AS 2013 1247
Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP) (Mantenimento dei contingenti di permessi B nei confronti degli Stati dell'UE-8)
Ordinanza concernente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP) (Mantenimento dei contingenti di permessi B nei confronti degli Stati dell’UE-8)
Modifica del 24 aprile 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 maggio 20021 sull’introduzione della libera circolazione delle persone è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 10 Sezione 4: Dimora con attività lucrativa
Art. 38 cpv. 6 6 In applicazione dell’articolo 10 paragrafo 4a, primo periodo, dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, il contingente massimo per nuovi permessi di dimora UE/AELS rilasciati fino al 30 aprile 2014 ai lavoratori, salariati o indipen- denti, degli Stati membri dell’UE menzionati all’articolo 3 capoverso 2 è fissato a
2180 unità.
1 RS 142.203
2013-1124 1247
Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone. RU 2013 Mantenimento dei contingenti di permessi B nei confronti degli Stati dell’UE-8
II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 20132.
24 aprile 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2 La presente mod. è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 24 apr. 2013 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).