AS 2012 645
Decreto federale che approva la Convenzione tra la Svizzera e l'Uruguay per evitare le doppie imposizioni
Decreto federale che approva la Convenzione tra la Svizzera e l’Uruguay per evitare le doppie imposizioni
del 17 giugno 2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 20102, decreta:
Art. 1
1 La Convenzione del 18 ottobre 20103 tra la Confederazione Svizzera e la Repub-
blica Orientale dell’Uruguay per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio è approvata.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
3 Il Dipartimento federale delle finanze è autorizzato a convenire bilateralmente e nella forma appropriata la seguente regolamentazione: L’obiettivo del rinvio a informazioni che sono verosimilmente pertinenti consiste nel garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene le indicazioni da fornire nella domanda di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire la «fishing expedition», esse non devono tuttavia essere interpretate in maniera da ostacolare uno scambio efficace di informazioni.
4 La Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa fondata su una
Convenzione di doppia imposizione contenente una regolamentazione secondo il capoverso 3 se è stabilito che non si tratta di una «fishing expedition» e l’Uruguay: a. identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e b. indica, sempre che gli siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste. 5 L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell’interpretazione presentata nel capoverso 4.
RS 672.977.6
2010-2742 645
Approvazione di una Convenzione con l’Uruguay RU 2012 per evitare le doppie imposizioni. DF
6 Nell’applicazione delle disposizioni di cui al capoverso 4 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.
Art. 2 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).
Consiglio nazionale, 17 giugno 2011 Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011 Il presidente: Jean-René Germanier Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
Referendum Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 6 ottobre 2011.4
7 febbraio 2012 Cancelleria federale
4 FF 2011 4437