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AS 2012 6539

Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS)

Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS)

Modifica del 31 ottobre 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 15 giugno 20011 sugli addetti alla sicurezza è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 2 lett. d

2 Sono in particolare tenuti a verificare:

d. se i lavoratori dell’impresa interessati sono istruiti a sufficienza, se sono aggiornati su eventuali modifiche apportate alla normativa sulle merci peri- colose e se ciò è indicato nella documentazione relativa al personale;

II L’allegato è modificato come segue:

N. 2 lett. a Sono esenti dall’obbligo di designare addetti alla sicurezza:

2. le imprese, le cui attività si limitano a:

a. container-cisterna di cantiere di cui all’appendice 1 numero 1.1.3.6 let-

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