AS 2013 1919
Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea
Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA)
Modifica del 14 giugno 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 dicembre 19951 concernente il servizio della sicurezza aerea è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 40–40g, 49, 101b, 107a capoverso 4 e 108a capoverso 3 della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea (LNA); visti gli articoli 37a–37f della legge federale del 22 marzo 19853 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali (LUMin); in esecuzione della Convenzione del 7 dicembre 19444 relativa all’aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago), dell’accordo multilaterale del 12 febbraio 19815 sulle tasse di rotta e dell’accordo del 21 giugno 19996 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, in particolare del regolamento (CE) n. 549/20047, del regolamento (CE) n. 550/20048 e del regolamento (CE) n. 1794/20069 nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 5 dell’allegato all’Accordo,
7 Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («Regola- mento quadro»). 8 Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («Regolamen- to sulla fornitura dei servizi»). 9 Regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea.
2012-2542 1919
Servizio della sicurezza aerea RU 2013
Titolo prima dell’art. 40a Capitolo 4: Registrazione di conversazioni di fondo nel servizio della sicurezza aerea
Art. 40a Responsabilità e settore d’utilizzo 1 Il fornitore dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo civile può registra- re, mediante un sistema idoneo (Ambient Voice Recording Equipment, AVRE), conversazioni e rumori di fondo negli ambienti adibiti al traffico aereo ai fini delle inchieste sugli infortuni aeronautici e gli incidenti gravi ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del 23 novembre 199410 concernente le inchieste sugli infortuni aeronautici e incidenti gravi. 2 Esso gestisce la collezione di dati allestita con l’AVRE ed è il servizio responsabile della protezione dei dati.
3 Esso può impiegare l’AVRE unicamente nei posti di lavoro di persone che forni-
scono i servizi di controllo del traffico aereo (controllori del traffico aereo interes- sati). 4 Esso assicura che per i controllori del traffico aereo interessati, oltre a detti posti di lavoro, siano disponibili uffici e locali di riposo non sorvegliati.
Art. 40b Obbligo di informare 1 Il fornitore dei servizi di navigazione aerea deve informare il proprio personale dell’utilizzo di un AVRE prima di metterlo in servizio o prima che il personale assuma un impiego quale controllore del traffico aereo interessato. 2 Esso informa il proprio personale in merito ai cambiamenti dell’ambito di utilizza- zione del sistema di registrazione.
Art. 40c Disponibilità e durata di conservazione delle registrazioni 1 Il fornitore dei servizi di navigazione aerea provvede alla completa disponibilità delle registrazioni dell’AVRE nel caso di un infortunio aeronautico o di un incidente grave.
2 Esso è tenuto a conservare le registrazioni per 30 giorni.
3 Esso cancella le registrazioni non appena scaduta la durata di conservazione. Se avviene un infortunio aeronautico o un incidente grave, le registrazioni che verosi- milmente sono legate all’evento possono essere cancellate soltanto con il nullaosta del Servizio d’inchiesta svizzero sugli infortuni (SISI).
10 RS 748.126.3
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Servizio della sicurezza aerea RU 2013
Art. 40d Accesso alle registrazioni 1 Il fornitore dei servizi di navigazione aerea può accedere alle registrazioni e ai pertinenti dati marginali dell’AVRE soltanto: a. per renderli accessibili al SUSI per i fini menzionati nell’articolo 40a capo- verso 1; b. se ciò è indispensabile ai fini della manutenzione. 2 Se si tratta di registrazioni di un impianto militare, dopo l’avvenuto nullaosta da parte delle Forze aeree il fornitore dei servizi di navigazione aerea rende accessibili i dati al SUSI, per quanto ciò sia possibile per ragioni di tutela del segreto militare.
Art. 40e Servizio di mediazione 1 Il fornitore dei servizi di navigazione aerea designa un servizio di mediazione. A tale scopo consulta preliminarmente le associazioni del personale dei controllori del traffico aereo interessati. Comunica all’UFAC e al SUSI la designazione del servizio di mediazione. 2 Il servizio di mediazione è un interlocutore e un intermediario neutrale per que- stioni inerenti all’AVRE. 3 Nel caso di una procedura di valutazione, esso funge da intermediario tra il forni- tore dei servizi di navigazione aerea e i controllori del traffico aereo interessati.
Art. 40f Valutazione 1 Le registrazioni dell’AVRE possono essere valutate soltanto dal SUSI. Esso valuta le registrazioni unicamente per i bisogni dell’inchiesta su un infortunio aeronautico o su un incidente grave. 2 Il fornitore dei servizi di navigazione aerea, i controllori del traffico aereo interes- sati e il servizio di mediazione hanno diritto di prendere parte alla procedura di valutazione delle registrazioni. Lo stesso vale per le Forze aeree, se l’infortunio aeronautico o l’incidente grave concerne velivoli od organi militari. 3 I controllori del traffico aereo interessati possono farsi accompagnare da un rappre- sentante della loro associazione del personale negli atti procedurali. 4 Il fornitore dei servizi di navigazione aerea è tenuto a sostenere sotto il profilo tecnico i lavori di valutazione del SUSI. A tale scopo, in caso di necessità e nei limiti delle possibilità aziendali, mette a disposizione la propria infrastruttura, in particolare per l’ascolto delle registrazioni. 5 Le informazioni e le conoscenze acquisite nell’ambito della procedura di valuta- zione possono essere utilizzate unicamente per provvedimenti volti a migliorare la sicurezza del volo o dell’esercizio. Le informazioni che non servono a tali scopi, in particolare quelle riguardanti la vita professionale e privata che non sono legate all’evento oggetto dell’inchiesta, nonché le informazioni soggette alla tutela del segreto militare non possono essere utilizzate in nessun caso.
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Servizio della sicurezza aerea RU 2013
Art. 40g Provvedimenti di protezione tecnici e organizzativi 1 Il fornitore dei servizi di navigazione aerea provvede affinché l’AVRE garantisca, conformemente allo stato della tecnica, la disponibilità, l’integrità, la completezza e la confidenzialità per l’intera durata dell’esercizio. I lavori di sviluppo e manuten- zione possono pregiudicarne l’esercizio soltanto per breve tempo. 2 Il fornitore dei servizi di navigazione aerea protegge le registrazioni dell’AVRE contro la perdita, l’accesso di terzi non autorizzati e le manipolazioni.
3 Stabilisce in un regolamento le condizioni tecniche e organizzative dell’AVRE
prima di metterlo in servizio. A tale scopo consulta preliminarmente le associazioni del personale dei controllori del traffico aereo interessati.
4 Il regolamento disciplina in particolare:
a. i posti di lavoro e le aree di funzionamento nei quali verrà installato l’AVRE; b. le autorizzazioni di installazione e di manutenzione del sistema; c. le autorizzazioni di cancellazione delle registrazioni; d. la tenuta di verbali sulla verificabilità di tutte le modifiche apportate al sistema e alle sue registrazioni; e. le autorizzazioni di accesso in caso di infortunio aeronautico o incidente grave; f. la designazione e il finanziamento del servizio di mediazione; g. il coordinamento con il SUSI nella procedura di valutazione. 5 Le autorizzazioni di cui al capoverso 4 lettere b, c ed e possono essere rilasciate unicamente a impiegati del fornitore dei servizi di navigazione aerea.
Art. 40h Confidenzialità Tutte le persone che si occupano dell’installazione, della manutenzione, della gestione, della valutazione e della cancellazione di registrazioni dell’AVRE devono trattare in modo confidenziale le informazioni e i dati marginali acquisiti, in partico- lare le dichiarazioni e i contenuti delle intercettazioni.
Art. 40i Rapporto Il fornitore dei servizi di navigazione aerea presenta ogni anno all’UFAC un rap- porto sull’utilizzo dell’AVRE.
Art. 40j Deroga in caso di altre disposizioni legali in materia di trasmissione, valutazione e conservazione di registrazioni In deroga alle disposizioni del presente capitolo, le autorità competenti possono in particolare disporre la trasmissione, la valutazione o la conservazione di registra- zioni dell’AVRE, sempreché una legge lo preveda.
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Art. 40k Disposizioni penali Ai sensi dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA, è punito chiunque: a. manipola registrazioni; b. non rispetta le prescrizioni sulla durata di conservazione e sulla cancella- zione; c. accede a registrazioni senza esserne autorizzato, utilizza o trasmette registra- zioni, informazioni o dati marginali, oppure viola l’obbligo di trattare questi ultimi in modo confidenziale; d. non rispetta le prescrizioni sui provvedimenti di protezione tecnici e orga- nizzativi.
Titolo prima dell’art. 41
Capitolo 5: Disposizioni transitorie
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.
14 giugno 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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