AS 2012 6271
Scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Orientale dell'Uruguay per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
Scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Orientale dell’Uruguay per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
Entrato in vigore con scambio di note il 21 settembre 2012
Traduzione1
Luis Almagro Montevideo, 26 dicembre 2011 Ministro degli esteri Repubblica Orientale dell’Uruguay
Sua Eccelenza signor Hans-Ruedi Bortis Ambasciatore svizzero
Eccellenza,
Ho l’onore di riferirmi alla sua nota del 26 dicembre 2011 dal seguente tenore:
«Eccellenza, In riferimento alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Orientale dell’Uruguay per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Berna il 18 ottobre 20102 (di seguito «Conven- zione»), ho l’onore di sottoporle, a nome del Consiglio federale svizzero, le seguenti proposte: 1. In riferimento alle domande di assistenza amministrativa secondo l’articolo 26 (Scambio di informazioni) della Convenzione è applicabile la seguente regola (di seguito «regola d’interpretazione»): il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determi- nato contribuente non è verosimile. Sebbene le informazioni da fornire nella richie- sta di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», esse non devono essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.
1 Dal testo originale inglese.
2 RS 0.672.977.61
2012-2383 6271
Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. RU 2012 Scambio di lettere con l‘Uruguay
2. A condizione che la domanda non sia una «fishing expedition» e in conformità
con la regola d’interpretazione è possibile rispondere a una domanda di assistenza amministrativa, se lo Stato richiedente: a) identifica la persona oggetto del controllo o dell’inchiesta, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e b) indica, sempre che gli siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste. Nel caso in cui il Governo dell’Uruguay accetti le proposte succitate, ho inoltre l’onore di proporre che la presente lettera e la risposta di Sua Eccellenza siano considerate come un accordo tra i due Governi, applicabile dal giorno del ricevi- mento della seconda nota in cui una delle Parti notifica all’altra l’adempimento delle procedure interne per l’entrata in vigore. Voglia gradire, Sua Eccellenza, l’espressione della mia alta stima.»
Ho l’onore di informare sua Eccellenza che il Governo della Repubblica Orientale dell’Uruguay accetta la proposta contenuta nella lettera di cui sopra. Di consequenza la presente lettera e la lettera di Sua Eccellenza costituiscono un accordo tra i due Governi che entra in vigore il giorno del ricevimento della seconda nota in cui una delle Parti notifica all’altra l’adempimento delle procedure interne per l’entrata in vigore.
Voglia gradire, Sua Eccellenza, l’espressione della mia alta stima.
Luis Almagro