AS 2012 9
Clausola aggiuntiva tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica e il Cantone di Ginevra e le Ferrovie federali svizzere al Protocollo d'intesa relativo all'interpretazione e all'esecuzione della Convenzione del 7 maggio 1912 concernente la costruzione e l'esercizio di una linea di congiunzione tra la stazione di Cornavin e quella di Eaux-Vives e la cessione alle Strade ferrate federali della ferrovia da Eaux-Vives alla frontiera nazionale presso Annemasse
Clausola aggiuntiva tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica e il Cantone di Ginevra e le Ferrovie federali svizzere al Protocollo d’intesa relativo all’interpretazione e all’esecuzione della Convenzione del 7 maggio 1912 concernente la costruzione e l’esercizio di una linea di congiunzione tra la stazione di Cornavin e quella di Eaux-Vives e la cessione alle Strade ferrate federali della ferrovia da Eaux-Vives alla frontiera nazionale presso Annemasse1
Conclusa il 9 novembre 2011 Entrata in vigore il 9 novembre 2011
1 RS 742.149.1. La presente clausola aggiuntiva è pubblicata mediante un rimando ai sensi dell’art. 5 LPubl (RS 170.512). È possibile richiederla all’Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna; è inoltre disponibile sul sito Internet dell’Ufficio federale dei trasporti
2011-2858 9
Costruzione ed esercizio di una linea di congiunzione tra la stazione di Cornavin RU 2012 e quella di Eaux-Vives e cessione alle Strade ferrate federali della ferrovia da Eaux-Vives alla frontiera nazionale presso Annemasse. Clausola aggiuntiva