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AS 2012 7149

AS 2012 7149

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)

Modifica del 30 novembre 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Art. 80 cpv. 4 e 5 4 Un detentore che prende in leasing o lascia, spesso o durevolmente, usare a terzi il suo veicolo, può chiedere all’autorità d’immatricolazione, mediante formulario elettronico ufficiale, che un cambiamento di detentore necessiti della sua approva- zione o di quella di un’altra persona fisica o giuridica menzionata nel formulario. Se un detentore non può ricorrere al formulario elettronico, può presentare la richiesta per iscritto. L’autorità d’immatricolazione iscrive questa limitazione nella licenza di circolazione e nel registro centrale dei veicoli e dei detentori (MOFIS) se è in pos- sesso della richiesta al momento dell’immatricolazione. 5 L’autorità d’immatricolazione conserva il formulario in originale o riproducibile in forma elettronica fintanto che esiste l’iscrizione nonché per i dieci anni seguenti.

Art. 81 cpv. 2, 3 e 4 2 Se le è presentata una licenza di circolazione che contiene un’iscrizione giusta l’articolo 80 capoverso 4, l’autorità d’immatricolazione rifiuta: a. il rilascio della licenza di circolazione a un nuovo detentore; b. la cancellazione dell’iscrizione. 3 Il rifiuto è nullo se è data l’approvazione scritta o elettronica della persona fisica o giuridica menzionata nel formulario oppure se vi è una decisione giudiziaria cre- sciuta in giudicato sui rapporti di proprietà.

4 Abrogato

1 RS 741.51

2012-2026 7149

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione RU 2012

Art. 82 cpv. 3 3 Occorre procedere al cambio delle targhe se cambia la categoria del veicolo e se per la nuova categoria è previsto un altro tipo di targhe. Il cambio delle targhe non è necessario: a. per i veicoli a motore aventi un peso totale non superiore a 3500 kg se la categoria cambia per un periodo non superiore a sei mesi consecutivi; b. per i restanti veicoli a motore se la categoria cambia per un periodo non superiore a tre mesi consecutivi.

Art. 83 cpv. 3 3 Le targhe, i cui angoli devono essere arrotondati (raggio di 1 cm), hanno le dimen- sioni seguenti: a. la targa anteriore degli autoveicoli nonché la targa dei monoassi, dei veicoli agricoli e dei rimorchi di lavoro hanno una lunghezza di 30 cm e un’altezza di 8 cm; b. la targa posteriore degli autoveicoli nonché la targa dei rimorchi per tra- sporto agganciati ad autoveicoli hanno una lunghezza di 30 cm e un’altezza di 16 cm (formato alto) o una lunghezza di 50 cm e un’altezza di 11 cm (formato lungo); c. la targa dei motoveicoli, dei quadricicli a motore e dei tricicli a motore nonché la targa dei rispettivi rimorchi hanno una lunghezza di 18 cm e un’altezza di 14 cm; d. la targa delle motoleggere e dei quadricicli leggeri a motore nonché la targa dei rispettivi rimorchi hanno una lunghezza di 10 cm e un’altezza di 14 cm.

Art. 151i Disposizioni transitorie della modifica del 30 novembre 2012 Le targhe delle motoleggere e dei quadricicli leggeri a motore nonché le targhe dei rispettivi rimorchi possono essere rilasciate nel formato previsto dal diritto previ- gente (lunghezza 18 cm e altezza 14 cm) fino al 31 dicembre 2017. Le targhe attual- mente esistenti possono continuare a essere utilizzate a tempo indeterminato.

II

1 Fattosalvo l’articolo 83 capoverso 3, la presente modifica entra in vigore il

1° gennaio 2013.

2 L’articolo 83 capoverso 3 entra in vigore il 1° luglio 2013.

30 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione RU 2012

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Ordinanza sull’ammissione alla circolazione RU 2012

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