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AS 2012 6667

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Tagikistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Correzione

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Tagikistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

del 23 giugno 2010 (RU 2011 5055; RS 0.672.972.91)

Art. 19 par. 2 lett. a)

Invece di: 2. a) Stipendi, salari e rimunerazioni analoghe, diversi dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, sud- divisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Leggasi:

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione

politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.

15 novembre 2012 Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali Fiscalità

2012-2864 6667

Conv. con il Tagikistan per evitare le doppie imposizioni in materia RU 2012 di imposte sul reddito e sul patrimonio. Correzione

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