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AS 2013 1279

Aggiustamenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

Traduzione1

Aggiustamenti al Protocollo di Montreal del 16 settembre 1987 sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

Adottati in occasione della nona riunione delle Parti a Montreal il 17 settembre 1997 Entrati in vigore per la Svizzera il 5 giugno 1998

Aggiustamenti concernenti le sostanze controllate nell’Allegato A del Protocollo di Montreal La nona riunione delle Parti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveri- scono lo strato di ozono2 decide, conformemente alla procedura enunciata nel para- grafo 9 dell’articolo 2 del Protocollo di Montreal e sulla base delle valutazioni effettuate in applicazione dell’articolo 6 del Protocollo, di apportare alle disposizioni del Protocollo di Montreal concernenti la produzione e il consumo delle sostanze controllate dell’Allegato A al Protocollo gli aggiustamenti seguenti:

Articolo 5 paragrafo 3 Alla fine del paragrafo 3 lettera a) dell’articolo 5 del Protocollo si aggiungono le seguenti parole: «relativamente al consumo» Nell’articolo 5 paragrafo 3 del Protocollo è aggiunta la lettera seguente: «c) Per le sostanze controllate dell’Allegato A, o la media del proprio livello annuale calcolato di produzione per il periodo 1995–1997 incluso, o un livello calcolato di produzione pari a 0,3 kg pro capite, prendendo in consi- derazione solo il più basso dei due valori, come base per stabilire la propria osservanza delle misure di controllo relativamente alla produzione.»

Aggiustamenti concernenti le sostanze controllate nell’Allegato B del Protocollo di Montreal La nona riunione delle Parti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveri- scono lo strato di ozono decide, conformemente alla procedura enunciata nel para- grafo 9 dell’articolo 2 del Protocollo di Montreal e sulla base delle valutazioni effettuate in applicazione dell’articolo 6 del Protocollo, di apportare alle disposizioni del Protocollo di Montreal concernenti la produzione delle sostanze controllate dell’Allegato B al Protocollo gli aggiustamenti seguenti:

1 Dal testo originale francese (RO 2013 1279).

2 RS 0.814.021

2013-0362 1279

Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Prot. di Montreal RU 2013

Articolo 5 paragrafo 3 Alla fine del paragrafo 3 b) dell’articolo 5 del Protocollo si aggiungono le seguenti parole: «relativamente al consumo» Nell’articolo 5 paragrafo 3 del Protocollo è aggiunta la lettera seguente: «d) Per le sostanze controllate dell’Allegato B, o la media del proprio livello annuale calcolato di produzione per il periodo 1998–2000 incluso, o un livello calcolato di produzione pari a 0,2 kg pro capite, prendendo in consi- derazione solo il più basso dei due valori, come base per stabilire la propria osservanza delle misure di controllo relativamente alla produzione.»

Aggiustamenti concernenti le sostanze controllate nell’Allegato E del Protocollo di Montreal La nona riunione delle Parti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveri- scono lo strato di ozono decide, conformemente alla procedura enunciata nel para- grafo 9 dell’articolo 2 del Protocollo di Montreal e sulla base delle valutazioni effettuate in applicazione dell’articolo 6 del Protocollo, di apportare alle disposizioni del Protocollo di Montreal concernenti la produzione e il consumo della sostanza controllata dell’Allegato E al Protocollo gli aggiustamenti e le riduzioni seguenti:

A. Articolo 2H: Bromuro di metile 1. Gli attuali paragrafi 2–4 dell’articolo 2H del Protocollo sono sostituiti dai para- grafi seguenti: «2. Ogni Parte fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 1999, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo della sostanza controllata dell’Allegato E non superi, annualmente, il 75 per cento del suo livello calcolato di consumo del 1991. Ciascuna Parte che produce tale sostanza fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di tale sostanza non superi, annualmente, il 75 per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1991. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione del 1991. 3. Ogni Parte fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2001, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo della sostanza controllata dell’Allegato E non superi, annualmente, il 50 per cento del suo livello calcolato di consumo del 1991. Ciascuna Parte che produce tale sostanza fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di tale sostanza non superi, annualmente, il 50 per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1991. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può

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superare questo limite per un massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione del 1991. 4. Ogni Parte fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2003, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo della sostanza controllata dell’Allegato E non superi, annualmente, il 30 per cento del suo livello calcolato di consumo del 1991. Ciascuna Parte che produce tale sostanza fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di tale sostanza non superi, annualmente, il 30 per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1991. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione del 1991. 5. Ogni Parte fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2005, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo della sostanza controllata dell’Allegato E non superi lo zero. Ciascuna Parte che produce tale sostanza fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produ- zione di tale sostanza non superi lo zero. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calco- lato di produzione può superare questo limite per un massimo del 15 per cento del suo livello calcolato di produzione del 1991. Il presente paragrafo si applica salvo il caso in cui le Parti decidano di consentire un livello di produzione o di consumo per usi che esse convengono di considerare essenziali.»

2. L’attuale paragrafo 5 dell’articolo 2H del Protocollo diviene il paragrafo 6.

B. Articolo 5 paragrafo 8ter lettera d) 1. Dopo il paragrafo 8ter lettera d) numero i) dell’articolo 5 del Protocollo è inserito quanto segue: «ii) ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2005, e per ogni periodo succes- sivo di 12 mesi, i propri livelli calcolati di consumo e di produzione della sostanza controllata dell’Allegato E non superino, annualmente, l’80 per cento della media dei rispettivi livelli calcolati di consumo e di produzione per il periodo 1995–1998 incluso, iii) ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2015, e per ogni periodo succes- sivo di 12 mesi, i propri livelli calcolati di consumo e di produzione della sostanza controllata dell’Allegato E siano pari a zero. Il presente paragrafo si applica salvo il caso in cui le Parti decidano di consentire un livello di pro- duzione o di consumo per usi che esse convengono di considerare essen- ziali;»

2. Nell’articolo 5 paragrafo 8ter la lettera d) numero ii) attuale diviene la lettera d) numero iv).

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