AS 2013 1467
Ordinanza sulle epizoozie
Ordinanza sulle epizoozie (OFE)
Modifica dell’8 maggio 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:
Art. 179 Sorveglianza Gli animali della specie bovina devono essere esaminati dall’età, comprovata o presunta, di 48 mesi per accertare la presenza della proteina-prione modificata se: a. sono morti; b. sono stati uccisi per uno scopo diverso dalla macellazione; c. sono stati portati al macello ammalati o in seguito a un incidente.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.
8 maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 916.401
2013-0723 1467
Ordinanza sulle epizoozie RU 2013
1468