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AS 2013 1511

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers)

Modifica del 1° maggio 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza quadro del 20 dicembre 20001 relativa alla legge sul personale federale è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza stabilisce il quadro nel quale i datori di lavoro emanano disposizioni d’esecuzione (art. 37 LPers) o concludono contratti collettivi di lavoro (art. 38 LPers).

Art. 2 cpv. 3 Abrogato

Art. 2a cpv. 2

2 La Commissione della Cassa di PUBLICA emana le disposizioni di esecuzione di

PUBLICA in materia di diritto del personale. Essa può delegare alla direzione di PUBLICA il disciplinamento di questioni di dettaglio delle sue disposizioni di esecuzione.

Art. 4 cpv. 4 lett. d e 6

4 Fanno rapporto:

d. Abrogata

6 Il Consiglio federale fornisce un rapporto all’Assemblea federale nell’ambito

dell’accordo previsto dall’articolo 5 capoverso 1 LPers. Integra pure nel suo rap- porto le indicazioni convenute con le commissioni parlamentari di vigilanza concer- nenti il personale dei tribunali della Confederazione, dei Servizi del Parlamento, del Ministero pubblico della Confederazione e dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione.

1 RS 172.220.11

2012-2533 1511

Ordinanza quadro LPers RU 2013

Art. 5 cpv. 2 e 4 Abrogati

Art. 6, rimando contenuto nella rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. bbis e d–g (art. 9 LPers) 1 L’articolo 9 LPers sui rapporti di lavoro di durata determinata non si applica:

bbis. agli impiegati che lavorano in progetti il cui finanziamento è limitato nel tempo; d. ai militari a contratto temporaneo; il rapporto di lavoro di durata determinata può essere prorogato fino ad un massimo di cinque anni; e. ai militari a contratto temporaneo nella funzione di sportivi di punta; il rap- porto di lavoro di durata determinata può essere prorogato fino ad un mas- simo di dieci anni; f. al personale impiegato per la promozione civile della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo, l’aiuto umanitario e l’istruzione di truppe straniere all’estero; il rapporto di lavoro di durata determinata può essere prorogato fino ad un massimo di dieci anni; g. al personale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) impiegato all’estero; il rapporto di lavoro di durata determinata può essere prorogato fino ad un massimo di cinque anni.

Art. 8 Vacanze (art. 17a LPers)

La durata minima delle vacanze è disciplinata dagli articoli 329 e seguenti del CO2.

Art. 9, rubrica, nonché cpv. 3 e 4 Congedo parentale (art. 17a cpv. 4 LPers) 3 Alla nascita del figlio, al padre è accordato un congedo pagato di almeno cinque giorni lavorativi. 4 In caso di interruzione del lavoro dovuta ad accoglimento di bambini in tenera età per curarli ed educarli in vista di un’adozione futura è accordato un congedo pagato di almeno cinque giorni lavorativi.

2 RS 220

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Ordinanza quadro LPers RU 2013

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

1° maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Ordinanza quadro LPers RU 2013

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