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AS 2012 793

Ordinanza concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser

Ordinanza concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser (Ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser, OSLa)

Modifica del 15 febbraio 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 28 febbraio 20071 sugli stimoli sonori e i raggi laser è modificata come segue:

Art. 4 Livello sonoro orario Per livello sonoro orario LAeq1h (livello sonoro orario) si intende il livello sonoro continuo equivalente LAeq ponderato A calcolato su 60 minuti ed espresso in dB(A).

Art. 5 cpv.1 e 3 1 Chi organizza manifestazioni è tenuto a limitare le emissioni sonore in modo che durante tutta la durata della manifestazione le immissioni prodotte dalla medesima non superino il livello sonoro orario di 93 dB(A). 3 Nelle manifestazioni destinate principalmente a bambini o giovani di età inferiore ai 16 anni non sono ammesse immissioni superiori a 93 dB(A).

Art. 5a Livello sonoro massimo Il livello sonoro massimo LAFmax (ponderazione di frequenza A, ponderazione temporale Fast (F) tein = 125 ms) di 125 dB(A) non può essere superato durante tutta la manifestazione.

Art. 6 Manifestazioni con un livello sonoro orario compreso tra 93 dB(A) e

96 dB(A)

Chi organizza manifestazioni con un livello sonoro orario compreso tra 93 dB(A) e

96 dB(A) deve provvedere affinché:

a. le emissioni sonore siano limitate in modo che le immissioni non superino il livello sonoro orario di 96 dB(A);

1 RS 814.49

2011-1213 793

Ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser RU 2012

b. abrogata c. nel settore di ingresso il pubblico sia avvisato in modo ben visibile del fatto:

1. che il livello sonoro orario massimo è di 96 dB(A),

2. che l’udito può essere danneggiato da livelli sonori elevati e che il peri-

colo aumenta con la durata dell’esposizione; d. sia offerto gratuitamente al pubblico un dispositivo di protezione dell’udito conforme alla norma SN EN 352-2:20022; e e. durante la manifestazione il livello sonoro orario sia controllato mediante un dispositivo di misurazione del livello sonoro conforme al numero 2.1 dell’allegato.

Art. 7 Manifestazioni con un livello sonoro orario compreso tra 96 dB(A) e

100 dB(A)

1 Chi organizza manifestazioni di una durata massima di tre ore con un livello

sonoro orario compreso tra 96 dB(A) e 100 dB(A) deve provvedere affinché: a. le emissioni sonore siano limitate in modo che le immissioni non superino il livello sonoro orario di 100 dB(A); b. nel settore di ingresso il pubblico sia avvisato in modo ben visibile del fatto che il livello sonoro orario massimo è di 100 dB(A); e c. siano adempiute le condizioni di cui all’articolo 6 lettere c numero 2, d ed e. 2 Chi organizza manifestazioni di una durata superiore a tre ore con un livello sonoro orario compreso tra 96 dB(A) e 100 dB(A) deve provvedere affinché: a. siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1; b. il livello sonoro sia registrato per tutta la durata della manifestazione con- formemente al numero 1.3 dell’allegato; c. i dati inerenti alla registrazione del livello sonoro nonché le indicazioni rela- tive al luogo di misurazione, al luogo di determinazione e alla differenza di livello sonoro ai sensi del numero 1.1 capoverso 2 dell’allegato siano con- servati per 30 giorni e, se richiesti, inoltrati all’autorità esecutiva; e d. sia messa a disposizione del pubblico una zona di recupero e la sua ubica- zione sia segnalata in modo ben visibile nel settore di ingresso.

3 Le zone di recupero devono soddisfare i seguenti requisiti:

a. il livello sonoro orario non può superare gli 85 dB(A); b. devono coprire almeno il 10 per cento delle superfici destinate alla perma- nenza del pubblico nel corso della manifestazione;

2 SN EN 352-2, edizione 2002, Acustica – Protezione dell’udito. Condizioni generali Parte 2: Dispositivi di protezione dell’udito. Questa norma tecnica può essere consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna, o ordinata a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29,

8400 Winterthur o all’indirizzo Internet www.snv.ch

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c. devono essere contrassegnate in modo ben visibile per il pubblico ed essere liberamente accessibili durante la manifestazione.

Art. 7a Manifestazioni in più parti Se una manifestazione include più parti con livelli sonori orari superiori a 93 dB(A), le condizioni e i requisiti per l’organizzazione e lo svolgimento secondo gli articoli 6 e 7 devono essere rispettati per l’insieme della manifestazione.

Art. 8 cpv. 1 lett. b 1 L’organizzatore deve notificare per scritto all’autorità esecutiva, con almeno 14 giorni di anticipo, lo svolgimento di manifestazioni di cui agli articoli 6 e 7. La notifica deve contenere informazioni su: b. livello sonoro orario massimo;

Art. 10 cpv. 1 lett. a, 2 lett. a e 3

1 Chi organizza manifestazioni che prevedono l’impiego di impianti laser deve

installare ed utilizzare questi impianti in modo che: a. siano rispettati i requisiti della direttiva tecnica IEC3 60825-3:2008 sulla sicurezza degli impianti laser4;

2 In particolare occorre:

a. dotare gli impianti laser delle classi 1M, 2M, 3R, 3B e 4, conformemente ai capitoli 8 e 9 della norma SN EN 60825-1:20075 di un interruttore d’emergenza di facile impiego in grado di interrompere immediatamente il raggio laser; 3 Sono ritenute nocive le immissioni che superano i valori massimi ammissibili di irradiazione per i raggi laser agenti direttamente sulla retina oculare conformemente alla tabella A.1 della norma SN EN 60825-1:2007 sulla sicurezza degli impianti laser6.

3 International Electrotechnical Commission (Commissione elettrotecnica internazionale). 4 IEC 60825-3, edizione 2008, Safety of laser products – Part 3: Guidance for laser displays and shows (soltanto in inglese). Questa norma tecnica può essere consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna, o ordinata a pagamento presso Electrosuisse, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltdorf, o all’indirizzo Internet www.normenshop.ch. 5 IEC 60825-1, edizione 2007 Sicurezza degli apparecchi laser - Parte 1: Classificazione delle apparecchiature e prescrizioni. Questa norma tecnica può essere consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna, o ordinata a pagamento presso Electrosuisse, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltdorf, o all’indirizzo Internet www.normenshop.ch. 6 IEC 60825-1, edizione 2007 Sicurezza degli apparecchi laser - Parte 1: Classificazione delle apparecchiature e prescrizioni. Questa norma tecnica può essere consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna, o ordinata a pagamento presso Electrosuisse, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltdorf, o all’indirizzo Internet www.normenshop.ch.

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Art. 11 cpv. 2 lett. g e i 2 Per la notifica vanno in particolare forniti le informazioni e i documenti seguenti:

g. piano del luogo di svolgimento in cui sono indicati il settore destinato al pubblico, l’ubicazione di tutti i proiettori laser e la loro distanza più breve dal settore destinato al pubblico; i. specifica di ogni proiettore laser (distanza più breve dal settore destinato al pubblico, massima potenza di uscita totale per l’irradiazione del settore destinato al pubblico, divergenza minima dei raggi, diametro dei raggi e lunghezze d’onda).

Art. 14 cpv. 1 1 L’autorità esecutiva procede a controlli casuali nel corso di manifestazioni per verificare se siano rispettati l’obbligo di notifica, i livelli sonori determinanti e gli altri requisiti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 10.

Art. 15 cpv. 3 3 In caso di ripetuta violazione delle disposizioni della presente ordinanza, l’autorità esecutiva può ordinare l’installazione di un dispositivo elettronico di controllo o di limitazione del livello sonoro.

II L’allegato è modificato come segue:

N. 1.3 lett. a e b La registrazione del livello sonoro secondo l’articolo 7 capoverso 2 lettera b deve rispondere ai seguenti requisiti: a. durante la manifestazione, il livello sonoro continuo equivalente LAeq5min calcolato su 5 minuti deve essere registrato almeno ogni cinque minuti; b. i dati delle misurazioni devono essere registrati in forma elettronica indican- do l’ora esatta della misurazione.

N. 2.1 lett. b I dispositivi di misurazione degli organizzatori devono rispondere ai seguenti requi- siti: b. permettono di determinare direttamente o indirettamente il livello sonoro continuo equivalente LAeq.

N. 2.2 cpv. 2–5 2–5 Abrogati

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III La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2012.

15 febbraio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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