AS 2012 6451
Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile
Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)
Modifica del 7 novembre 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 ottobre 19991 sugli emolumenti in materia di stato civile è modi- ficata come segue:
Art. 4 cpv.2 2 Salvo disposizione contraria, le autorità summenzionate riscuotono gli emolumenti di cui agli allegati 1–4 indipendentemente dalla loro competenza principale.
II Gli allegati 1 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
1 La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2 L’allegato 1 cifra II numero 4.8 e l’allegato 3 cifra II numero 3.8 hanno effetto fino al 31 dicembre 2013.
7 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 172.042.110
2012-2206 6451
Emolumenti in materia di stato civile RU 2012
Allegato 1 (art. 4 lett. a)
Prestazioni degli uffici dello stato civile
Cifra II n. 4.1, 4.2, 4.4–4.8 e 7 Fr.
II. Ricevimento di dichiarazioni
4.1 Dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione
del matrimonio (art. 12 OSC), fatta al di fuori della procedura preparatoria: – se la dichiarazione è fatta congiuntamente 75 – se la dichiarazione è fatta singolarmente, per dichiarante 60
4.2 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del
matrimonio (art. 13 OSC) 75
4.4 Dichiarazione concernente il cognome prima della registrazione
dell’unione domestica (art. 12a OSC), fatta al di fuori della procedura preliminare: – se la dichiarazione è fatta congiuntamente 75 – se la dichiarazione è fatta singolarmente, per dichiarante 60
4.5 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento
dell’unione domestica registrata (art. 13a OSC) 75
4.6 Dichiarazione concernente il cognome del figlio, se non è fatta al
momento della notificazione della nascita (art. 37, 37a OSC) 75
4.7 Dichiarazione concernente il cognome di cui all’art. 14a OSC 75
4.8 Dichiarazione concernente il cognome di cui all’art. 14b OSC:
– se fatta ai sensi dell’art. 13d tit. fin. CC oppure dell’art. 37a della legge federale del 18 giugno 20042 sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD) 75 – se la dichiarazione ai sensi dell’art. 13d tit. fin. CC o dell’art. 37a LUD è fatta singolarmente, per dichiarante 60
7. Dichiarazione concernente l’adempimento delle condizioni per
la costituzione di un’unione domestica registrata (art. 5 cpv. 3 LUD), fatta presso un ufficio dello stato civile chiamato a colla- borare (art. 75h cpv. 1 OSC) 75
2 RS 211.231
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Emolumenti in materia di stato civile RU 2012
Cifra III n. 9.1, frase introduttiva e 9.2, frase introduttiva
III. Matrimonio e unione domestica registrata
9.1 Esame della domanda di esecuzione della procedura preparatoria
del matrimonio (art. 63 cpv. 1 OSC), ricevimento delle dichiara- zioni concernenti l’adempimento delle condizioni (art. 98 cpv. 3 CC; art. 65 cpv. 1 OSC) e della dichiarazione concernente il cognome (art. 12 oppure 14 cpv. 1 OSC), nonché comunicazione concernente la chiusura della procedura (art. 67 cpv. 2 OSC):
9.2 Esame della domanda per l’esecuzione della procedura prelimi-
nare alla costituzione dell’unione domestica registrata (art. 75b cpv. 1 OSC), ricevimento delle dichiarazioni concernenti l’adempimento delle condizioni (art. 5 cpv. 3 LUD; art. 75d cpv. 1 OSC) e della dichiarazione concernente il cognome (art. 12a oppure 14 cpv. 1 OSC), nonché comunicazione concer- nente la chiusura della procedura (art. 75f cpv. 2 OSC):
Cifra V n. 23 Fr.
V. Altre prestazioni
23. Mandato precauzionale (art. 23a OSC):
– Iscrizione della costituzione di un mandato precauzionale e del luogo in cui lo stesso è depositato 75 – modifica dell’iscrizione 75 – cancellazione dell’iscrizione 75
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Emolumenti in materia di stato civile RU 2012
Allegato 3 (art. 4 lett. c)
Prestazioni delle rappresentanze svizzere all’estero
Cifra II n. 3.1, 3.2, 3.4–3.8 Fr.
II. Ricevimento di dichiarazioni
3.1 Dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione
del matrimonio, ricevuta indipendentemente dalla domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio (art. 63 cpv. 2 OSC) o dalla dichiarazione concernente l’adempimento delle condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC; art. 69 cpv. 2 OSC): – se la dichiarazione è fatta congiuntamente 75 – se la dichiarazione è fatta singolarmente, per dichiarante 60
3.2 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento
del matrimonio (art. 13 OSC) 75
3.4 Dichiarazione concernente il cognome prima della registrazione
dell’unione domestica, ricevuta indipendentemente dalla doman- da di esecuzione della procedura preliminare (art. 75b cpv. 2 OSC) o della dichiarazione ai sensi dell’art. 75d cpv. 1 OSC: – se la dichiarazione è fatta congiuntamente 75 – se la dichiarazione è fatta singolarmente, per dichiarante 60
3.5 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento
dell’unione domestica registrata (art. 13a OSC) 75
3.6 Dichiarazione concernente il cognome del figlio, se non è fatta
al momento della notificazione della nascita (art. 37, 37a OSC) 75
3.7 Dichiarazione concernente il cognome di cui all’art. 14a OSC 75
3.8 Dichiarazione concernente il cognome di cui all’art. 14b OSC
– se è fatta ai sensi dell’art. 13d tit. fin. CC oppure dell’art. 37a LUD3 75 – se la dichiarazione ai sensi dell’art. 13d tit. fin. CC oppure dell’art. 37a LUD è fatta singolarmente, per dichiarante 60
3 RS 211.231
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Emolumenti in materia di stato civile RU 2012
Cifra III n. 5.1 e 5.2 Fr.
III. Procedura preparatoria del matrimonio e procedura preliminare alla costituzione dell’unione domestica registrata
5.1 Ricevimento della domanda di esecuzione della procedura
preparatoria del matrimonio presentata singolarmente o congiun- tamente dai fidanzati (art. 63 cpv. 2 OSC), ricevimento della dichiarazione concernente l’adempimento delle condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC; art. 69 cpv. 2 OSC), nonché ricevimento della dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio (art. 12 OSC) oppure dell’assoggettamento del cognome al diritto nazionale (art. 14 cpv. 2 OSC) 150
5.2 Ricevimento della domanda per la procedura preliminare alla
costituzione dell’unione domestica registrata presentata singo- larmente o congiuntamente dai partner (art. 75b cpv. 2 OSC), ricevimento della dichiarazione concernente l’adempimento delle condizioni per la costituzione dell’unione domestica registrata (art. 5 cpv. 3 LUD; art. 75h cpv. 2 OSC), nonché ricevimento della dichiarazione concernente il cognome prima della registra- zione dell’unione domestica (art. 12a OSC) oppure dell’assoggettamento del cognome al diritto nazionale (art. 14 cpv. 2 OSC) 150
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Emolumenti in materia di stato civile RU 2012
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