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AS 2012 6289

AS 2012 6289

Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 9 novembre 2012

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20071 sulle agevolazioni doganali è modi- ficato come segue:

Inserimento di una nuova agevolazione doganale per le voci di tariffa 5209.1100, 1200, 5211.1100, 1200, 5512.1100 e 5514.1100, 1200

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr./100 kg peso lordo

5209. Tessuti di cotone, contenenti, in peso, per la fabbricazione di ––.10
1100 almeno l’85 % di cotone supporti per abrasivi
5211. Tessuti di cotone, contenenti, in peso, per la fabbricazione di ––.10
1100 meno dell’85 % di cotone supporti per abrasivi
5512. Tessuti di fibre sintetiche discontinue, per la fabbricazione di ––.10
1100 contenenti, in peso, almeno l’85 % di supporti per abrasivi

fibre discontinue di poliestere, greggio o imbianchiti

5514. Tessuti di fibre sintetiche discontinue, per la fabbricazione di ––.10
1100 contenenti, in peso, meno dell’85 % di supporti per abrasivi
1200 tali fibre

1 RS 631.012

2012-2666 6289

Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2012

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

9 novembre 2012 Dipartimento federale delle finanze: Eveline Widmer-Schlumpf

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