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Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)
del 14 novembre 2012
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 59 capoverso 6 e 111 capoverso 6 della legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri (LStr); visto l’articolo 119 della legge del 26 giugno 19982 sull’asilo; in esecuzione dell’articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 19513 sullo statuto dei rifugiati; in esecuzione dell’articolo 28 della Convenzione del 28 settembre 19544 sullo statuto degli apolidi, ordina:
Art. 1 Documenti di viaggio e autorizzazione al ritorno 1 L’Ufficio federale della migrazione (UFM) rilascia i seguenti documenti di viag- gio: a. titoli di viaggio per rifugiati; b. passaporti per stranieri; c. certificati d’identità per richiedenti l’asilo che lasciano definitivamente la Svizzera o per persone la cui procedura d’asilo è conclusa e la cui decisione di allontanamento è passata in giudicato; d. documenti di viaggio sostitutivi per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione di stranieri. 2 L’UFM può rilasciare un’autorizzazione al ritorno sotto forma di visto di ritorno.
Art. 2 Documenti di viaggio muniti di un microchip 1 I documenti di viaggio di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b sono muniti di un microchip.
2 Il microchip contiene:
a. una fotografia; b. due impronte digitali;
RS 143.5
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c. i dati personali del titolare iscritti nella zona a lettura ottica, ossia i cognomi ufficiali, i nomi, il sesso, la data di nascita, la cittadinanza e la data di sca- denza del documento; e d. il numero e il tipo di documento.
3 Il contenuto del microchip è certificato da una firma elettronica.
4 È applicabile il regolamento (CE) n. 2252/20045.
Art. 3 Titolo di viaggio per rifugiati Ha diritto a un titolo di viaggio per rifugiati: a. lo straniero ai sensi dell’articolo 59 capoverso 2 lettera a LStr; b. lo straniero che è stato riconosciuto come rifugiato ai sensi della Conven- zione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati da un altro Stato, sempre che il trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati abbia avuto luogo conformemente all’articolo 2 dell’Accordo europeo del 16 ottobre
19806 sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati.
Art. 4 Passaporto per stranieri 1 Lo straniero ai sensi dell’articolo 59 capoverso 2 lettere b e c LStr ha diritto a un passaporto per stranieri.
2 A uno straniero sprovvisto di documenti di viaggio titolare di un permesso di
dimora o di una carta di legittimazione rilasciata conformemente all’articolo 17 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 20077 sullo Stato ospite può essere rila- sciato un passaporto per stranieri.
3 L’apolidia è menzionata nel passaporto.
4 A un richiedente l’asilo, a una persona bisognosa di protezione o a una persona ammessa provvisoriamente sprovvisti di documenti di viaggio può essere rilasciato un passaporto per stranieri se l’UFM autorizza il ritorno in Svizzera conformemente all’articolo 9. 5 La durata del viaggio e lo statuto di soggiorno del titolare sono menzionati nel passaporto rilasciato conformemente al capoverso 4. Possono altresì essere menzio- nati il motivo del viaggio e la destinazione.
5 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dic. 2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.. 444/2009, GU L 142 del 6.6.2009, pag. 1. 6 RS 0.142.305 7 RS 192.121
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Art. 5 Certificato d’identità per richiedenti l’asilo 1 Un certificato d’identità può essere rilasciato a un richiedente l’asilo per preparare la partenza dalla Svizzera o la partenza definitiva per lo Stato d’origine o di prove- nienza o per uno Stato terzo. 2 Se la partenza dalla Svizzera ne risulta accelerata o agevolata, dopo il passaggio in giudicato della conclusione della procedura d’asilo può essere rilasciato un certifi- cato d’identità anche a un richiedente l’asilo respinto.
Art. 6 Documento di viaggio sostitutivo Per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione, a uno straniero può essere rilasciato un documento di viaggio sostitutivo se tale documento rende possibile l’allontanamento nello Stato d’origine o di provenienza e un altro documento di viaggio non può o non può più essere ottenuto entro il termine di partenza stabilito.
Art. 7 Visto di ritorno 1 Le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente titolari di un documento di viaggio valido emesso dal loro Stato d’origine o di provenienza e riconosciuto dalla Svizzera devono ottenere, per viaggi all’estero, un visto di ritorno. Non è applicabile l’articolo 15 dell’ordinanza del 22 ottobre 20088 concer- nente l’entrata e il rilascio del visto. 2 L’UFM rilascia un visto di ritorno alle condizioni di cui all’articolo 9 capoversi 1 e 4. 3 Un richiedente l’asilo o un richiedente l’asilo respinto ottiene un visto di ritorno prima della partenza se lo Stato di destinazione lo richiede. 4 Le persone che hanno ottenuto un passaporto per stranieri in virtù dell’articolo 4 capoverso 4 non abbisognano di un visto di ritorno.
Art. 8 Agevolazioni per scolari Gli scolari che viaggiano con la loro classe nello spazio Schengen non abbisognano di un documento di viaggio o di un visto di ritorno se figurano nell’elenco di cui all’allegato alla decisione 94/795/GAI9, che vale come documento di viaggio.
Art. 9 Motivi del viaggio 1I richiedenti l’asilo e le persone ammesse provvisoriamente possono ottenere dall’UFM un documento di viaggio o un visto di ritorno:
8 RS 142.204 9 Decisione 94/795/GAI del Consiglio, del 30 nov. 1994, relativa a un’azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell’art. K.3 par. 2 lett. b) del trattato sull’Unione euro- pea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro, GU L 327 del 19.12.1994, pag. 1.
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a. in caso di grave malattia o di decesso di un congiunto; b. per il disbrigo di importanti e improrogabili pratiche strettamente personali; c. per viaggi transfrontalieri che il richiedente è tenuto a effettuare secondo le prescrizioni dello stabilimento in cui svolge il suo iter formativo fino alla maggiore età o fino alla conclusione ordinaria della formazione; d. per partecipare attivamente a manifestazioni sportive o culturali all’estero.
2 L’UFM decide in merito alla durata del viaggio di cui al capoverso 1.
3 Sono considerati congiunti ai sensi del capoverso 1 lettera a i genitori, i nonni, i fratelli e le sorelle, il coniuge, i figli e gli abbiatici del richiedente o del coniuge. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale.
4 Una persona ammessa provvisoriamente può ottenere un documento di viaggio o
un visto di ritorno in vista di un viaggio di al massimo 30 giorni all’anno: a. per motivi umanitari; b. per altri motivi, tre anni dopo la decisione di ammissione provvisoria.
5 Nell’esaminare una domanda di cui al capoverso 4, l’UFM considera il grado
d’integrazione dell’interessato. Per i viaggi di cui al capoverso 4 lettera b, l’UFM può negare il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno se lo stra- niero dipende dall’aiuto sociale. I Cantoni sono sentiti e compiono per l’UFM gli accertamenti necessari. 6 Un viaggio di cui al capoverso 4 lettera a nello Stato d’origine o di provenienza è autorizzato solo in via eccezionale e in casi debitamente motivati. È escluso un viaggio di cui al capoverso 4 lettera b nello Stato d’origine o di provenienza. 7 I capoversi 1–6 si applicano per analogia alle persone bisognose di protezione.
Art. 10 Assenza di documenti di viaggio 1 È considerato sprovvisto di documenti di viaggio ai sensi della presente ordinanza lo straniero che non possiede documenti di viaggio validi del suo Stato d’origine o di provenienza e: a. dal quale non si può pretendere che si adoperi presso le autorità competenti del suo Stato d’origine o di provenienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio; o b. per il quale l’ottenimento di documenti di viaggio non è possibile. 2 Ritardi nel rilascio di un documento di viaggio da parte delle competenti autorità dello Stato d’origine o di provenienza non motivano l’assenza di documenti di viaggio.
3 Non può segnatamente essere chiesto alle persone bisognose di protezione e ai
richiedenti l’asilo di prendere contatto con le autorità competenti del loro Stato d’origine o di provenienza.
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4 L’assenza di documenti di viaggio è accertata dall’UFM nell’ambito dell’esame
della domanda.
Art. 11 Deposito dei documenti di viaggio esteri 1 Lo straniero che chiede un documento di viaggio deve depositare presso l’UFM gli eventuali documenti di viaggio e documenti sostitutivi del passaporto in suo pos- sesso rilasciati da autorità estere. 2 Quando lo straniero restituisce il documento di viaggio svizzero in seguito a un cambiamento di statuto oppure in vista della proroga del documento di viaggio estero, l’UFM può riconsegnargli i documenti di viaggio depositati.
Art. 12 Effetti giuridici 1 I documenti di viaggio giusta l’articolo 1 costituiscono documenti di legittimazione di polizia degli stranieri. Con essi non si può provare né l’identità né la cittadinanza dello straniero. 2 Chi possiede un titolo di viaggio per rifugiati o un passaporto per stranieri è auto- rizzato a ritornare in Svizzera durante il periodo di validità del documento di viag- gio, purché nel frattempo il permesso di dimora o l’ammissione provvisoria non abbia perso ogni validità. 3 Il titolo di viaggio per rifugiati non autorizza viaggi nello Stato d’origine o di provenienza. 4 Il certificato d’identità per richiedenti l’asilo autorizza il ritorno in Svizzera soltan- to se contiene un visto di ritorno valido.
Art. 13 Durata di validità
1 I documenti di viaggio sono validi:
a. il titolo di viaggio per rifugiati: cinque anni; b. il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all’articolo 4 capo- versi 1 e 2: cinque anni; c. il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all’articolo 4 capo- verso 4: dieci mesi; d. il certificato d’identità: sette mesi; e. il documento di viaggio sostitutivo: unicamente per una partenza, un ritorno o un’entrata. 2 Il visto di ritorno è rilasciato per la durata di validità massima di dieci mesi.
3 L’UFM può, in circostanze speciali, stabilire una durata di validità più breve, in particolare se lo straniero è titolare di un permesso di dimora annuale oppure intende eleggere domicilio in un altro Stato.
4 La durata di validità di un documento di viaggio non può essere prorogata.
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5 Se durante un periodo protratto è impossibile procedere alla produzione, l’UFM
può rilasciare all’avente diritto, anziché un documento di viaggio secondo gli arti- coli 3 e 4, un certificato d’identità secondo l’articolo 5.
Art. 14 Procedura di rilascio di un documento di viaggio 1 Chi intende chiedere un documento di viaggio deve presentarsi di persona presso la competente autorità cantonale degli stranieri. Se chiede la sostituzione di un docu- mento di viaggio scaduto, il richiedente deve consegnare il vecchio documento all’autorità cantonale degli stranieri, che lo trasmette all’UFM. 2 Se possibile, la domanda deve essere presentata sei settimane prima della scadenza della durata di validità del vecchio documento o prima dell’inizio del viaggio previ- sto. 3 La competente autorità cantonale registra la domanda nella banca dati del sistema d’informazione per il rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di autorizzazioni al ritorno (ISR). A tal fine riprende dalla banca dati SIMIC i dati personali del richie- dente di cui all’articolo 111 capoverso 2 lettera a LStr tranne la fotografia e le impronte digitali. Trasmette all’UFM la domanda, i dati rilevati e eventuali docu- menti relativi alla domanda. 4 Il richiedente o il rappresentante legale dello straniero minorenne o interdetto deve confermare con la propria firma la correttezza dei dati. 5 L’UFM rilascia i documenti di viaggio. In singoli casi può autorizzare le rappre- sentanze svizzere all’estero a rilasciare un documento di viaggio sostitutivo per il ritorno o l’entrata in Svizzera. 6 Previo versamento degli emolumenti per la registrazione della fotografia e delle impronte digitali nonché per le spese materiali e di produzione, l’UFM invita il richiedente a far rilevare dalla competente autorità del luogo di domicilio la fotogra- fia e le impronte digitali per i documenti di viaggio di cui all’articolo 2. La compe- tente autorità del luogo di domicilio trasmette i dati di cui all’allegato 1 al servizio preposto all’allestimento del documento di viaggio. 7 Il servizio preposto all’allestimento recapita il documento di viaggio direttamente all’indirizzo di consegna indicato dal richiedente. I documenti d’identità non conse- gnabili o non ritirati sono rimessi all’UFM. Esso li conserva per 12 mesi dalla data di rilascio dopo di che li distrugge.
8 IlCantone è indennizzato per l’onere occasionato dalla registrazione dei dati
biometrici.
Art. 15 Procedura di rilascio di un visto di ritorno 1 Chi intende chiedere un visto di ritorno deve presentarsi di persona presso la com- petente autorità cantonale degli stranieri. 2 Se possibile, la domanda deve essere presentata sei settimane prima dell’inizio del viaggio previsto.
3 L’articolo 14 capoversi 3 e 4 è applicabile per analogia.
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4 L’UFM decide in merito al rilascio del visto di ritorno e recapita al richiedente il documento di viaggio munito del visto di ritorno.
Art. 16 Registrazione della fotografia e delle impronte digitali 1 L’autorità cantonale competente scatta una fotografia digitale del richiedente. Per quanto concerne i requisiti della fotografia, è applicabile per analogia l’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 20 settembre 200210 sui documenti d’identità. Se il richiedente dispone di una fotografia digitale, la competente autorità cantonale ne controlla la qualità e decide se soddisfa i requisiti. 2 L’autorità cantonale competente registra due impronte digitali del richiedente sotto forma di impronta piatta dell’indice sinistro e destro. Se manca un indice, se la qualità dell’impronta digitale non è sufficiente o il polpastrello è ferito, in via sosti- tutiva è possibile registrare l’impronta piatta del dito medio, dell’anulare o del pollice. 3 Le impronte digitali non vanno registrate se il richiedente non ha ancora compiuto 12 anni o se non è possibile rilevarle per motivi medici di natura non temporanea. 4 Se le impronte digitali non possono essere registrate per motivi medici di natura temporanea, è rilasciato un documento di viaggio la cui validità non può superare 12 mesi. Una durata di validità ridotta non influisce sull’importo degli emolumenti.
Art. 17 Restituzione e annullamento di documenti di viaggio
1 I documenti di viaggio restituiti sono resi inservibili dall’UFM.
2 Su richiesta, possono essere riconsegnati al titolare oppure ai congiunti, se questi è deceduto.
Art. 18 Trattamento I documenti di viaggio devono essere trattati con cura.
Art. 19 Rifiuto 1 L’UFM rifiuta il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno, se:
a. il rappresentante legale dello straniero minorenne o interdetto non dà il pro- prio consenso; se entrambi i genitori esercitano l’autorità parentale, è suffi- ciente il consenso di un genitore; se, in base alle circostanze, non si può senz’altro supporre che l’altro genitore sia d’accordo, occorre ottenere anche il consenso di quest’ultimo; b. il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno sarebbe in con- trasto con una decisione pronunciata da un’autorità svizzera in base al diritto federale o cantonale;
10 RS 143.11
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c. la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché lo straniero è perseguito penalmente in Svizzera per un crimine o un delitto; d. la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché lo straniero è stato condannato da un tribunale svizzero con sentenza passata in giudicato e la pena o la misura non è né prescritta né scontata; e. lo straniero è segnalato per arresto nel sistema informatizzato di ricerca di polizia (RIPOL) o nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) per un cri- mine o un delitto; f. l’ammissione provvisoria, il permesso di dimora o il permesso di domicilio su cui si basa lo statuto di soggiorno attuale dello straniero non sono più validi. 2 Se da una perizia o da una sentenza del tribunale risulta che lo straniero ha contraf- fatto, alterato o lasciato per uso a terzi non autorizzati il suo vecchio documento di viaggio, l’UFM rifiuta, per due anni al massimo, il rilascio di un nuovo documento di viaggio o di un nuovo visto di ritorno.
Art. 20 Perdita
1 Per perdita s’intende qualsiasi scomparsa di un documento di viaggio, segnata-
mente anche per furto o distruzione completa. 2 Il titolare deve denunciare al posto di polizia locale, non appena se ne accorge, la perdita del documento di viaggio. Se è avvenuta all’estero, la perdita del documento di viaggio deve essere comunicata anche alla competente rappresentanza diploma- tica o consolare svizzera. Quest’ultima trasmette l’annuncio della perdita all’UFM.
3 Lo straniero deve restituire spontaneamente il documento di viaggio di cui ha
annunciato la perdita non appena ne rientra in possesso. 4 Il documento di viaggio perde la sua validità con l’annuncio della perdita. I docu- menti di viaggio ritrovati non sono restituiti al titolare, bensì consegnati all’UFM, che li rende inservibili.
5 La perdita del documento di viaggio è registrata nel RIPOL:
a. se la perdita è avvenuta in Svizzera: dal competente posto di polizia locale; b. se la perdita è avvenuta all’estero: dall’Ufficio federale di polizia, in base all’annuncio di perdita dell’UFM.
Art. 21 Sostituzione 1 In caso di perdita, il documento di viaggio è sostituito soltanto se lo straniero esibisce una denuncia fatta alla polizia e non sussistono motivi di revoca secondo l’articolo 22. 2 I documenti di viaggio divenuti inservibili sono sostituiti soltanto se vengono restituiti.
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Art. 22 Revoca
1 L’UFM revoca un documento di viaggio svizzero, se:
a. il suo titolare non adempie più i presupposti per il rilascio del documento; b. il rappresentante legale di uno straniero minorenne o interdetto ritira il pro- prio consenso; se entrambi i genitori esercitano l’autorità parentale, si proce- de conformemente alla regola di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera a; c. la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché il titolare è per- seguito penalmente in Svizzera per un crimine o un delitto; d. la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché il titolare è stato condannato da un tribunale svizzero con sentenza passata in giudicato e la pena o la misura non è né prescritta né scontata; e. da una perizia o da una sentenza del tribunale risulta che lo straniero o un terzo ha contraffatto, alterato o lasciato per uso a terzi non autorizzati il documento di viaggio; f. la sua durata di validità è scaduta. 2 I documenti di viaggio revocati vanno restituiti all’UFM entro 30 giorni. Dopo tale termine, i documenti di viaggio revocati, ma non restituiti, sono considerati persi. L’UFM li annuncia all’Ufficio federale di polizia per la registrazione nel RIPOL.
Art. 23 Emolumenti 1 Il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno è soggetto a emolu- mento. Fa eccezione all’obbligo dell’emolumento il rilascio di un documento di viaggio per la preparazione della partenza dalla Svizzera o per la partenza definitiva verso uno Stato terzo, se il prelievo dell’emolumento rischia di ritardare la partenza.
2 L’UFM può riscuotere un emolumento conformemente all’allegato 2, se il docu-
mento di viaggio è stato perso, è divenuto inservibile o è stato deteriorato per negli- genza.
3 Le aliquote degli emolumenti sono disciplinate nell’allegato 2.
4 La competente autorità cantonale fattura direttamente al richiedente l’emolumento per la ricezione della domanda ai sensi degli articoli 14 capoverso 3 e 15 capo- verso 3. L’UFM fattura al richiedente gli emolumenti per la registrazione della fotografia e delle impronte digitali, nonché le spese per il materiale e la produzione. L’UFM fattura il saldo ai Cantoni e al servizio preposto all’allestimento dei docu- menti di viaggio. La ripartizione degli emolumenti è disciplinata nell’allegato 3.
Art. 24 Emolumento speciale Se si applica l’articolo 19 capoverso 2, l’UFM può prelevare un emolumento fino a
300 franchi per i necessari accertamenti da esso compiuti.
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Art. 25 Accertamenti all’estero Per accertamenti approfonditi all’estero, l’UFM calcola l’emolumento in base al dispendio di tempo. Allo scopo applica la tariffa dell’ordinanza del 29 novembre
200611 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere.
Art. 26 Riscossione degli emolumenti e delle spese Eccezion fatta per l’emolumento riscosso dai Cantoni per la ricezione della domanda di cui all’articolo 14 capoverso 3 o 15 capoverso 3, gli emolumenti e le spese sono riscossi insieme al momento dell’accoglimento della domanda.
Art. 27 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Nella misura in cui la presente ordinanza non comporta disciplinamenti speciali, vigono le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200412 sugli emolu- menti.
Art. 28 Sistema d’informazione per il rilascio di documenti di viaggio L’autorizzazione per consultare e trattare i dati dell’ISR secondo l’articolo 111 LStr è disciplinata nell’allegato 1.
Art. 29 Archiviazione dei dati 1 I dati non più impiegati permanentemente sono proposti all’Archivio federale per l’archiviazione. I dati che l’Archivio federale ritiene privi d’interesse ai fini dell’archiviazione sono cancellati dall’UFM. 2I dati memorizzati nell’ISR per un documento d’identità sono distrutti dopo
20 anni dalla loro prima memorizzazione, sempre che non siano da custodire
nell’Archivio federale. L’Archivio federale decide sul valore archivistico dei dati personali.
Art. 30 Protezione dei dati 1 Ogni straniero può domandare per scritto all’UFM se nell’ISR sono elaborati dati che lo riguardano. 2 L’informazione è data per scritto ed è gratuita. Comprende tutti i dati sul richie- dente memorizzati nell’ISR. 3 Il rifiuto, la limitazione e il differimento dell’informazione richiesta sono retti dall’articolo 9 della legge federale del 19 giugno 199213 sulla protezione dei dati. 4 Ogni persona interessata può richiedere la rettifica di dati personali inesatti.
11 RS 191.11 12 RS 172.041.1 13 RS 235.1
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5 Le altre pretese degli interessati sono rette dall’articolo 25 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati.
Art. 31 Abrogazione e modifica del diritto vigente 1 L’ordinanza del 20 gennaio 201014 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri è abrogata.
2 La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 4.
Art. 32 Disposizione transitoria Alle procedure relative al rilascio di un documento di viaggio, pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, si applica il nuovo diritto.
Art. 33 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2012.
14 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
14 RU 2010 621
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Allegato 1 (art. 28)
Autorizzazione per la consultazione e il trattamento dei dati registrati nell’ISR
I dati elencati qui di seguito sono suddivisi in dati che figurano sul documento di viaggio e nella banca dati (I. Dati del documento di viaggio) e dati che si trovano unicamente nella banca dati (II. Dati supplementari nella banca dati). C = consultazione; T = trattamento e consultazione
Nome del campo dei dati Confederazione Cantone
Autorità cantonali degli stranieri Uffici cantonali dei
UFM Admin UFM Lettori passaporti
UFM User Posti di polizia dei UFCL Cgcf Cantoni
Dati doc. di viaggio + banca dati
I. Dati del documento di viaggio
Tipo di documento di viaggio (art. 3 e 4 ODV) T T C C C T C C
Cognome(i) (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T C C
Nome(i) (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T C C
Sesso (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T C C
Data di nascita (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T C C
Luogo di nascita (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T C C
Statura (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T C C
Fotografia (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T T
Impronte digitali (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T T
Numero personale (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T C C
Data del rilascio (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr) T T C T C T C C
Durata di validità (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr) T T C C C T C C
Codice del Paese (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr) T T C C C T C C
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Nome del campo dei dati Confederazione Cantone
Autorità cantonali degli stranieri Uffici cantonali dei
UFM Admin UFM Lettori passaporti
UFM User Posti di polizia dei UFCL Cgcf Cantoni
Numero del documento di viaggio (art. 111 cpv. 2 T T C T C T C C lett. c LStr)
Autorità di rilascio (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr) T T C C C T C C
Rappresentante legale degli stranieri minorenni o T T C C C T C C degli interdetti (art. 111 cpv. 2 lett. d LStr)
Registrazioni su richiesta del richiedente (art. 111 T T C C C T C C cpv. 2 lett. e LStr)
II. Dati supplementari nella banca dati
Dati sulla perdita di un documento di viaggio (art. 20 T T C C C T C C cpv. 1 ODV e art. 111 cpv. 2 lett. f LStr)
Dati sulla registrazione o sulla revoca di una registra- T T C C C T C C zione di un documento di viaggio nel RIPOL (art. 20 cpv. 5 ODV e art. 111 cpv. 2 lett. f LStr)
Revoca (art. 22 ODV) T T C C C T C C
Cittadinanza (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T C C
Indirizzo (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T C C
Cognome e nome dei genitori (art. 111 cpv. 2 lett. a T T C C C T C C LStr)
Cognome dei genitori prima del matrimonio (art. 111 T T C C C T C C cpv. 2 lett. a LStr)
Firma (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T C C
Numero dell’incarto (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C T C C
Data di presentazione della domanda (art. 111 cpv. 2 T T C C C T C C lett. b LStr)
Data della decisione sulla domanda (art. 111 cpv. 2 T T C C C T C C lett. b LStr)
Altri dati relativi alla domanda (art. 111 cpv. 2 lett. b T T C C C T C C LStr)
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Nome del campo dei dati Confederazione Cantone
Autorità cantonali degli stranieri Uffici cantonali dei
UFM Admin UFM Lettori passaporti
UFM User Posti di polizia dei UFCL Cgcf Cantoni
Altri dati relativi al documento di viaggio (art. 111 T T C C C T C C cpv. 2 lett. c LStr)
Le firme dei rappresentanti legali di stranieri mino- T T C C C T C C renni o interdetti (art. 111 cpv. 2 lett. d LStr)
Abbreviazioni: Servizi federali UFM Admin Ufficio federale della migrazione, Sezione Documenti di viag- gio della Divisione Ammissione Dimora (art. 1 ODV) UFM User Ufficio federale della migrazione, Direzione e supplenza della direzione della Divisione Ammissione Dimora e Sezione Do- cumenti di viaggio della Divisione Ammissione Dimora (art. 1 ODV e art. 111 cpv. 4 LStr) UFM Lettori Ufficio federale della migrazione, Direzione e supplenza della direzione della Divisione Ammissione Dimora e Sezione Do- cumenti di viaggio della Divisione Ammissione Dimora (art. 1 ODV) UFCL Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, servizio preposto all’allestimento dei documenti di viaggio (art. 111 cpv. 5 lett. a LStr) Cgcf Corpo delle guardie di confine e posti di confine delle autorità di polizia dei Cantoni (art. 111 cpv. 5 lett. b LStr)
Servizi cantonali Posti di polizia dei Posti di polizia designati dai Cantoni per la ricezione di annunci Cantoni concernenti documenti di viaggio persi (art. 20 cpv. 5 lett. a ODV e art. 111 cpv. 5 lett. c LStr) Autorità cantonali Autorità cantonali competenti (art. 14–16 ODV) degli stranieri e uffici cantonali dei passaporti
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Allegato 2 (art. 23 cpv. 2 e 3)
Emolumenti per documenti di viaggio e per il visto di ritorno
Rilascio di un docu- Rilascio di un Registrazione di un Emolumento per la mento di viaggio certificato d’identità visto di ritorno perdita del documento secondo l’art. 1 cpv. 1 per documento lett. a e b ODV secondo l’art. 1 cpv. 1 lett. a-c ODV CHF CHF EUR CHF
Minori 35.–* 50.– gratis** 100.– Adulti 115.– 100.– 60.– 100.– * Minori di 18 anni ** Rilascio del visto esente da emolumento (art. 13 dell’O del 24 ott. 2007 sugli emolumenti LStr; RS 142.209)
Altri emolumenti Emolumento per la ricezione della domanda 25.– (riscosso dal Cantone): a persona Emolumento per la notifica di una decisione di rifiuto della domanda (art. 2 dell’O generale dell’8 set. 2004 sugli emolumenti; RS 172.041.1): 150.–
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Allegato 3 (art. 23 cpv. 4)
Ripartizione degli emolumenti tra Confederazione e Cantoni
Documenti di viaggio Confederazione Autorità cantonale e visti di ritorno competente
Servizio preposto UFM (DFGP) Ricezione della Rilevamento dei all’allestimento del domanda dati biometrici documento di viaggio
Quota per Quota della Confede- CHF Quota parte la produzione razione in senso stretto del centro CHF CHF CHF
Titolo di viaggio per rifugiati/passaporto per stranieri Minori 45.90 – 25.– 20.– Adulti 45.90 49.10 25.– 20.–
Certificato d’identità Minori 24.– 26.– 25.– – Adulti 24.– 76.– 25.– –
Visto di ritorno senza dati biometrici15 Minori – – – Adulti 60 euro 25.– –
Visto di ritorno con dati biometrici Minori – – – Adulti importo 25.– 20.– residuo16
15 In una prima fase il visto di ritorno è rilasciato senza dati biometrici.
16 I 20 franchi versati al Cantone sono dedotti dai 60 euro prelevati per il visto.
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Allegato 4 (art. 31)
Modifica del diritto vigente
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 24 ottobre 200717 sull’ammissione, il soggiorno
e l’attività lucrativa
Art. 8 cpv. 2 lett. c
2 Al momento della notificazione non è necessario presentare un documento di
legittimazione estero valido, se: c. lo straniero è in possesso di un passaporto per stranieri rilasciato dall’UFM giusta l’articolo 4 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 14 novembre 201218 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV);
2. Ordinanza dell’11 agosto 199919 concernente l’esecuzione
dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri
Art. 26a Estinzione dell’ammissione provvisoria L’ammissione provvisoria si estingue giusta l’articolo 84 capoverso 4 LStr, al momento della partenza definitiva dalla Svizzera. La partenza è considerata defini- tiva segnatamente qualora lo straniero ammesso provvisoriamente: a. presenti domanda d’asilo in un altro Stato; b. ottenga uno statuto che gli permette di soggiornare in un altro Stato; c. soggiorni durante oltre 30 giorni all’estero senza essere in possesso di un visto di ritorno giusta l’articolo 7 dell’ordinanza del 14 novembre 201220 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) o di un passaporto per stranieri giusta l’articolo 4 capoverso 4 ODV; d. sia tornato al Paese d’origine o di provenienza senza essere in possesso di un visto di ritorno ai sensi dell’articolo 7 ODV o di un passaporto per stranieri ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4 ODV; e. permanga all’estero oltre la durata di validità del visto di ritorno giusta l’articolo 7 ODV o del passaporto per stranieri giusta l’articolo 4 capo- verso 4 ODV; f. notifichi la propria partenza e lasci il Paese.
17 RS 142.201 18 RS 143.5 19 RS 142.281 20 RS 143.5
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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