AS 2013 1117
Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Ordinanza FINMA sulle borse, OBVM-FINMA)
Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Ordinanza FINMA sulle borse, OBVM-FINMA)
Modifica del 21 marzo 2013
L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ordina:
I L’ordinanza FINMA del 25 ottobre 20081 sulle borse è modificata come segue:
Art. 11 cpv. 2 2 Se si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un limite in seguito all’aumento, alla riduzione o alla ristrutturazione del capitale societario, l’obbligo di dichiara- zione nasce con la relativa pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio per le società con sede in Svizzera. Per le società con sede all’estero, i cui titoli di partecipazione sono, interamente o parzialmente, quotati principalmente in Svizzera, l’obbligo di dichiarazione nasce al momento della pubblicazione in conformità all’articolo 53b capoverso 3 dell’ordinanza del 2 dicembre 19962 sulle borse.
II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2013.
21 marzo 2013 In nome dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari: La presidente, Anne Héritier Lachat