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AS 2013 1259

Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera

Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)

Modifica del 16 aprile 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 21 maggio 20031 sui lavoratori distaccati in Svizzera è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 4 lett. abis

4 La notifica avviene per mezzo di un modulo ufficiale. Essa comprende quanto

segue: abis. lo stipendio orario lordo corrisposto dal datore di lavoro per la prestazione di servizio fornita in Svizzera;

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

III La presente modifica entra in vigore il 15 maggio 2013.

16 aprile 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 823.201

2013-0730 1259

Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera RU 2013

Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 22 maggio 20022 sull’introduzione

della libera circolazione delle persone

Art. 9 cpv. 1bis 1bis In caso di assunzione d’impiego sul territorio svizzero per una durata che non superi tre mesi per anno civile oppure in caso di prestazioni di servizi per il conto di un fornitore indipendente della durata massima di 90 giorni per anno civile, è appli- cabile per analogia la procedura di notificazione (obbligo di notificazione, proce- dura, elementi, termini) di cui all’articolo 6 della legge dell’8 ottobre 19993 sui lavoratori distaccati in Svizzera e all’articolo 6 dell’ordinanza del 21 maggio 20034 sui lavoratori distaccati in Svizzera. Non occorre notificare lo stipendio. In caso di assunzione d’impiego sul territorio svizzero per una durata che non superi tre mesi per anno civile, la notificazione avviene al più tardi la vigilia del giorno in cui ha inizio l’attività.

2 RS 142.203 3 RS 823.20 4 RS 823.201

1260

Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera RU 2013

2. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 20065

Allegato 1 cifra IV numero 2 lettera h Alla fine della lettera h è inserita la nuova riga seguente:

Campi di dati SIMIC UFM* Partner UFM

MIGRA* UCL OCF* ASC Fedpol SIC TAF I UCC RSE* DFAE* TAF II UFG COM CDF SCAR AFCt AFC AFD CP Cit I II III IV V I II III IV

h. Attività lucrativa … Stipendio B B B B A A A

5 RS 142.513

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Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera RU 2013

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