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AS 2012 789

AS 2012 789

Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all’esportazione dei prodotti agricoli di base

Modifica del 14 febbraio 2012

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:

I L’allegato dell’ordinanza del DFF del 9 gennaio 20121 sulle aliquote dei contributi all’esportazione dei prodotti agricoli di base è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2012.

14 febbraio 2012 Dipartimento federale delle finanze: Eveline Widmer-Schlumpf

1 RS 632.111.723.1

2012-0257 789

Aliquote dei contributi all’esportazione dei prodotti agricoli di base RU 2012

Allegato (art. 1)

Lett. B B Aliquote dei contributi all’esportazione delle materie prime diverse da quelle del latte Le aliquote dei contributi all’esportazione dei seguenti prodotti agricoli di base ammontano a: Voce della tariffa doganale Aliquota (fr./100 kg) Per le esportazioni verso Per le esportazioni gli Stati membri dell’UE verso altri Paesi

a L’aliquota dei contributi all’esportazione è calcolata in base alla differenza di prezzi Svizzera – UE per farina di grano tenero giusta il Prot. n. 2 del 22 lug. 1972 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati (RS 0.632.401.2). b L’aliquota dei contributi all’esportazione è calcolata in base alla differenza di prezzi Svizzera – Mercato mondiale per farina di grano tenero. c L’aliquota dei contributi all’esportazione corrisponde al dazio per germi di frumento per la sgrossatura parziale per l’alimentazione umana.