 18 marzo 1966 Bosnia ed Erzegovina 1° settembre 1993 S 6 marzo 1992 Botswana 5 aprile 1983 A 5 aprile 1983 Brasile 22 marzo 1963 A 22 marzo 1963 Bulgaria 13 giugno 1968 A 13 giugno 1968 Burkina Faso 6 aprile 1962 A 6 aprile 1962 Cambogia 15 ottobre 1953 A 15 ottobre 1953 Camerun 30 aprile 1992 A 30 aprile 1992 Ceca, Repubblica 22 febbraio 1993 S 1° gennaio 1993 Centrafricana, Repubblica 15 ottobre 1962 A 15 ottobre 1962 Cile 21 settembre 1951 A 21 settembre 1951 Cina* 11 settembre 1979 A 11 settembre 1979 Hong Kong 1° luglio 1997 1° luglio 1997 Cipro 6 maggio 1964 S 16 agosto 1960 Congo (Kinshasa) 8 dicembre 1964 A 8 dicembre 1964 Corea del Sud 13 maggio 1977 A 13 maggio 1977 Croazia 12 ottobre 1992 A 8 ottobre 1991 Cuba* 13 settembre 1972 A 13 settembre 1972 Costa d’Avorio* 8 settembre 1961 A 8 settembre 1961 Danimarca 25 gennaio 1950 A 25 gennaio 1950 Dominica 24 giugno 1988 A 24 giugno 1988 Ecuador 8 giugno 1951 A 8 giugno 1951 Egitto 28 settembre 1954 A 28 settembre 1954 Emirati Arabi Uniti 11 dicembre 2003 A 11 dicembre 2003 Estonia 8 ottobre 1997 A 8 ottobre 1997 Figi 21 giugno 1971 S 10 ottobre 1970 Filippine 20 marzo 1950 A 20 marzo 1950 Finlandia 31 luglio 1958 A 31 luglio 1958 Francia* 2 agosto 2000 A 2 agosto 2000 Gabon* 29 giugno 1961 A 29 giugno 1961 Gambia 1° agosto 1966 S 18 febbraio 1965

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Privilegi e immunità delle istituzioni specializzate RU 2012

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Georgia 18 luglio 2007 A 18 luglio 2007 Germania* 10 ottobre 1957 A 10 ottobre 1957 Ghana 9 settembre 1958 A 9 settembre 1958 Giamaica 4 novembre 1963 A 4 novembre 1963 Giappone 18 aprile 1963 A 18 aprile 1963 Giordania 12 dicembre 1950 A 12 dicembre 1950 Grecia 21 giugno 1977 A 21 giugno 1977 Guatemala 30 giugno 1951 A 30 giugno 1951 Guinea 1° luglio 1959 A 1° luglio 1959 Guyana 13 settembre 1973 A 13 settembre 1973 Haiti 16 aprile 1952 A 16 aprile 1952 Honduras 16 agosto 2012 A 16 agosto 2012 India 10 febbraio 1949 A 10 febbraio 1949 Indonesia* 8 marzo 1972 A 8 marzo 1972 Iran 16 maggio 1974 A 16 maggio 1974 Iraq 9 luglio 1954 A 9 luglio 1954 Irlanda 10 maggio 1967 A 10 maggio 1967 Islanda 17 gennaio 2006 A 17 gennaio 2006 Italia* 30 agosto 1985 A 30 agosto 1985 Kenya 1° luglio 1965 A 1° luglio 1965 Kuwait 13 novembre 1961 A 13 novembre 1961 Laos 9 agosto 1960 A 9 agosto 1960 Lesotho 26 novembre 1969 A 26 novembre 1969 Lettonia 19 dicembre 2005 A 19 dicembre 2005 Libia 30 aprile 1958 A 30 aprile 1958 Lituania* 10 febbraio 1997 A 10 febbraio 1997 Lussemburgo 20 settembre 1950 A 20 settembre 1950 Macedonia 11 marzo 1996 S 17 novembre 1991 Madagascar* 3 gennaio 1966 A 3 gennaio 1966 Malawi 2 agosto 1965 A 2 agosto 1965 Malaysia 29 marzo 1962 S 31 agosto 1957 Maldive 26 maggio 1969 A 26 maggio 1969 Mali 24 giugno 1968 A 24 giugno 1968 Malta 27 giugno 1968 S 21 settembre 1964 Marocco 28 aprile 1958 A 28 aprile 1958 Maurizio 18 luglio 1969 S 12 marzo 1968 Moldova 2 settembre 2011 A 2 settembre 2011 Mongolia 3 marzo 1970 A 3 marzo 1970 Montenegro 23 ottobre 2006 S 3 giugno 2006 Mozambico 6 ottobre 2011 A 6 ottobre 2011 Nepal 23 febbraio 1954 A 23 febbraio 1954 Nicaragua 6 aprile 1959 A 6 aprile 1959 Niger 15 maggio 1968 A 15 maggio 1968

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Privilegi e immunità delle istituzioni specializzate RU 2012

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Nigeria 26 giugno 1961 S 1° ottobre 1960 Norvegia* 25 gennaio 1950 A 25 gennaio 1950 Nuova Zelanda* 25 novembre 1960 A 25 novembre 1960 Tokelau 25 novembre 1960 A 25 novembre 1960 Paesi Bassi** 2 dicembre 1948 A 2 dicembre 1948 Pakistan* 23 luglio 1951 A 23 luglio 1951 Paraguay 13 gennaio 2006 A 13 gennaio 2006 Polonia 19 giugno 1969 A 19 giugno 1969 Regno Unito* 16 agosto 1949 A 16 agosto 1949 Romania* 15 settembre 1970 A 15 settembre 1970 Ruanda 15 aprile 1964 A 15 aprile 1964 Russia* 10 gennaio 1966 A 10 gennaio 1966 Santa Lucia 2 settembre 1986 A 2 settembre 1986 Seicelle 24 luglio 1985 A 24 luglio 1985 Senegal 2 marzo 1966 A 2 marzo 1966 Serbia 12 marzo 2001 S 27 aprile 1992 Sierra Leone 13 marzo 1962 S 27 aprile 1961 Singapore 18 marzo 1966 S 9 agosto 1965 Slovacchia 28 maggio 1993 S 1° gennaio 1993 Slovenia 6 luglio 1992 S 25 giugno 1991 Spagna 26 settembre 1974 A 26 settembre 1974 Sudafrica* 30 agosto 2002 A 30 agosto 2002 Svezia 12 settembre 1951 A 12 settembre 1951 Svizzera* 25 settembre 2012 A 25 settembre 2012 Tanzania 29 ottobre 1962 A 29 ottobre 1962 Thailandia 30 marzo 1956 A 30 marzo 1956 Togo 15 luglio 1960 A 15 luglio 1960 Tonga 17 marzo 1976 S 4 giugno 1970 Trinidad e Tobago 19 ottobre 1965 A 19 ottobre 1965 Tunisia 3 dicembre 1957 A 3 dicembre 1957 Ucraina* 13 aprile 1966 A 13 aprile 1966 Uganda 11 agosto 1983 A 11 agosto 1983 Ungheria 2 agosto 1967 A 2 agosto 1967 Uruguay 29 dicembre 1977 A 29 dicembre 1977 Uzbekistan 18 febbraio 1997 A 18 febbraio 1997 Vanuatu 2 gennaio 2008 A 2 gennaio 2008 Zambia 16 giugno 1975 S 24 ottobre 1964 Zimbabwe 5 marzo 1991 A 5 marzo 1991 * Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, le dichiarazioni e le obiezioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. I testi originali possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizza- zione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuti presso il DDIP/DFAE, Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

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Privilegi e immunità delle istituzioni specializzate RU 2012

Dichiarazione Svizzera La Svizzera si impegna di applicare le disposizioni della Convenzione, in conformità all’articolo XI, sezione 43, alle istituzioni specializzate qui sotto designate:

1. Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

2. Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura

(FAO)

3. Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI)

4. Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura

(UNESCO)

5. Fondo monetario internazionale (FMI)

6. Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)

7. Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

8. Unione postale universale (UPU)

9. Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)

10. Organizzazione meteorologica mondiale (OMM)

11. Organizzazione marittima internazionale (IMO)

12. Società finanziaria internazionale (IFC)

13. Associazione internazionale per lo sviluppo (AIS)

14. Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI)

15. Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA)

16. Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUSI)

17. Organizzazione mondiale del turismo (OMT).

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Privilegi e immunità delle istituzioni specializzate RU 2012

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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Privilegi e immunità delle istituzioni specializzate RU 2012

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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