AS 2012 6089
Ordinanza sull'organizzazione della Posta Svizzera
Ordinanza sull’organizzazione della Posta Svizzera (OOP)
del 24 ottobre 2012
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 9 capoverso 4 e 12 della legge federale del 17 dicembre 20101 sull’organizzazione della Posta Svizzera (LOP), ordina:
Art. 1 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. Posta: Posta Svizzera secondo l’articolo 1 LOP; b. PostFinance: PostFinance SA secondo l’articolo 14 capoverso 1 LOP; c. società del gruppo Posta: PostFinance e le imprese controllate direttamente o indirettamente dalla Posta, in particolare le società di capitali.
Art. 2 Adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale: maggioranze richieste 1 La Posta deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti nelle società del gruppo Posta alle quali demanda l’adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali. 2 La Posta può demandare l’adempimento dell’obbligo di fornire il servizio univer- sale nel settore dei servizi postali soltanto alle società che controlla direttamente.
3 Nel consiglio d’amministrazione delle società del gruppo Posta a cui è stato
demandato l’adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti i rappresentanti della Posta devono detenere la maggioranza. Il consiglio d’amministrazione di queste società deve essere composto di un numero dispari di membri.
Art. 3 Adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale: gestione e controllo 1 D’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni provvede affinché gli statuti della Posta contengano disposizioni in materia di gestione e controllo dell’adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale.
RS 783.11 1 RS 783.1
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Ordinanza sull’organizzazione della Posta Svizzera RU 2012
2 La Posta assicura la gestione e il controllo dell’adempimento dell’obbligo di for- nire il servizio universale demandato alle società del gruppo Posta attraverso: a. disposizioni negli statuti delle società del gruppo Posta interessate; b. contratti di prestazioni con i rappresentati da lei nominati in seno al consi- glio d’amministrazione delle società del gruppo Posta interessate; c. contratti scritti stipulati tra le società del gruppo Posta interessate. 3 Il consiglio d’amministrazione della Posta deve dapprima sottoporre per parere gli statuti di cui al capoverso 2 lettera a e le relative modifiche al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e all’Amministra- zione federale delle finanze.
Art. 4 Conduzione uniforme della Posta e delle società del gruppo Posta Il consiglio d’amministrazione della Posta è responsabile per una conduzione uni- forme della Posta e delle società del gruppo Posta.
Art. 5 Retribuzioni dei quadri In seno alla Posta e alle società del gruppo Posta, i membri degli organi direttivi, i quadri dirigenti e il personale con retribuzione analoga sono assoggettati, per analo- gia, all’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale e alle disposizioni dell’ordinanza del 19 dicembre 20033 sulla retribuzione dei quadri.
Art. 6 Disposizioni transitorie 1 A partire dalla sua trasformazione rispettivamente dal suo scorporo, la Posta e PostFinance sono assoggettate integralmente all’imposta. Nel quadro della trasfor- mazione, gli attivi e i passivi sono rivalutati, senza alcuna incidenza fiscale, fino a raggiungere il valore delle riserve latenti. Gli utili derivanti dalla rivalutazione non sono ripartiti secondo l’attribuzione adottata sinora tra servizi universali e servizi liberi. 2 In vista dell’allestimento del bilancio d’apertura della Posta e dello scorporo di PostFinance si applica quanto segue: a. i beneficiari di una rendita di vecchiaia, d’invalidità o per superstiti versata dalla Cassa pensioni Posta devono essere attribuiti alla Posta e alle società del gruppo Posta; b. PostFinance deve mettere a bilancio secondo lo standard contabile «Swiss GAAP FER 16» gli impegni di previdenza per il proprio personale e per i beneficiari di rendite che le sono attribuiti.
2 RS 172.220.1 3 RS 172.220.12
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Art. 7 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2012.
24 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato (art. 7)
Modifica del diritto vigente
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 20004
Art. 4 cpv. 4 lett. a
4 Fanno rapporto:
a. le Ferrovie federali svizzere (FFS) al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC);
Art. 5 cpv. 3 e 3bis, frase introduttiva 3 Le FFS convengono con le associazioni del personale gli standard minimi in mate- ria sociale e di diritto del lavoro per il personale sottoposto al CO. Ne sono esclusi i quadri superiori. Il Consiglio dei PF disciplina gli standard minimi nelle sue disposi- zioni di esecuzione conformemente all’articolo 2 capoversi 2 e 3. Il rendiconto è disciplinato nell’articolo 4. 3bis Le FFS possono sottoporre in particolare il personale seguente al CO:
2. Ordinanza del 19 dicembre 20035 sulla retribuzione dei quadri
Art. 1 lett. a La presente ordinanza si applica: a. alle Ferrovie federali svizzere nonché alle imprese e agli istituti della Confe- derazione soggetti alla LPers in qualità di unità amministrative decentraliz- zate;
4 RS 172.220.11 5 RS 172.220.12
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3. Ordinanza del 12 aprile 20006 sulle monete
Art. 5 cpv. 1 1 La Banca nazionale svizzera funge da ufficio centrale per l’approvvigionamento di monete. La Posta Svizzera e le Ferrovie federali svizzere aiutano la Banca Nazionale svizzera a mettere in circolazione monete circolanti e a ritirare monete circolanti, monete commemorative e monete d’investimento. Possono demandare l’adempi- mento di questo obbligo a imprese che controllano direttamente.
6 RS 941.101
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