AS 2013 1379
Convenzione europea del paesaggio
Traduzione1
Convenzione europea del paesaggio
Fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 Approvata dall’Assemblea federale il 28 settembre 20122 Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 22 febbraio 2013 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° giugno 2013
Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione, considerando che il fine del Consiglio d’Europa è di realizzare un’unione più stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune, e che tale fine è perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi nel campo economico e sociale; desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l’attività economica e l’ambiente; constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all’attività economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo ade- guato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro; consapevoli del fatto che il paesaggio coopera all’elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale del- l’Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell’identità europea; riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degra- dati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana; osservando che le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale, indu- striale e pianificazione mineraria e delle prassi in materia di pianificazione territo- riale, urbanistica, trasporti, reti, turismo e svaghi e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi; desiderando soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione; persuasi che il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo;
RS 0.451.3
1 Dal testo originale francese (RO 2013 1379).
2 RU 2013 1377
2011-1702 1379
Convenzione europea del paesaggio RU 2013
tenendo presenti i testi giuridici esistenti a livello internazionale nei settori della salvaguardia e della gestione del patrimonio naturale e culturale, della pianificazione territoriale, dell’autonomia locale e della cooperazione transfrontaliera e segnata- mente la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale d’Europa (Berna, 19 settembre 1979)3, la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d’Europa (Granada, 3 ottobre 1985)4, la Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992)5, la Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (Madrid, 21 maggio 1980)6 e i suoi protocolli addi- zionali, la Carta europea dell’autonomia locale (Strasburgo, 15 ottobre 1985)7, la Convenzione sulla biodiversità (Rio, 5 giugno 1992)8, la Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972), e la Con- venzione relativa all’accesso all’informazione, alla partecipazione del pubblico al processo decisionale e all’accesso alla giustizia in materia ambientale (Aarhus,
25 giugno 1998)9;
riconoscendo che la qualità e la diversità dei paesaggi europei costituiscono una risorsa comune per la cui salvaguardia, gestione e pianificazione occorre cooperare; desiderando istituire un nuovo strumento dedicato esclusivamente alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione di tutti i paesaggi europei; hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I Disposizioni generali
Art. 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione: a. «Paesaggio» designa una determinata parte di territorio, così come è perce- pita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni; b. «Politica del paesaggio» designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orienta- menti che consentano l’adozione di misure specifiche finalizzate a salva- guardare, gestire e pianificare il paesaggio; c. «Obiettivo di qualità paesaggistica» designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspira-
3 RS 0.455 4 RS 0.440.4 5 RS 0.440.5 6 RS 0.131.1 7 RS 0.102 8 RS 0.451.43 9 FF 2012 3841
1380
Convenzione europea del paesaggio RU 2013
zioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita; d. «Salvaguardia dei paesaggi» indica le azioni di conservazione e di mante- nimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d’intervento umano; e. «Gestione dei paesaggi» indica le azioni volte, in una prospettiva di svi- luppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali; f. «Pianificazione dei paesaggi» indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.
Art. 2 Campo di applicazione Fatte salve le disposizioni dell’articolo 15, la presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati.
Art. 3 Obiettivi La presente Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo.
Capitolo II Provvedimenti nazionali
Art. 4 Ripartizione delle competenze Ogni Parte applica la presente Convenzione e segnatamente i suoi articoli 5 e 6, secondo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, conforme- mente ai suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta europea dell’auto- nomia locale. Senza derogare alle disposizioni della presente Convenzione, ogni Parte applica la presente Convenzione in armonia con le proprie politiche.
Art. 5 Provvedimenti generali Ogni Parte si impegna a: a. riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;
1381
Convenzione europea del paesaggio RU 2013
b. stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l’adozione delle misure specifiche di cui al seguente articolo 6; c. avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizza- zione delle politiche paesaggistiche menzionate alla precedente lettera b; d. integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbani- stiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed eco- nomico, nonché nelle altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.
Art. 6 Misure specifiche A. Sensibilizzazione Ogni parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione.
B. Formazione ed educazione Ogni Parte si impegna a promuovere: a. la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell’intervento sui paesaggi; b. programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio destinati ai professionisti del set- tore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate; c. insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell’ambito delle rispettive discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni riguardanti la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione.
C. Individuazione e valutazione 1. Mobilitando i soggetti interessati conformemente all’articolo 5 lettera c, e ai fini di una migliore conoscenza dei propri paesaggi, ogni Parte si impegna a: a. i. individuare i propri paesaggi, sull’insieme del proprio territorio, ii. analizzarne le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano, iii. seguirne le trasformazioni; b. valutare i paesaggi individuati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate. 2. I lavori di individuazione e di valutazione verranno guidati dagli scambi di espe- rienze e di metodologie organizzati tra le Parti, su scala europea, in applicazione dell’articolo 8 della presente Convenzione.
1382
Convenzione europea del paesaggio RU 2013
D. Obiettivi di qualità paesaggistica Ogni parte si impegna a stabilire degli obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti i paesaggi individuati e valutati, previa consultazione pubblica, conformemente all’articolo 5 lettera c.
E. Applicazione Per attuare le politiche del paesaggio, ogni Parte si impegna ad attivare gli strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei pae- saggi.
Capitolo III Cooperazione europea
Art. 7 Politiche e programmi internazionali Le Parti si impegnano a cooperare perchè venga tenuto conto della dimensione paesaggistica nelle loro politiche e programmi internazionali e a raccomandare, se del caso, che vi vengano incluse le considerazioni relative al paesaggio.
Art. 8 Assistenza reciproca e scambio di informazioni Le Parti si impegnano a cooperare per rafforzare l’efficacia dei provvedimenti presi ai sensi degli articoli della presente Convenzione, e in particolare a: a. prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di lavori di ricerca in materia di paesaggio; b. favorire gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l’informazione; c. scambiarsi informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della pre- sente Convenzione.
Art. 9 Paesaggi transfrontalieri Le Parti si impegnano ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale, ricorrendo, se necessario, all’elaborazione e alla realizzazione di programmi comuni di valorizzazione del paesaggio.
Art. 10 Controllo dell’applicazione della Convenzione 1. I competenti Comitati di esperti già istituiti ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto del Consiglio d’Europa10, sono incaricati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del controllo dell’applicazione della Convenzione.
10 RS 0.192.030
1383
Convenzione europea del paesaggio RU 2013
2. Dopo ogni riunione dei Comitati di esperti, il Segretario Generale del Consiglio d’Europa trasmette un rapporto sui lavori e sul funzionamento della Convenzione al Comitato dei Ministri. 3. I Comitati di esperti propongono al Comitato dei Ministri i criteri per l’asse- gnazione e il regolamento del Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa.
Art. 11 Premio del paesaggio del Consiglio d’Europa 1. Il Premio del paesaggio del Consiglio d’Europa può essere assegnato alle collet- tività locali e regionali e ai loro consorzi che, nell’ambito della politica paesaggistica di uno Stato Parte contraente della presente Convenzione, hanno attuato una politica o preso dei provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianifica- zione sostenibile dei loro paesaggi che dimostrino una efficacia durevole e possano in tal modo servire da modello per le altre collettività territoriali europee. Tale riconoscimento potrà ugualmente venir assegnato alle organizzazioni non governati- ve che abbiano dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla salva- guardia, alla gestione o alla pianificazione del paesaggio.
2. Le candidature per l’assegnazione del Premio del paesaggio del Consiglio
d’Europa saranno trasmesse ai Comitati di Esperti di cui all’articolo 10 dalle Parti. Possono essere candidate delle collettività locali e regionali transfrontaliere, nonché dei raggruppamenti di collettività locali o regionali, purché gestiscano in comune il paesaggio in questione. 3. Su proposta dei Comitati di esperti di cui all’articolo 10, il Comitato dei Ministri definisce e pubblica i criteri per l’assegnazione del Premio del Paesaggio del Consi- glio d’Europa, ne adotta il regolamento e conferisce il premio.
4. L’assegnazione del Premio del paesaggio del Consiglio d’Europa stimola i sog-
getti che lo ricevono a vigilare affinché i paesaggi interessati vengano salvaguardati, gestiti e/o pianificati in modo sostenibile.
Capitolo IV Clausole finali
Art. 12 Relazioni con altri strumenti giuridici Le disposizioni della presente Convenzione non precludono l’applicazione di dispo- sizioni più severe in materia di salvaguardia, gestione o pianificazione dei paesaggi contenute in altri strumenti nazionali o internazionali vincolanti che sono o saranno in vigore.
Art. 13 Firma, ratifica, entrata in vigore
1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio
d’Europa. Sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa;
1384
Convenzione europea del paesaggio RU 2013
2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo
alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Con- siglio d’Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Conven- zione conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo; 3. Per ogni Stato firmatario che esprimerà successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello stru- mento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Art. 14 Adesione 1. Dal momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare la Comunità Europea e ogni Stato europeo non membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla presente Convenzione, con una decisione presa dalla maggioranza prevista all’articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d’Europa11, e all’unanimità degli Stati Parti Contraenti aventi il diritto a sedere nel Comitato dei Ministri; 2. Per ogni Stato aderente o per la Comunità Europea in caso di adesione, la presen- te Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Art. 15 Applicazione territoriale
1. Ogni Stato o la Comunità europea può, al momento della firma o al momento del
deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori in cui si applicherà la presente Conven- zione;
2. Ogni Parte può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante dichiarazione
indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiara- zione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario Generale; 3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quanto riguarda qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione, con notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
11 RS 0.192.030
1385
Convenzione europea del paesaggio RU 2013
Art. 16 Denuncia
1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione,
mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa; 2. Tale denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la notifica è stata ricevuta da parte del Segretario Generale.
Art. 17 Emendamenti 1. Ogni Parte o i Comitati di Esperti indicati all’articolo 10 possono proporre degli emendamenti alla presente Convenzione. 2. Ogni proposta di emendamento è notificata per scritto al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che a sua volta la trasmette agli Stati membri del Consiglio d’Europa, alle altre Parti contraenti e a ogni Stato europeo non membro che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione ai sensi dell’articolo 14.
3. Ogni proposta di emendamento verrà esaminata dai Comitati di Esperti indicati
all’articolo 10 e il testo adottato a maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti delle Parti verrà sottoposto al Comitato dei Ministri per l’adozione. Dopo la sua adozione da parte del Comitato dei Ministri secondo la maggioranza prevista all’articolo 20 let- tera d dello Statuto del Consiglio d’Europa12 e all’unanimità dei rappresentanti degli Stati Parti Contraenti aventi il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato dei Ministri, il testo verrà trasmesso alle Parti per l’accettazione. 4. Ogni emendamento entra in vigore, nei confronti delle Parti che l’abbiano accet- tato, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Parti Contraenti, membri del Consiglio d’Europa avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato. Per qualsiasi altra Parte che l’avrà accettato successivamente, l’emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese succes- sivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la detta Parte avrà infor- mato il Segretario Generale di averlo accettato.
Art. 18 Notifiche Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa, a ogni Stato o alla Comunità Europea che abbia aderito alla presente Convenzione: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 13, 14 e 15; d. ogni dichiarazione fatta in virtù dell’articolo 15; e. ogni denuncia fatta in virtù dell’articolo 16;
12 RS 0.192.030
1386
Convenzione europea del paesaggio RU 2013
f. ogni proposta di emendamento, così come ogni emendamento adottato conformemente all’articolo 17 e la data in cui tale emendamento entrerà in vigore; g. ogni altro atto, notifica, informazione o comunicazione relativo alla presente Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Firenze, il 20 ottobre 2000, in francese e in inglese, facendo i due testi ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consi- glio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa, nonché a ciascuno degli Stati o alla Comunità Europea invitati ad aderire alla presente Con- venzione.
(Seguono le firme)
1387
Convenzione europea del paesaggio RU 2013
Campo d’applicazione il 1° marzo 2013 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Andorra 7 marzo 2012 1° luglio 2012 Armenia 23 marzo 2004 1° luglio 2004 Azerbaigian 30 agosto 2011 1° dicembre 2011 Belgio 28 ottobre 2004 1° febbraio 2005 Bosnia ed Herzegovina 31 gennaio 2012 1° maggio 2012 Bulgaria 24 novembre 2004 1° marzo 2005 Ceca, Repubblica 3 giugno 2004 1° ottobre 2004 Cipro 21 giugno 2006 1° ottobre 2006 Croazia 15 gennaio 2003 1° marzo 2004 Danimarcaa 20 marzo 2003 1° marzo 2004 Finlandia 16 dicembre 2005 1° avril 2006 Francia 17 marzo 2004 1° luglio 2006 Georgia 15 settembre 2010 1° gennaio 2011 Grecia 17 maggio 2010 1° settembre 2010 Irlanda 22 marzo 2002 1° marzo 2004 Italia 4 maggio 2006 1° settembre 2006 Lettonia 5 giugno 2007 1° ottobre 2007 Lituania 13 novembre 2002 1° marzo 2004 Lussemburgo 20 settembre 2006 1° gennaio 2007 Macedoina 18 novembre 2003 1° marzo 2004 Moldova 14 marzo 2002 1° marzo 2004 Montenegro 22 gennaio 2009 1° maggio 2009 Norvegia 23 ottobre 2001 1° marzo 2004 Paesi Bassib 27 luglio 2005 1° novembre 2005 Polonia 27 settembre 2004 1° gennaio 2005 Portogallo 29 marzo 2005 1° luglio 2005 Regno Unitoc 21 novembre 2006 1° marzo 2007 Romania 7 novembre 2002 1° marzo 2004 San Marino 26 novembre 2003 1° marzo 2004 Serbia 28 giugno 2011 1° ottobre 2011 Slovacchia 9 agosto 2005 1° dicembre 2005 Slovenia 25 settembre 2003 1° marzo 2004 Spagna 26 novembre 2007 1° marzo 2008 Svezia 5 gennaio 2011 1° maggio 2011 Svizzera 22 febbraio 2013 1° giugno 2013 Turchia 13 ottobre 2003 1° marzo 2004 Ungheria 26 ottobre 2007 1° febbraio 2008 Ucraina 10 marzo 2006 1° luglio 2006 a La Conventzione non si applica alle Isole Faeröer e alla Groenlandia. b Per il Regno in Europa. c Applicabile al territorio metropolitano della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord.
1388