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AS 2012 7243

Ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia

Ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (Ordinanza sugli emolumenti di verificazione, OEm-V)

Modifica del 7 dicembre 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 novembre 20051 sugli emolumenti di verificazione è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 19 della legge federale del 17 giugno 20112 sulla metrologia (LMetr),

Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza stabilisce gli emolumenti riscossi dai servizi cantonali competenti in materia di metrologia (uffici di verificazione) e dai laboratori di verificazione autorizzati conformemente all’ordinanza del 7 dicembre 20123 sulle competenze in materia di metrologia: a. per la verificazione e il controllo di strumenti di misurazione; b. per controlli dai quali risulta che per gli imballaggi preconfezionati e per la vendita di merce sfusa sono state violate prescrizioni. 2 Se la verificazione viene effettuata dall’Istituto federale di metrologia (METAS), gli emolumenti sono stabiliti secondo l’ordinanza del 5 luglio 20064 sugli emolu- menti dell’Istituto federale di metrologia.

2012-2619 7243

Ordinanza sugli emolumenti di verificazione RU 2012

Art. 2 cpv. 1 lett. c e d e 2 lett. b

1 Si riscuotono emolumenti:

c. per il controllo successivo secondo l’articolo 12 LMetr in caso di violazioni delle disposizioni; d. per i controlli secondo gli articoli 35 e 36 dell’ordinanza del 5 settembre

20125 sulle indicazioni di quantità (OIQ) in caso di violazioni delle disposi-

zioni.

2 Sono tenuti a pagare gli emolumenti:

b. le persone responsabili secondo l’articolo 32 OIQ nei casi di cui al capo- verso 1 lettera d.

Art. 8, rubrica Devoluzioni ai Cantoni e al METAS

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

7 dicembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 RS 941.204

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