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AS 2012 807

AS 2012 807

Ordinanza del DFE sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)

Modifica del 13 febbraio 2012

Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) ordina:

I L’ordinanza sui controlli OITE del 16 maggio 20071 è modificata come segue:

Art. 3 Condizioni di importazione e transito 1 I testi normativi dell’Unione europea (UE) concernenti le condizioni di importa- zione e transito sono elencati nell’allegato 1. 2 In mancanza di disposizioni dell’UE, l’Ufficio federale di veterinaria stabilisce le condizioni di importazione e transito. Per quanto concerne le derrate alimentari di origine animale, esso stabilisce le condizioni di importazione e transito d’intesa con l’Ufficio federale della sanità pubblica.

Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva

1 Per l’importazione delle seguenti specie animali provenienti da Stati membri

dell’UE è richiesto un certificato complementare conformemente all’allegato 11 appendice 2 dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo):

Art. 5 Controllo da parte del servizio veterinario di confine L’obbligo di controllo da parte del servizio veterinario di confine per le partite provenienti da Paesi terzi e importate per via aerea è disciplinato dalla decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 20073, relativa agli elenchi di ani- mali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE.

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