AS 2013 1579
Ordinanza del DEFR sulla ripartizione degli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori
Ordinanza del DEFR sulla ripartizione degli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori
del 31 maggio 2013
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza del 1° aprile 19921 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori, ordina:
Art. 1 Ripartizione dell’aiuto finanziario 1 Se l’importo dell’aiuto finanziario iscritto nel preventivo non basta a coprire il 50 per cento delle spese computabili di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del 1° aprile
1992 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori, questo importo è
ripartito come segue tra le quattro organizzazioni di consumatori di cui all’articolo 1 capoverso 1 di detta ordinanza: a. un quarto dell’importo è ripartito tra di esse nel modo seguente: il 12 per cento all’Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI), il 32 per cento alla Fédération romande des consommateurs (FRC), il 24 per cento al Konsumentenforum Schweiz (KF) e il 32 per cento alla Stiftung für Konsumentenschutz (SKS); b. l’importo residuo è ripartito tra di esse in base a una valutazione annuale delle attività per le quali può essere accordato un aiuto finanziario della Confederazione conformemente all’articolo 5 capoverso 1 della legge fede- rale del 5 ottobre 19902 sull’informazione dei consumatori.
2 L’Ufficio federale del consumo (UFDC) ripartisce l’importo residuo basandosi
sugli indicatori quantitativi e qualitativi riportati nell’allegato e tenendo conto della collaborazione tra le organizzazioni di consumatori. Nell’effettuare la valutazione basata sugli indicatori quantitativi tiene conto delle diverse dimensioni delle regioni linguistiche e, quindi, dei bacini di popolazione coperti da ogni organizzazione di consumatori.
3 L’UFDC pronuncia una decisione.
Art. 2 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del DEFR del 5 aprile 20123 sulla ripartizione degli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori è abrogata.
RS 944.055 3 RU 2012 3247
2013-0062 1579
Ripartizione degli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori RU 2013
Art. 3 Disposizione transitoria La percentuale di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera a è pari a: a. l’80 per cento nel 2013; b. il 65 per cento nel 2014; c. il 50 per cento nel 2015; d. il 35 per cento nel 2016.
Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2013.
31 maggio 2013 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
Ripartizione degli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori RU 2013
Allegato (art. 1 cpv. 2)
Indicatori presi in considerazione per la ripartizione degli aiuti finanziari
a. Informazioni nei media elettronici
1. Impiego di software di analisi del web
2. Visite
3. Tempo di permanenza
4. Clic per visita
5. Tasso di abbandono
6. Pagine più visitate
7. Risultati della ricerca per URL
8. Piattaforme social media
9. Tecnologie innovative
10. Newsletter
11. Struttura
12. Titoli
13. Servizi redazionali propri
14. Resoconti sulla stampa
b. Informazioni nei media e nelle guide stampati
1. Offerta di riviste
2. Tiratura delle riviste
3. Riviste di produzione propria
4. Numero di riviste vendute
5. Evoluzione delle vendite di riviste
6. Presenza delle riviste in luoghi molto frequentati
7. Aiuto alla scelta nelle riviste
8. Offerta di guide
9. Tiratura delle guide
10. Guide di produzione propria
11. Numero di guide vendute
12. Evoluzione delle vendite di guide
13. Presenza delle guide in luoghi molto frequentati
Ripartizione degli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori RU 2013
14. Aiuto alla scelta nelle guide
15. Presenza alle fiere
16. Struttura
17. Titoli/Temi evidenziati
18. Resoconti sulla stampa
c. Esecuzione di test comparativi
1. Esecuzione di test comparativi
2. Rassegna stampa
d. Accordi sulle dichiarazioni