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AS 2012 7251

Ordinanza sulla liquidità delle banche

Ordinanza sulla liquidità delle banche (Ordinanza sulla liquidità, OLiq)

del 30 novembre 2012

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 capoverso 2, 10 capoverso 4 lettera a e 56 della legge dell’8 novembre 19341 sulle banche (LBCR), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina le esigenze qualitative e quantitative in materia di liquidità applicabili alle banche ai sensi della LBCR.

2 La FINMA emana disposizioni tecniche di esecuzione.

Art. 2 Principi

1 Tutte le banche devono disporre in ogni momento della liquidità necessaria per

poter rispettare i propri obblighi di pagamento anche in situazioni di stress. 2 Esse detengono una riserva di liquidità durevole e calcolata in modo adeguato per far fronte a peggioramenti della liquidità che si producono in tempi brevi.

Capitolo 2: Rendiconto

Art. 3 Rilevamento dei dati

1 La FINMA può esigere che le banche presentino un rapporto sulla liquidità con-

formemente alle prescrizioni del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria2. 2 Essa è segnatamente autorizzata a rilevare dati ai fini del computo della quota di liquidità a breve termine (Liquidity Coverage Ratio, LCR), della quota strutturale di liquidità (Net Stable Funding Ratio, NSFR) e di ulteriori indicatori a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto.

RS 952.06 1 RS 952.0 2 Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria – Basilea III: Schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e il monitoraggio del rischio di liquidità, dicembre 2010, consultabile al sito www.bis.org/bcbs/basel3_it.htm

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Art. 4 Compiti della società di audit La società di audit è tenuta a confermare l’esattezza del rendiconto riguardante la quota di liquidità a breve termine, la quota strutturale di liquidità e ulteriori indica- tori conformemente alle disposizioni tecniche di esecuzione della FINMA.

Capitolo 3: Esigenze in materia di liquidità Sezione 1: Esigenze qualitative

Art. 5 Principio della proporzionalità Le banche sono obbligate a gestire in modo adeguato i rischi di liquidità a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto conformemente alla loro dimensione nonché al genere, all’entità, alla complessità e ai rischi delle loro attività.

Art. 6 Funzioni di direzione, controllo e gestione 1 Le banche definiscono in che misura sono disposte ad assumersi rischi di liquidità (tolleranza al rischio di liquidità). 2 Esse stabiliscono le strategie di gestione del rischio di liquidità in conformità con la tolleranza al rischio di liquidità. 3 Esse considerano i loro costi e rischi inerenti alla liquidità per tutte le fondamentali attività di bilancio e fuori bilancio, segnatamente al momento della fissazione dei prezzi, dell’introduzione di nuovi prodotti e del computo dei ricavi. Esse provve- dono affinché tra gli incentivi ai rischi e i rischi di liquidità assunti esista una rela- zione equilibrata conformemente alla tolleranza al rischio di liquidità statuita.

Art. 7 Sistemi di misurazione e gestione dei rischi 1 Le banche stabiliscono processi adeguati per individuare, valutare, gestire e sorve- gliare i rischi di liquidità. In particolare, devono allestire un prospetto sulla loro liquidità per periodi di diversa durata con un confronto dei potenziali afflussi e deflussi dei mezzi di pagamento nelle posizioni di bilancio e fuori bilancio. 2 Esse individuano, gestiscono e sorvegliano i rischi di liquidità nonché il fabbiso- gno di finanziamento del gruppo finanziario e di tutte le entità giuridiche, i settori di attività e le valute rilevanti per il rischio di liquidità, considerando le restrizioni legali, regolamentari e operative al trasferimento di liquidità. 3 Esse individuano, gestiscono e sorvegliano i rischi di liquidità infragiornalieri. I rischi di liquidità incorsi non devono pregiudicare né gli obblighi né i sistemi di pagamento e di gestione delle operazioni. 4 Le banche controllano i titoli che generano liquidità e distinguono tra titoli gravati e non gravati. Esse devono poter dimostrare in ogni momento dove sono detenuti i titoli e come poterli mobilitare tempestivamente.

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Art. 8 Riduzione dei rischi Le banche adottano misure per ridurre i loro rischi di liquidità. Esse devono segna- tamente disporre di un sistema di limiti e di una struttura di finanziamento adegua- tamente diversificata in funzione di fonti di finanziamento e durata.

Art. 9 Stress test 1 Per quanto concerne i rischi di liquidità ciascuna banca deve riprodurre diversi scenari di stress ed eseguire stress test sul proprio stato di liquidità in base a questi scenari. A questo proposito, essa considera i flussi di pagamento da posizioni di fuori bilancio e altri impegni eventuali, compresi quelli derivanti da società veicolo di cartolarizzazione e altre società veicolo, alle quali fornisce liquidità o che deve sostenere materialmente per motivi contrattuali o di reputazione.

2 La scelta degli scenari di stress deve tener conto dei seguenti elementi:

a. cause e fattori specifici all’istituto, comuni al mercato e combinate; b. diversi orizzonti temporali; c. diversi livelli di gravità delle situazioni di stress, compreso lo scenario di una perdita del finanziamento non garantito nonché di una limitazione del finanziamento garantito. 3 Le ipotesi relative agli scenari, in particolare agli afflussi e ai deflussi dei mezzi di pagamento e al valore di liquidità dei titoli in caso di situazioni di stress, devono essere verificate regolarmente anche in seguito al manifestarsi dello scenario. 4 Nella valutazione dello stress test occorre analizzare le ripercussioni sul conto economico.

Art. 10 Piano d’emergenza 1 Tutte le banche elaborano un piano d’emergenza che prevede strategie efficaci in caso di mancanza di liquidità. Esse stabiliscono in forma adeguata nelle direttive interne e nelle istruzioni le competenze, i mezzi di comunicazione e le misure neces- sarie. 2 L’elaborazione del piano d’emergenza deve tenere conto in particolare degli sce- nari di stress di cui all’articolo 9 capoverso 1 nonché dei risultati degli stress test.

Art. 11 Compiti della società di audit La società di audit è tenuta a confermare l’adempimento delle esigenze qualitative conformemente alle disposizioni tecniche di esecuzione della FINMA riguardanti gli articoli 5–10.

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Sezione 2: Esigenze quantitative («liquidità complessiva»)

Art. 12 Attivi disponibili 1 Quale liquidità ai sensi dell’articolo 4 LBCR si intendono i seguenti attivi disponi- bili al valore contabile: a. mezzi liquidi; b. valori che la Banca nazionale svizzera (BNS) accetta quali operazioni pronti contro termine nella politica monetaria; c. titoli di credito di debitori svizzeri negoziati su un mercato rappresentativo, ad eccezione dei propri titoli della banca e delle società costituenti con la banca un’entità economica; d. valori scontabili, suscettibili di credito lombard o di operazioni pronti contro termine presso la banca centrale del Paese di una succursale estera; e. titoli di credito di Stati esteri e di altri enti di diritto pubblico, se sono nego- ziati su un mercato rappresentativo; f. titoli di credito e accettazioni di banche estere di primo ordine e valori ana- loghi, scadenti entro sei mesi; g. metalli preziosi (oro, argento, platino, palladio) e averi in metalli preziosi, scadenti entro un mese, previa deduzione degli impegni corrispondenti; h. conti correnti debitori e anticipazioni fisse, scadenti entro un mese e coperti da valori ai sensi delle lettere b e c; i. eccedente degli attivi disponibili (art. 13) sugli impegni a breve scadenza da compensare (art. 15). 2 Gli attivi disponibili costituiti da un credito verso un debitore estero non possono essere considerati se non in quanto ne sia assicurato il pagamento in moneta svizzera o il trasferimento in Svizzera dei pagamenti da fare in valuta estera. 3 Gli attivi disponibili costituiti in pegno devono essere dedotti, per quanto garanti- scano impegni assunti, incluso il margine di copertura.

Art. 13 Attivi disponibili da compensare I seguenti attivi disponibili sono da compensare se scadono entro il termine di un mese: a. gli averi in banca a vista o a termine; b. i titoli di credito, fintanto che non sono contabilizzati nell’articolo 12; c. i crediti non garantiti, della durata fissa di un anno al massimo, nei confronti di debitori di primordine, i quali hanno in circolazione obbligazioni, notes o valori del mercato monetario (crediti contabili a breve termine); d. tutti gli averi iscritti al bilancio come altre poste dell’attivo.

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Art. 14 Impegni a breve scadenza da coprire Sono considerati impegni a breve scadenza da coprire: a. un eccedente degli impegni a breve scadenza (art. 15) sugli attivi disponibili da compensare (art. 13); b. il 50 per cento dei conti creditori a vista come anche d’altri conti o libretti senza limiti di prelevamento; c. il 15 per cento dei depositi su libretti o conti di risparmio e di deposito o su conti simili con limite di prelevamento (senza i fondi di previdenza vinco- lati).

Art. 15 Impegni a breve scadenza da compensare 1 I seguenti impegni a breve scadenza sono da compensare se scadono entro il ter- mine di un mese: a. gli impegni bancari a vista o a termine; b. i conti creditori a termine; c. i fondi di previdenza vincolati; d. le obbligazioni, le obbligazioni di cassa e i buoni di cassa; e. gli impegni in metalli preziosi, previa deduzione degli averi o della consi- stenza corrispondenti; f. tutti gli impegni iscritti al bilancio come altre poste del passivo. 2I debiti contratti impegnando attivi disponibili (art. 12 cpv. 3) possono essere dedotti previamente dall’ammontare degli impegni a brevi scadenza e non sono calcolati nella compensazione.

Art. 16 Aliquota di copertura, obbligo di annuncio e consolidamento 1 Gli attivi disponibili (art. 12) devono rappresentare costantemente almeno il 33 per cento degli impegni a breve scadenza (art. 14). Per il calcolo occorre preliminar- mente compensare gli attivi disponibili ai sensi dell’articolo 13 e gli impegni a breve scadenza ai sensi dell’articolo 15. Il saldo rappresenta l’eccedente secondo l’arti- colo 12 capoverso 1 lettera i oppure secondo l’articolo 14 lettera a. 2 La banca informa la società di audit se i suoi impegni a vista e scadenti entro un mese nei confronti di un cliente o di una banca superano il 10 per cento del totale degli impegni a vista non compensati, scadenti entro un mese. I depositi giusta l’articolo 14 lettera c sono presi in considerazione soltanto nei limiti della percen- tuale ivi indicata. Gli impegni nei confronti di società giuridicamente indipendenti e persone fisiche che, per il tramite del capitale di partecipazione, conseguono un’interdipendenza superiore al 50 per cento, sono considerati formanti un’unica entità.

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3 Le banche provvedono a un’adeguata liquidità a livello di gruppo finanziario e di conglomerato finanziario conformemente agli articoli 6–12 dell’ordinanza del 29 settembre 20063 sui fondi propri.

Art. 17 Prospetto sulla liquidità Le banche compilano trimestralmente un prospetto sulla loro liquidità. La FINMA stabilisce un apposito formulario.

Sezione 3: Esigenze quantitative per depositi privilegiati

Art. 18 Liquidità supplementare

1 Le banche che detengono depositi privilegiati ai sensi dell’articolo 37a LBCR

devono disporre, oltre alla liquidità di cui all’articolo 16, di attivi disponibili sup- plementari ai sensi dell’articolo 12, equivalenti al loro obbligo di garanzia secondo l’articolo 37h capoverso 3 LBCR.

2 Tali banche comunicano alla FINMA, nell’ambito delle generali procedure di

notifica, la somma di: a. depositi iscritti alla chiusura dell’esercizio nelle poste del bilancio di cui all’articolo 25 capoverso 1 numeri 2.3–2.5 dell’ordinanza del 17 maggio

19724 sulle banche;

b. depositi secondo la lettera a che sono privilegiati conformemente all’artico- lo 37a LBCR e dell’articolo 25 dell’ordinanza FINMA del 30 agosto 20125 sull’insolvenza bancaria; c. depositi privilegiati secondo la lettera b garantiti conformemente all’arti- colo 37h LBCR.

3 La FINMA calcola, sulla base dei dati notificati conformemente al capoverso 2

lettera c, la liquidità supplementare necessaria e la comunica a ogni banca. 4 La liquidità supplementare deve essere garantita proporzionalmente a partire dal 1° luglio.

5 La FINMA può eccezionalmente esigere che una banca pubblichi in maniera

appropriata la somma da comunicare secondo il capoverso 2 lettera c, se tale misura appare necessaria per tutelare i creditori non privilegiati.

3 RS 952.03 4 RS 952.02 5 RS 952.05

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Capitolo 4: Disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica Sezione 1: In generale

Art. 19 Scopo

1 Le banche di rilevanza sistemica devono essere in grado di rispettare i propri

obblighi di pagamento anche in una situazione eccezionalmente difficile. 2 Oltre alle esigenze applicabili a tutte le banche, ad eccezione degli articoli 12–17 della presente ordinanza (liquidità complessiva), esse devono soddisfare particolari esigenze quantitative in materia di liquidità conformemente al presente capitolo.

Art. 20 Cerchia di consolidamento Le banche di rilevanza sistemica soddisfano le esigenze a livello di gruppo finanzia- rio e di singolo istituto comprese tutte le succursali.

Sezione 2: Esigenze quantitative

Art. 21 Esigenze particolari in materia di liquidità 1 Le banche di rilevanza sistemica devono essere in grado durante almeno 30 giorni di coprire in ogni momento i deflussi di liquidità complessivi che possono essere attesi al verificarsi dello scenario di stress conformemente all’articolo 22. 2 In un orizzonte temporale di 7 giorni nonché di 30 giorni esse non possono presen- tare in alcun momento una mancanza di liquidità.

Art. 22 Scenario di stress

1 Lo scenario di stress deve fondarsi contemporaneamente su un evento di crisi

specifico alla banca e su un evento di crisi comune all’intero mercato.

2 Lo scenario di stress deve basarsi sull’ipotesi che:

a. la banca perda l’accesso al finanziamento garantito e non garantito sul mer- cato monetario e dei capitali; e b. vengano prelevate ingenti quantità di depositi.

3 La FINMA concretizza lo scenario di stress.

Art. 23 Mancanza di liquidità 1 In un orizzonte temporale di 7 giorni si è in presenza di una mancanza di liquidità se i deflussi di liquidità di cui all’articolo 24 capoverso 2 superano l’importo delle seguenti posizioni: a. afflussi di liquidità secondo l’articolo 24 capoverso 1; b. valore che potrebbe essere conseguito tramite l’alienazione dei valori patri- moniali del cuscinetto di liquidità (art. 25);

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c. facilitazioni esistenti nelle banche centrali fino ai limiti convenuti ancora aperti. 2 Per coprire i deflussi di liquidità in un orizzonte temporale di 30 giorni, oltre alle tre posizioni menzionate al capoverso 1, la banca può ricorrere alle facilitazioni di liquidità straordinarie della BNS fino all’importo ancora disponibile convenuto per i preparativi.

Art. 24 Afflussi e deflussi di liquidità 1 In uno scenario di stress gli afflussi di liquidità vengono calcolati moltiplicando diverse categorie di crediti di bilancio per i rispettivi tassi di afflusso. Non devono essere calcolati come afflussi di liquidità i titoli che confluiscono nel portafoglio titoli del cuscinetto di liquidità conformemente all’articolo 25. 2 I deflussi di liquidità vengono calcolati moltiplicando diverse categorie di impegni di bilancio o fuori bilancio per i rispettivi tassi di prelievo. 3 La FINMA stabilisce la classificazione dei crediti e degli impegni nonché i tassi minimi di prelievo e i tassi massimi di afflusso. 4 I tassi di prelievo e di afflusso che non vengono prescritti dalla FINMA devono essere fissati dalle banche in funzione dello scenario di stress di cui all’articolo 22.

Art. 25 Cuscinetto di liquidità regolamentare 1 Le banche di rilevanza sistemica detengono un cuscinetto di liquidità costituito da titoli liquidi, non gravati, liberamente disponibili e immediatamente convertibili al verificarsi dello scenario di stress. Il cuscinetto si compone di una parte primaria e di una parte secondaria.

2 La parte primaria comprende:

a. titoli di debito di Stati o di banche centrali nonché della Banca dei regola- menti internazionali, del Fondo monetario internazionale o delle banche multilaterali di sviluppo, alle quali è attribuita una ponderazione di rischio dello 0 per cento conformemente alle prescrizioni sui fondi propri; b. prestiti ipotecari svizzeri emessi dalla Centrale d’emissione di obbligazioni fondiarie delle banche cantonali o dalla Banca di obbligazioni fondiarie degli Istituti ipotecari svizzeri; c. averi in giroconto presso le banche centrali e denaro contante.

3 La parte secondaria può comprendere i seguenti titoli facilmente negoziabili:

a. prestiti di imprese a elevata solvibilità; b. prestiti del settore pubblico diversi da quelli considerati al capoverso 2 let- tera a; c. titoli di partecipazioni quotati in borsa; d. titoli del mercato monetario; e. titoli di credito garantiti.

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4 La FINMA può ampliare o ridurre l’elenco dei titoli da calcolare nella parte prima- ria e secondaria del cuscinetto di liquidità. 5 Per i titoli della parte primaria e secondaria del cuscinetto di liquidità la FINMA stabilisce tassi di sconto minimi per il calcolo del valore di alienazione. Questi tassi si applicano a un portafoglio diversificato di titoli. 6 In un orizzonte temporale di 7 giorni la liquidità generata tramite l’alienazione di titoli del cuscinetto di liquidità deve essere composta per almeno il 75 per cento da titoli della parte primaria.

7 In un orizzonte temporale di 30 giorni tale liquidità deve essere composta per

almeno il 50 per cento da titoli della parte primaria.

Sezione 3: Ulteriori disposizioni

Art. 26 Agevolazioni temporanee 1 In caso di shock di liquidità è possibile derogare provvisoriamente alle esigenze previste all’articolo 21. 2 Una deroga alle esigenze previste all’articolo 21 o una deroga prevedibile in ragio- ne di deflussi straordinari di liquidità sono da comunicare immediatamente alla FINMA e alla BNS.

3 Dopo la comunicazione la FINMA stabilisce un termine entro il quale la banca

deve presentare, per autorizzazione, un piano per colmare le mancanze di liquidità.

4 Se il piano è insufficiente, la FINMA adotta misure adeguate.

Art. 27 Gestione insufficiente del rischio di liquidità Se le banche non applicano le prescrizioni previste agli articoli 5–10, la FINMA riscuote sui deflussi di liquidità delle posizioni di bilancio e fuori bilancio delle banche di rilevanza sistemica un supplemento che corrisponde al mancato grado di applicazione, tuttavia al massimo al 10 per cento di tali deflussi.

Art. 28 Obblighi di rendiconto

1 Le banche di rilevanza sistemica presentano mensilmente la loro situazione in

merito alla liquidità conformemente agli articoli 23–25. Entro l’ultimo giorno del mese successivo esse inoltrano alla FINMA e alla BNS informazioni concernenti: a. la liquidità a livello di gruppo finanziario nello scenario di stress prestabilito; b. la liquidità a livello di singolo istituto comprese tutte le succursali nello sce- nario di stress prestabilito; c. la liquidità a livello di singolo istituto senza le succursali situate all’estero nello scenario di stress prestabilito;

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d. la suddivisione dei titoli liquidi non gravati e liberamente disponibili secon- do il numero internazionale di identificazione dei titoli per Paese ISIN a livello di singolo istituto senza le succursali situate all’estero; e. la liquidità conformemente alle lettere a–c in uno scenario di stress che per- mette di continuare ad effettuare rifinanziamenti sicuri sul mercato pronti contro termine. 2 Le banche di rilevanza sistemica presentano inoltre mensilmente alla FINMA e alla BNS, al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo, un rapporto che descrive le modifiche più importanti intervenute in merito alla liquidità rispetto al mese prece- dente e che ne indica i motivi.

3 La FINMA determina la forma del rendiconto.

Art. 29 Compiti della società di audit Conformemente alle prescrizioni previste dal sistema di verifica la società di audit conferma il rendiconto riguardante le esigenze quantitative in materia di liquidità delle banche di rilevanza sistemica e la loro osservanza.

Capitolo 5: Consulenza della BNS

Art. 30 Nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza, la FINMA consulta la BNS.

Capitolo 6: Disposizioni transitorie e finali

Art. 31 Disposizioni transitorie 1 Durante i periodi di osservazione previsti dal Comitato di Basilea, la FINMA può esigere da tutte le banche il relativo rendiconto. 2 I periodi di osservazione terminano conformemente alle normative del Comitato di Basilea, al più tardi tuttavia con l’introduzione degli indicatori LCR e NSFR.

Art. 32 Modifica del diritto vigente Gli articoli 16–20 dell’ordinanza del 17 maggio 19726 sulle banche sono abrogati.

6 RS 952.02

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Art. 33 Entrata in vigore 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013. 2 Per le banche che non sono di rilevanza sistemica, le disposizioni degli articoli 5–

10 entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

3 Le disposizioni del quarto capitolo entrano in vigore il 15° giorno del mese succes- sivo alla loro approvazione da parte dell’Assemblea federale.

30 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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