AS 2012 5757
Scambio di lettere del 14/21 giugno 2012 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Danimarca riguardo la Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, nel tenore dei Protocolli dell'11 marzo 1997 e del 21 agosto 2009 nonché dello scambio di lettere del 22 settembre 2009 concernente l'estensione dei Protocolli alle Isole Feröe
Scambio di lettere del 14/21 giugno 2012 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Danimarca riguardo la Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, nel tenore dei Protocolli dell’11 marzo 1997 e del 21 agosto 2009 nonché dello scambio di lettere del 22 settembre 2009 concernente l’estensione dei Protocolli alle Isole Feröe
Entrato in vigore tra la Svizzera e la Danimarca il 22 novembre 2010 Entrato in vigore tra la Svizzera e la Danimarca – Isole Färöer il 29 novembre 2010
Traduzione1
Ministro delle contribuzioni Copenhagen, 21 giugno 2012
Sua Eccellenza signor Viktor Christen ambasciatore svizzero nel Regno di Danimarca Kopenhagen
Eccellenza,
Ho l’onore di confermare la Sua lettera del 14 giugno 2012 del seguente tenore:
«Ho l’onore, in riferimento alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle impo- ste sul reddito e sulla sostanza firmata a Berna il 23 novembre 19732, nel tenore dei Protocolli dell’11 marzo 19973 e del 21 agosto 20094 firmati a Copenhagen (di seguito ‹Convenzione› e ‹Protocolli›) nonché dello scambio di lettere del 22 settem- bre 20095 concernente l’estensione dei Protocolli alle Isole Feröe (di seguito ‹Scam- bio di lettere›), di sottoporle a nome del Consiglio federale svizzero le seguenti proposte per accordo:
1. La seguente disposizione è applicabile a domande di scambio di informazioni
secondo l’articolo 27 (Scambio d’informazioni) della Convenzione (di seguito ‹regola d’interpretazione›): il riferimento alle informazioni verosimilmente rilevanti
1 Dal testo originale inglese.
2 RS 0.672.931.41 3 RU 2000 2216 4 RU 2010 5939 5 RS 0.672.931.412
2012-2429 5757
Doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. RU 2012 Scambio di lettere con la Danimarca
ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni (‹fishing expedition›) o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribu- ente non è verosimile. Sebbene le informazioni da fornire nella richiesta di assisten- za amministrativa costituiscano importanti requisiti procedurali volti a impedire la ‹fishing expedition›, esse non devono essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.
2. In conformità con la regola d’interpretazione è possibile rispondere a una
domanda di assistenza amministrativa, se lo Stato richiedente a) identifica la persona oggetto del controllo o dell’inchiesta, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e b) indica, sempre che le siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste; a condizione che non si tratti di una ‹fishing expedition›. Nel caso in cui il Governo del Regno di Danimarca accetti le proposte succitate, ho inoltre l’onore di proporre che la presente nota e la risposta di Sua Eccellenza siano considerate come un accordo tra i due Governi applicabile, tra la Svizzera e la Danimarca, dal giorno dell’entrata in vigore del Protocollo che modifica la Conven- zione firmato a Copenhagen il 21 agosto 2009 e, tra la Svizzera e le Isole Feröe, dal giorno dell’entrata in vigore dello scambio di lettere. Voglia gradire, Sua Eccellenza, l’espressione della mia alta stima.»
In nome del Governo del Regno di Danimarca, ho l’onore di confermare che la proposta contenuta nella lettera di cui sopra è accettata dal Governo del Regno di Danimarca. La lettera di Sua Eccellenza e la presente risposta sono considerate come un accordo tra i due Governi applicabile, tra la Svizzera e la Danimarca, dal giorno dell’entrata in vigore del Protocollo che modifica la Convenzione firmato a Copen- hagen il 21 agosto 2009 e, tra la Svizzera e le Isole Feröe, dal giorno dell’entrata in vigore dello scambio di lettere.
Thor Möger Pedersen