Lexipedia

AS 2012 6273

Convenzione del 20 ottobre 1972 sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (con R e All.)

Convenzione del 20 ottobre 1972 sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (con R e All.)

RS 0.747.363.321; RU 1977 1089

Emendamento al regolamento internazionale1 Adottato il 4 novembre 1993 Entrato in vigore per la Svizzera il 4 novembre 1995

Traduzione2

Regola 26 b) i) La seguente espressione è stralciata: «una nave di lunghezza inferiore a 20 metri può, invece di questo segnale, mostrare un paniere»

Regola 26 c) i) La seguente espressione è stralciata: «una nave di lunghezza inferiore a 20 metri può, invece di questo segnale, mostrare un paniere»

Regola 26 d) L’attuale paragrafo d) è sostituito dal testo seguente: «d) I segnali suppletivi descritti nell’allegato II del presente regolamento si applica- no ad una nave intenta a pescare a breve distanza da altre navi intente a pescare»

Allegato I sezione 3 - Disposizione orizzontale dei fanali e spazio fra di loro Un nuovo paragrafo d) è aggiunto con il seguente tenore. «d) Se per una nave a propulsione meccanica è prescritto un solo fanale di testa d’albero, quest’ultimo deve trovarsi a proravia del centro della nave; se invece si tratta di una nave di lunghezza inferiore a 20 metri, detto fanale non deve essere posto a proravia del centro della nave, bensì quanto più a proravia possibile»

1 RU 1977 1089, 1983 876, 1989 1763 e 1991 1346

2 Dal testo originale francese (RO 2012 6273).

2012-2321 6273

Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare RU 2012

Allegato I sezione 9 - Settori orizzontali di visibilità Il paragrafo b) esistente è rinumerato in b) i). Il nuovo paragrafo b) ii) è aggiunto con il seguente tenore: «(b) (ii) Se nella pratica è impossibile ottemperare al paragrafo b) i) della presente sezione ponendo un solo fanale visibile su tutto l’orizzonte, devono essere utilizzati due fanali visibili su tutto l’orizzonte e adeguatamente sistemati o oscurati in modo da apparire, per quanto possibile, come un unico fanale da una distanza di un miglio.»

Allegato I sezione 13 - Approvazione Questa sezione è rinumerata in:

«14. Approvazione» e una nuova sezione 13 è inserita come segue:

«13. Mezzi navali ad alta velocità Il fanale di testa d’albero dei mezzi navali ad alta velocità il cui rapporto lun- ghezza/larghezza è inferiore a 3.0 può essere sistemato ad un’altezza che, in rela- zione alla lunghezza del mezzo navale, è inferiore a quella prescritta nella sezione 2 a) i) del presente allegato, a condizione che l’angolo alla base del triangolo isoscele formato dal fanale di testa d’albero e i fanali laterali, visti di fronte, non sia minore di 27 gradi.»

Allegato II sezione 2 - Segnali per le sciabiche La frase introduttiva del paragrafo a) è modificata come segue: «a) Le navi di lunghezza uguale o superiore a 20 metri intente a pescare a strascico con sciabica o con qualsiasi altro apparecchio immerso devono mostrare:»

La frase introduttiva del paragrafo b) è modificata come segue: «b) Tutte le navi di lunghezza uguale o superiore a 20 metri intente alla pesca a strascico in coppia devono mostrare:»

Il nuovo paragrafo c) è aggiunto con il seguente tenore: «c) Una nave di lunghezza inferiore a 20 metri intenta alla pesca a strascico con sciabica o con qualsiasi altro apparecchio immerso o intenta alla pesca a strascico in coppia, può mostrare i fanali prescritti nel paragrafo a) o b) della presente sezione secondo il caso.»

Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare RU 2012

Allegato IV, sottoparagrafo 1 o) La lettera o) è modificata come segue: «1 o) segnali approvati trasmessi da sistemi di radiocomunicazione, compresi i risponditori radar dei mezzi di salvataggio.»

Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare RU 2012

Convenzione del 20 ottobre 1972 sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (con R e All.) | Lexipedia | Lexipedia