AS 2012 6289
AS 2012 6289
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 9 novembre 2012
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20071 sulle agevolazioni doganali è modi- ficato come segue:
Inserimento di una nuova agevolazione doganale per le voci di tariffa 5209.1100, 1200, 5211.1100, 1200, 5512.1100 e 5514.1100, 1200
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr./100 kg peso lordo
5209. Tessuti di cotone, contenenti, in peso, per la fabbricazione di ––.10
1100 almeno l’85 % di cotone supporti per abrasivi
5211. Tessuti di cotone, contenenti, in peso, per la fabbricazione di ––.10
1100 meno dell’85 % di cotone supporti per abrasivi
5512. Tessuti di fibre sintetiche discontinue, per la fabbricazione di ––.10
1100 contenenti, in peso, almeno l’85 % di supporti per abrasivi
fibre discontinue di poliestere, greggio o imbianchiti
5514. Tessuti di fibre sintetiche discontinue, per la fabbricazione di ––.10
1100 contenenti, in peso, meno dell’85 % di supporti per abrasivi
1200 tali fibre
1 RS 631.012
2012-2666 6289
Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2012
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
9 novembre 2012 Dipartimento federale delle finanze: Eveline Widmer-Schlumpf