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AS 2012 6401

Ordinanza concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, OLAlA)

Ordinanza concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA)

Modifica del 31 ottobre 2012

Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) ordina:

I L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale è modificata come segue:

Titolo Ordinanza del DFE concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA)

Art. 9 cpv. 1 lett. b 1 Oltre ai requisiti secondo l’articolo 15 OsAlA, l’etichettatura degli alimenti com- posti per animali deve comprendere le indicazioni seguenti: b. le istruzioni per l’uso corretto con l’indicazione dello scopo dell’alimento per animali e le indicazioni redatte secondo l’allegato 8.1 numero 4 se l’alimento contiene additivi in quantità superiore ai tenori massimi fissati per gli alimenti completi per animali;

Art. 23a Disposizione transitoria della modifica del 31 ottobre 2012 Gli insilati conservati con Lactobacillus pentosus (DSM 14025) prima dell’entrata in vigore della modifica del 31 ottobre 2012 possono essere somministrati fino a esau- rimento delle scorte.

II Gli allegati 2 e 4.1 sono modificati secondo le versioni qui annesse.

1 RS 916.307.1

2012-1545 6401

Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale RU 2012

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

31 ottobre 2012 Dipartimento federale dell’economia: Johann N. Schneider-Ammann

Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale RU 2012

Allegato 2 (art. 17)

Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali (elenco degli additivi)

Titolo «Parte 1: Elenco degli additivi autorizzati» Abrogato

Categoria 1: additivi tecnologici

Gruppo funzionale a): conservanti L’additivo per alimenti per animali E490 è stralciato dall’elenco.

Gruppi funzionali c): emulsionanti; d): stabilizzanti; e): addensanti; f: gelificanti L’additivo per alimenti per animali E490 è stralciato dall’elenco.

Gruppo funzionale k): additivi per l’insilamento L’additivo Lactobacillus pentosus DSM 14025 è stralciato dall’elenco.

Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale RU 2012

Categoria 3: additivi nutrizionali Gruppo funzionale b): composti di oligoelementi Il numero d’identificazione E 4 è modificato come segue:

Numero Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg Altre disposizioni d’identifi goria funzionale d’alimento completo con cazione un’umidità del 12% 1 2 3 4 5 6 7 8 E4 3 b Rame – Cu Acetato di rame, Cu(CH1COO)2 · H2O Suini Le seguenti indicazioni monoidrato – fino a 12 settimane: devono comparire Carbonato basico di rame, CuCO3 · Cu(OH)2 · H2O 170 (in totale) sull’etichetta e nella docu- monoidrato – altri suini 25 (in mentazione totale) d’accompagnamento: Cloruro rameico, CuCl2 · 2H2O Bovini* * Per i bovini dopo l’inizio diidrato – alimenti della ruminazione: Metionato di rame Cu(C5H10NO2S)2 d’allattamento e altri laddove il tenore di rame alimenti completi negli alimenti sia inferiore Ossido rameico CuO destinati a 20 mg/kg: «il tenore di Solfato rameico, CuSO4 · H2O all’alimentazione di rame in questo alimento monoidrato bovini prima può provocare carenza di dell’inizio della rumi- rame in bovini che si Solfato rameico, CuSO4 · 5H2O nutrono in pascoli con pentaidrato nazione 15 (in totale) – altri bovini tenori elevati di molibde- Chelato rameico di aminoa- Cu(x)1–3 · nH2O 35 (in totale) no o di zolfo» cidi, idrato (x = anione di aminoacidi di ** Per gli ovini: Ovini** 15 (in totale) laddove il tenore di rame proteine di soia, idrolizzato, peso molecolare inferiore a Pesci 25 (in totale) negli alimenti 1500) Crostacei 50 (in totale) sia superiore a 10 mg/kg: «il tenore di rame in Chelato rameico di idrato di Cu (x)1–3 · nH2O Altre specie 25 (in questo alimento può pro- glicina (x = anione di glicina totale) vocare intossicazioni in sintetica) talune razze ovine»

Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale RU 2012

Categoria 4: nota al titolo

Categoria 4: additivi zootecnici2

Categoria 5: nota al titolo Categoria 5: coccidiostatici e istomonostatici3

2 Liste degli additivi autorizzati per alimenti per animali della categoria 4 consultabili in Internet sotto www.agroscope.admin.ch > Pratica > Nutrizione animale > Controllo degli alimenti per animali > Basi legali dal 2012 > Allegati 1-11 > Allegato 2 > Allegato 2.4a >Allegato 2.4b e Allegato 2.4d 3 Lista degli additivi autorizzati per alimenti per animali della categoria 5 consultabile in Internet sotto www.agroscope.admin.ch > Pratica > Nutrizione animale > Controllo degli alimenti per animali > Basi legali dal 2012 > Allegati 1-11 > Allegato 2 > Allegato 2.5

Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale RU 2012

Allegato 4.1 (art. 2)

Elenco delle sostanze la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell’alimentazione animale sono vietati o autorizzati con restrizioni

Parte 1 lett. e, g e j Le seguenti sostanze non possono essere somministrate ad animali né immesse sul mercato come alimenti per animali: e. tutti i rifiuti ottenuti durante le diverse fasi di trattamento delle acque di sca- rico comunali, domestiche o industriali, indipendentemente dal fatto che tali rifiuti siano stati ulteriormente trattati e indipendentemente dall’origine delle acque di scarico4; g. abrogata j. abrogata

Parte 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. a–k a.–k. abrogate

Parte 3 Parte 3 I sottoprodotti di origine animale possono essere utilizzati o immessi sul mercato per l’alimentazione animale solo se sono conformi agli articoli 27–34 dell’ordinanza del 25 maggio 20115 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA).

4 Il termine «acque di scarico» non si riferisce alle «acque di lavorazione», ossia alle acque provenienti da condutture indipendenti nell’industria di produzione di derrate alimentari e alimenti per animali; se queste condutture sono alimentate con acqua, essa non può essere utilizzata negli alimenti per animali, a meno che si tratti di acque salubri e pulite. 5 RS 916.441.22

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