AS 2013 1753
AS 2013 1753
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)
Modifica del 15 maggio 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20111 è modificata come segue:
1bis La completezza e la correttezza della storia di un animale della specie bovina sono indicate dallo stato della storia dell’animale. Se la storia dell’animale è completa e corretta, ottiene lo stato «OK». Se è incompleta o incorretta, ottiene lo stato «incorretto». Se le notifiche non pervengono entro il termine previsto a tal fine e il corrispondente termine d’invio, la storia dell’animale ottiene lo stato «provviso- riamente OK».
1 Chiunque può consultare i dati concernenti la propria persona nonché:
c. per animali della specie bovina: lo stato sanitario riguardo alla BVD, lo stato della storia dell’animale e la data di nascita di ogni singolo animale;
2 Ogni persona può effettuare al massimo 30 consultazioni al giorno secondo il
capoverso 1 lettere a, b e d; esse sono gratuite. 2bis Le consultazioni di cui al capoverso 1 lettera c sono consentite a titolo gratuito e senza restrizioni.
Art. 20 cpv. 6 6 Dopo ogni notifica relativa a un animale della specie bovina il gestore aggiorna lo stato della storia dell’animale in questione.
1 RS 916.404.1
2013-0302 1753
Ordinanza BDTA RU 2013
II L’ordinanza del 10 novembre 20042 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 3 3 Trattandosi di animali della specie bovina, lo stato della storia dell’animale secon- do l’articolo 3 capoverso 1bis dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20113 al momento della notifica di macellazione dev’essere «OK» o «provvisoriamente OK».
III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.
15 maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2 RS 916.407 3 RS 916.404.1