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AS 2013 1987

Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera (Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN)

Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera (Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN)

Modifica del 10 giugno 2013

La Banca nazionale svizzera ordina:

I L’ordinanza del 18 marzo 20041 sulla Banca nazionale è modificata come segue:

Art. 1 lett. c La presente ordinanza disciplina: c. la sorveglianza di infrastrutture dei mercati finanziari.

Art. 2 cpv. 1 lett. e e h–s

1 Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:

e. assicurazione: ogni istituto ai sensi dell’articolo 2 della legge federale del 17 dicembre 20042 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione; h. infrastruttura del mercato finanziario: un sistema di pagamento, un sistema di gestione delle operazioni su titoli, un ente di custodia centrale o una con- troparte centrale; i. sistema di pagamento: ogni struttura basata su regole e procedure comuni convenute formalmente per il computo e la gestione di crediti e impegni monetari; j. sistema di gestione delle operazioni su titoli: ogni struttura basata su regole e procedure comuni convenute formalmente per il computo e la gestione di operazioni con strumenti finanziari, in particolare valori mobiliari; k. ente di custodia centrale: ogni struttura basata su regole e procedure comuni convenute formalmente per la custodia accentrata di valori mobiliari; l. controparte centrale: ogni struttura basata su regole e procedure comuni convenute formalmente che si interpone fra le controparti di un contratto negoziato su uno o più mercati, fungendo così da compratore nei confronti di ciascun venditore e da venditore nei confronti di ciascun compratore; m. esercente: ogni persona e società che gestisce un’infrastruttura del mercato finanziario;

2013-0477 1987

Ordinanza sulla Banca nazionale RU 2013

n. partecipante indiretto: ogni società che si avvale dei servizi di un’infrastrut- tura del mercato finanziario per il tramite di un partecipante diretto; o. rischio operativo: il rischio che l’inadeguatezza o la disfunzione di proce- dure interne, risorse umane e sistemi interni, nonché eventi esogeni, possano pregiudicare il funzionamento dell’infrastruttura del mercato finanziario oppure causare perdite finanziarie; p. rischio aziendale generale: rischio che l’esercente di un’infrastruttura del mercato finanziario subisca perdite non direttamente collegate all’inadem- pienza di un partecipante o ad altri rischi legati ai crediti e alla liquidità. Il rischio aziendale generale comprende anche il rischio di perdite finanziarie derivanti da rischi operativi o strategici. q. fondi propri: capitale di qualità primaria computabile senza limitazioni ai sensi dell’articolo 18 dell’ordinanza sui fondi propri del 29 settembre 20063; r. liquidità netta: valori patrimoniali utilizzabili a breve termine, dedotti gli impegni a breve termine; s. condizioni di mercato estreme ma plausibili: per accertarle vanno considera- te le oscillazioni di prezzo massime osservate negli ultimi trent’anni o rite- nute possibili in futuro.

Art. 5 cpv. 3 Abrogato

Titolo prima dell’art. 18 Capitolo 4: Sorveglianza di infrastrutture dei mercati finanziari Sezione 1: Designazione delle infrastrutture dei mercati finanziari e dei processi operativi di rilevanza sistemica

Art. 18 Obbligo di pubblicità 1 L’obbligo di pubblicità per gli esercenti di infrastrutture dei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 LBN si applica a: a. gli esercenti di sistemi di pagamento attraverso i quali sono gestiti pagamenti per importi superiori a 25 miliardi di franchi (lordi) per esercizio commer- ciale; b. gli esercenti di sistemi di gestione delle operazioni su titoli, gli enti di custo- dia centrali e le controparti centrali. 2 L’obbligo di pubblicità si applica già prima che l’infrastruttura inizi il suo eserci- zio; per gli esercenti di sistemi di pagamento tuttavia solamente qualora si preveda

3 RS 952.03

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di raggiungere nell’anno successivo all’inizio dell’esercizio gli importi di cui al capoverso 1 lettera a.

Art. 19 Procedura

1 La Banca nazionale accerta:

a. se un’infrastruttura del mercato finanziario è importante per la stabilità del sistema finanziario svizzero ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 LBN; e b. quali processi operativi di un’infrastruttura del mercato finanziario di rile- vanza sistemica sono importanti per la stabilità del sistema finanziario sviz- zero. 2 La Banca nazionale richiede dall’esercente i dati e i documenti necessari, stabilisce un termine per il loro inoltro e la forma della dichiarazione. 3 Prima di emettere le constatazioni di cui al capoverso 1 la Banca nazionale offre all’esercente la possibilità di prendere posizione in merito e consulta la FINMA. 4 La Banca nazionale comunica per scritto all’esercente gli accertamenti di cui al capoverso 1. 5 L’esercente che non condivide un accertamento della Banca nazionale può chiede- re entro 30 giorni una decisione impugnabile ai sensi dell’articolo 52 LBN.

Art. 20 Criteri per le infrastrutture dei mercati finanziari di rilevanza siste- mica 1 Un’infrastruttura del mercato finanziario è importante per la stabilità del sistema finanziario svizzero se: a l’indisponibilità dell’infrastruttura, specialmente in seguito a problemi tecni- ci od operativi o a difficoltà finanziare dell’esercente, può causare gravi per- dite, difficoltà di liquidità o problemi operativi presso intermediari finanziari o altre infrastrutture, oppure originare gravi turbative sui mercati finanziari; o se b. difficoltà di pagamento o di consegna di singoli partecipanti possono propa- garsi tramite l’infrastruttura del mercato finanziario ad altri partecipanti o ad infrastrutture collegate, causando loro gravi perdite, difficoltà di liquidità o problemi operativi, oppure originare gravi turbative sui mercati finanziari. 2 Per determinare se un’infrastruttura del mercato finanziario è importante per la stabilità del sistema finanziario svizzero la Banca nazionale considera in particolare: a. le operazioni computate o gestite attraverso l’infrastruttura del mercato finanziario, soprattutto se si tratta di operazioni di cambio, sul mercato monetario, sul mercato dei capitali o sui derivati, oppure di operazioni che sostengono l’attuazione della politica monetaria; b. i volumi e gli importi delle transazioni computate o gestite attraverso l’infrastruttura del mercato finanziario;

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c. le valute delle operazioni computate o gestite attraverso l’infrastruttura del mercato finanziario; d. il numero, il valore nominale e la valuta di emissione degli strumenti finan- ziari detenuti presso l’ente di custodia centrale; e. i partecipanti; f. i collegamenti con altre infrastrutture del mercato finanziario; g. la possibilità per i partecipanti di ripiegare rapidamente, per il computo e la gestione di operazioni su un’altra infrastruttura del mercato finanziario o su un procedimento alternativo di computo e gestione, con i rischi che ne con- seguono; h. i rischi di credito e di liquidità connessi con l’operatività dell’infrastruttura del mercato finanziario.

Art. 20a Criteri per i processi operativi di rilevanza sistemica Un processo operativo di un’infrastruttura del mercato finanziario ha rilevanza sistemica se: a. l’indisponibilità del processo operativo può causare gravi perdite, difficoltà di liquidità o problemi operativi presso intermediari finanziari o altre infra- strutture, oppure originare gravi turbative sui mercati finanziari; e se b. i partecipanti non possono sostituire il processo operativo in tempi brevi.

Art. 21 La Banca nazionale può esentare del tutto o in parte l’esercente di un’infrastruttura del mercato finanziario con sede all’estero dall’osservanza delle esigenze minime di cui agli articoli 22-34 e dagli obblighi di cui agli articoli 35-37, se: a. questa infrastruttura del mercato finanziario è soggetta a una sorveglianza equivalente da parte di un’autorità estera; e b. questa autorità è disposta a collaborare con la Banca nazionale conforme- mente all’articolo 21 LBN.

Titolo prima dell’art. 22

Sezione 2: Esigenze minime per le infrastrutture dei mercati finanziari di rilevanza sistemica

Art. 22 Governance aziendale e organizzazione

1 L’esercente dispone di regole e procedure adeguate in materia di governance

aziendale. Queste contemplano in particolare:

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a. una struttura organizzativa e basi organizzative che regolano i compiti, le responsabilità, le competenze e i doveri di rendiconto del consiglio di ammi- nistrazione, della direzione e della revisione interna; b. un sistema di gestione del rischio per l’identificazione, la misurazione, il controllo e la sorveglianza dei rischi; c. un sistema di controlli interni che assicuri, fra l’altro, la conformità alle norme legali, regolamentari e aziendali («compliance»).

2 L’esercente dispone di meccanismi che consentono di rilevare le esigenze dei

partecipanti in ordine ai servizi dell’infrastruttura del mercato finanziario. 3 Una controparte centrale dispone di un comitato di rischio comprendente rappre- sentanti dei partecipanti e dei partecipanti indiretti, nonché membri del consiglio di amministrazione non appartenenti alla direzione.

4 Le esigenze di cui ai capoversi 1–3 non trovano applicazione se l’esercente è

soggetto alla vigilanza della FINMA e soggiace pertanto alle stesse esigenze.

Art. 22a Consiglio di amministrazione, direzione e revisione interna 1 I membri del consiglio di amministrazione e della direzione godono di una reputa- zione irreprensibile e dispongono dell’esperienza e della capacità necessarie per assolvere i loro compiti. Il consiglio di amministrazione sottopone regolarmente a valutazione il proprio operato.

2 Il consiglio di amministrazione comprende anche membri non appartenenti alla

direzione. 3 Il consiglio di amministrazione stabilisce le linee guida per la gestione del rischio. Esso approva i piani di cui all’articolo 26 e all’articolo 31 capoverso 4, nonché la strategia e i piani di continuità operativa di cui all’articolo 32b capoverso 4. 4 La revisione interna è indipendente dalla direzione e riferisce al consiglio di am- ministrazione o a uno dei suoi comitati. Essa dispone di risorse sufficienti e ha un diritto di verifica incondizionato, nonché un diritto di accesso illimitato a tutti i documenti, supporti di dati e sistemi di elaborazione delle informazioni.

5 Le esigenze di cui ai capoversi 1–4 non trovano applicazione se l’esercente è

soggetto alla vigilanza della FINMA e soggiace pertanto alle stesse esigenze.

Art. 22b Documentazione e conservazione 1 L’esercente registra i servizi prestati e le attività svolte essenziali, e conserva la totalità delle registrazioni per un periodo di dieci anni. 2 Una controparte centrale assicura in particolare la registrazione standardizzata di tutti i particolari delle operazioni da essa trattate, dei crediti e degli impegni dei partecipanti, nonché delle sue notifiche a persone giuridiche che raccolgono e con- servano registrazioni riguardanti derivati (registro delle transazioni). 3 Le esigenze di cui ai capoversi 1 e 2 non trovano applicazione se l’esercente è soggetto alla vigilanza della FINMA e soggiace pertanto alle stesse esigenze.

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Art. 23 Basi contrattuali 1 Le basi contrattuali di un’infrastruttura del mercato finanziario stabiliscono in particolare: a. i presupposti per la partecipazione e i criteri per la sospensione e l’esclusione di un partecipante; b. i diritti e gli obblighi dell’esercente e dei partecipanti; c. le regole e le procedure per l’esercizio dell’infrastruttura del mercato finan- ziario; d. le regole e le procedure nel caso di inadempienza di un partecipante; e. i diritti e gli obblighi reciproci nel caso di collegamenti con altre infrastruttu- re del mercato finanziario; f. gli obblighi inerenti alla consegna di strumenti fisici o materie prime. 2 L’esercente verifica periodicamente l’efficacia e l’attuabilità delle basi contrattuali secondo gli ordinamenti giuridici applicabili, e adotta opportuni provvedimenti per limitare gli eventuali rischi legali.

Art. 23a Trasparenza 1 L’esercente pubblica regolarmente in sintesi tutte le informazioni essenziali con- cernenti l’infrastruttura del mercato finanziario, e in particolare: a. le modalità di funzionamento dell’infrastruttura del mercato finanziario; b. la struttura organizzativa dell’esercente; c. i diritti e gli obblighi dei partecipanti; d. i presupposti per la partecipazione e i criteri per la sospensione e l’esclusione di un partecipante; e. le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; f. le regole e le procedure necessarie ai sensi dell’articolo 24b per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei parteci- panti diretti e indiretti; g. i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; h. il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; i. i prezzi e le tasse richiesti per i servizi prestati dall’infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni.

2 L’esercente pubblica informazioni in conformità con le direttive emanate dai

competenti organi internazionali.

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Art. 24 Accesso ed esclusione 1 L’esercente assicura un accesso aperto e non discriminatorio ai propri servizi.

2 L’esercente può limitare l’accesso qualora ciò accresca la sicurezza o l’efficienza dell’infrastruttura del mercato finanziario e tale effetto non possa essere ottenuto con altri mezzi. In particolare, esso può subordinare la partecipazione all’adempimento di determinati requisiti operativi, tecnici, finanziari e giuridici. 3 Nel caso in cui l’esercente intenda limitare l’accesso per ragioni di efficienza, la Banca nazionale, nel quadro della sua valutazione, consulta la Commissione della concorrenza. 4 L’esercente sorveglia costantemente l’adempimento dei presupposti per la parteci- pazione. 5 L’esercente definisce i criteri e la procedura per la sospensione e l’esclusione di partecipanti che non adempiono più i requisiti per la partecipazione. 6 L’esercente comunica immediatamente al partecipante la sua sospensione o esclu- sione.

Art. 24a Inadempienza di un partecipante 1 L’esercente dispone di regole e procedure per fronteggiare l’inadempienza di un partecipante e ridurre al minimo i rischi di credito e di liquidità per l’infrastruttura del mercato finanziario e per i suoi partecipanti. Tali regole e procedure consentono all’esercente di onorare regolarmente i propri impegni a scadenza.

2 Le regole e le procedure stabiliscono in particolare:

a. in quale sequenza l’esercente utilizza le garanzie e le altre risorse finanziarie per la copertura di perdite («default waterfall»); b. in che modo l’esercente alloca le perdite non coperte dalle garanzie o dalle altre risorse finanziarie; c. in che modo l’esercente fa fronte a difficoltà di liquidità; d. in che modo l’esercente ricostituisce le garanzie e le altre risorse finanziarie utilizzate per coprire perdite o superare difficoltà di liquidità originate dall’inadempienza di un partecipante. 3 L’esercente riesamina e collauda dette regole e procedure almeno una volta l’anno.

Art. 24b Separazione e trasferibilità 1 Una controparte centrale tiene registrazioni e conti di gestione separati che le permettono di distinguere: a. i propri valori patrimoniali, crediti e impegni dalle garanzie, dai crediti e dagli impegni dei suoi partecipanti; b. garanzie, crediti e impegni di un partecipante diretto da garanzie, crediti e impegni di altri partecipanti diretti; e

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c. garanzie, crediti e impegni intestati al nome di partecipanti indiretti da ga- ranzie, crediti e impegni del partecipante diretto, sempre che il partecipante diretto non operi, o non debba operare, esso stesso tale distinzione. 2 Una controparte centrale offre a un partecipante diretto la scelta fra detenere e registrare in modo congiunto (segregazione omnibus) oppure in modo disgiunto (segregazione per singolo cliente) le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti indiretti collegati per il suo tramite. 3 Una controparte centrale dispone di procedure per trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni detenuti dal partecipante inadempiente per conto di un partecipante indiretto a un altro partecipante indicato dallo stesso partecipante indiretto, posto che: a. il trasferimento sia legalmente efficace a norma degli ordinamenti giuridici applicabili; e b. l’altro partecipante si sia impegnato contrattualmente verso il partecipante indiretto ad assumere le garanzie, i crediti e gli impegni di quest’ultimo. 4 Qualora il trasferimento di cui al capoverso 3 non risulti possibile, la controparte centrale dispone di procedure che offrono una protezione comparabile per le garan- zie, i crediti e gli impegni dei partecipanti indiretti. 5 Un ente di custodia centrale mantiene separati i titoli detenuti in custodia accen- trata per un partecipante dai titoli di ogni altro partecipante, nonché dai propri valori patrimoniali. Esso favorisce la separazione dei titoli di un partecipante diretto dai titoli dei partecipanti indiretti collegati per il tramite di questo.

Art. 25 Mezzi di pagamento 1 Per quanto possibile e praticabile, l’infrastruttura del mercato finanziario regola i pagamenti mediante il trasferimento di depositi a vista presso una banca centrale. 2 In alternativa, l’infrastruttura del mercato finanziario utilizza un mezzo di paga- mento che presenta rischi di credito e di liquidità nulli o esigui. L’esercente riduce al minimo e sorveglia in modo continuativo tali rischi.

Art. 25a Finalità 1 Le regole dell’infrastruttura del mercato finanziario stabiliscono il momento in cui:

a. una disposizione di pagamento o di trasferimento di titoli non può più essere modificata o revocata; b. un pagamento o un trasferimento di titoli è effettuato. 2 L’infrastruttura del mercato finanziario effettua i pagamenti e i trasferimenti di titoli in tempo reale, e comunque non oltre il giorno di valuta.

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Art. 25b Infrastrutture del mercato finanziario per la gestione di impegni reciproci L’esercente di un’infrastruttura del mercato finanziario per la gestione di impegni reciproci consente ai partecipanti di evitare i rischi legati all’adempimento della controparte assicurando che la gestione di un impegno avvenga soltanto se e quando è assicurata la gestione dell’impegno corrispondente.

Art. 25c Ente di custodia centrale 1 Un ente di custodia centrale dispone di regole, procedure e controlli per ridurre al minimo i rischi connessi con la custodia e il trasferimento di titoli. 2 Un ente di custodia centrale consente ai propri partecipanti di detenere i titoli in forma immobilizzata o dematerializzata mediante registrazione in un conto titoli. 3 Un ente di custodia centrale fa divieto ai propri partecipanti di mandare in scoperto i conti titoli per i valori da esso gestiti in custodia accentrata. 4 Un ente di custodia centrale riconcilia quotidianamente i propri registri per accerta- re che il numero dei titoli emessi presso l’ente di custodia centrale corrisponda al numero dei titoli iscritti nei conti titoli dei partecipanti.

Art. 26 Mantenimento e cessazione ordinata di processi operativi di rilevanza sistemica 1 L’esercente identifica gli scenari che possono pregiudicare la sua continuità azien- dale e predispone un piano che assicuri: a. il mantenimento o la cessazione ordinata dei processi operativi di rilevanza sistemica in caso di incombente insolvenza o di altre circostanze che pos- sono compromettere la sua continuità aziendale; b. la cessazione ordinata dei processi operativi di rilevanza sistemica in caso di dismissione volontaria dell’attività. 2 Il piano comprende in particolare una descrizione delle misure da adottare da parte dell’esercente e delle risorse richieste per attuare tali misure. Il piano tiene conto del tempo necessario affinché i partecipanti possano connettersi a un’infrastruttura alternativa.

Art. 27 Principi per la gestione dei rischi 1 L’esercente dispone di una strategia per identificare, misurare, controllare e sorve- gliare su base integrata i rischi rilevanti, e in particolare i rischi legali, di credito, di liquidità e operativi. 2 Nel definire le procedure e gli strumenti per la gestione dei rischi di credito e di liquidità, l’esercente tiene conto del loro possibile impatto sui partecipanti e sul sistema finanziario; mira in particolare a evitare effetti prociclici.

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3 L’esercente mette a disposizione strumenti e crea incentivi affinché i partecipanti possano controllare e limitare in modo continuativo i rischi che sorgono per se stessi e per l’infrastruttura del mercato finanziario.

Art. 28 Gestione dei rischi di credito 1 L’esercenteidentifica, misura, controlla e sorveglia i propri rischi di credito mediante procedure e strumenti appropriati. 2 L’esercente dispone di garanzie di cui all’articolo 28a sufficienti per coprire con un elevato livello di confidenza i rischi di credito correnti e potenziali nei confronti di ogni singolo partecipante. Esso verifica regolarmente l’adempimento di questo requisito.

Art. 28a Garanzie 1 L’esercente accetta a copertura dei rischi unicamente garanzie liquide che presen- tano un basso rischio di credito e di mercato. 2 L’esercente valuta le garanzie con prudenza. Esso applica scarti di garanzia («hair- cut») adeguati anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili, e valida gli stessi a intervalli regolari. 3 L’esercente evita rischi di concentrazione connessi con le garanzie. Al fine di diversificare le garanzie, stabilisce limiti di concentrazione e ne sorveglia il rispetto. L’esercente si assicura inoltre che i partecipanti non forniscano garanzie che subi- rebbero una forte perdita di valore in caso di loro inadempienza. 4 L’esercente si assicura di poter disporre delle garanzie in modo tempestivo. Ciò vale in particolare per le garanzie: a. custodite all’estero; b. emesse da emittenti esteri; o c. denominate in valuta estera.

Art. 28b Risorse finanziarie e sequenza nella copertura di perdite («default waterfall») presso una controparte centrale 1 Una controparte centrale limita i propri rischi di credito verso i partecipanti richie- dendo a questi ultimi il deposito di garanzie ai sensi dell’articolo 28a sotto forma di margini iniziali, margini di variazione e contributi al fondo di garanzia («default fund»). 2 Una controparte centrale valuta le garanzie e le posizioni creditorie e debitorie dei partecipanti ai prezzi di mercato correnti e richiede il versamento di margini (iniziali e di variazione) almeno una volta al giorno qualora siano superati valori soglia prestabiliti. La controparte centrale è inoltre autorizzata e in grado di effettuare richiami di margini anche su base infragiornaliera. 3 I margini e i contributi al fondo di garanzia coprono i rischi di credito correnti e potenziali in una pluralità di scenari. Fra questi figura anche l’inadempienza del

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partecipante o del gruppo di partecipanti e l’inadempienza dei due partecipanti o dei due gruppi di partecipanti, nei confronti dei quali una controparte centrale presenta i maggiori rischi di credito potenziali in condizioni di mercato estreme ma plausibili. Un gruppo di partecipanti è costituito da tutti i partecipanti appartenenti a un mede- simo gruppo societario. 4 Per coprire le eventuali perdite causate dall’inadempienza di un partecipante la controparte centrale utilizza le garanzie e i fondi propri nell’ordine seguente: a. i margini versati dal partecipante inadempiente; b. i contributi del partecipante inadempiente al fondo di garanzia; c. i fondi propri dedicati della controparte centrale che devono rappresentare una quota rilevante dei fondi propri complessivi; d. i contributi dei partecipanti non inadempienti al fondo di garanzia.

Art. 28c Calcolo dei margini presso una controparte centrale 1 I margini iniziali di un partecipante devono coprire i rischi di credito potenziali che sorgono per la controparte centrale in caso di inadempienza del partecipante stesso a causa dei movimenti di prezzo attesi lungo un orizzonte temporale adeguato, con un livello di confidenza del 99,5 per cento per i derivati negoziati fuori borsa («OTC») e del 99 per cento per gli altri strumenti finanziari. 2 L’orizzonte temporale adeguato di cui al capoverso 1 corrisponde al periodo inter- corrente fra l’ultimo versamento di margini di variazione e la prevista liquidazione o copertura dei crediti e degli impegni in caso di inadempienza di un partecipante. Esso è pari ad almeno cinque giorni lavorativi per i derivati negoziati fuori borsa («OTC») e ad almeno due giorni lavorativi per altri strumenti finanziari. 3 Per il calcolo dei margini iniziali una controparte centrale utilizza le variazioni del prezzo di mercato degli strumenti finanziari sottostanti ai crediti e agli impegni durante un periodo comprendente almeno gli ultimi dodici mesi. Essa può scegliere periodi diversi o periodi aggiuntivi se ne conseguono margini iniziali superiori. 4 Se nel calcolare i margini iniziali di un partecipante una controparte centrale com- pensa i crediti e gli impegni di quest’ultimo, le ipotesi che essa assume circa le correlazioni fra gli strumenti finanziari sottostanti a tali posizioni sono adeguate anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili. 5 I margini di variazione coprono i rischi di credito correnti che risultano dalle variazioni dei prezzi di mercato osservate, tenuto conto dei valori soglia prestabiliti.

Art. 28d Controllo del rischio presso una controparte centrale

1 Una controparte centrale verifica:

a. su base giornaliera, mediante test retrospettivi, se i margini iniziali richiesti soddisfano i requisiti di cui all’articolo 28c capoverso 1;

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b. su base giornaliera, mediante prove di stress, se i margini iniziali e i contri- buti al fondo di garanzia richiesti soddisfano i requisiti di cui all’articolo 28b capoverso 3; c. su base mensile, il modo in cui variano i margini iniziali al variare delle ipo- tesi e dei parametri assunti per il loro calcolo; d. su base mensile, gli scenari, i modelli, le ipotesi e i parametri sottostanti alle prove di stress; e. almeno una volta l’anno, e in modo esaustivo, il modello impiegato per la gestione dei rischi di credito e la sua applicazione. 2 Qualora le verifiche di cui al capoverso 1 facciano emergere carenze, la contropar- te centrale adotta le misure opportune affinché siano soddisfatti i requisiti summen- zionati.

Art. 29 Gestione dei rischi di liquidità 1 L’esercente identifica, misura, controlla e sorveglia i propri rischi di liquidità mediante procedure e strumenti appropriati. 2 L’esercente dispone di sufficienti mezzi liquidi per onorare a scadenza i propri impegni di pagamento in tutte le valute, anche in differenti scenari di stress. Esso applica ai mezzi liquidi scarti di garanzia che sono adeguati anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili. 3 Nello scegliere gli scenari di stress l’esercente considera in particolare gli eventi critici seguenti in condizioni di mercato estreme ma plausibili: a. l’inadempienza del partecipante o del gruppo di partecipanti che genererebbe per l’infrastruttura del mercato finanziario il maggiore impegno di pagamen- to aggregato; b. in aggiunta, per una controparte centrale, l’inadempienza dei due partecipan- ti o dei due gruppi di partecipanti che genererebbe per la controparte centrale stessa il maggiore impegno di pagamento aggregato; c. l’inadempienza del principale fornitore di liquidità per ognuna delle cinque valute in cui l’infrastruttura del mercato finanziario presenta i maggiori im- pegni di pagamento;

4 Per liquidità in una valuta di cui al capoverso 2 si intendono:

a. il contante in detta valuta detenuto presso una banca centrale o un’istituzione finanziaria solvibile; b. il contante in altre valute prontamente convertibili in detta valuta mediante operazioni di cambio; c. le linee di credito non garantito in detta valuta concordate contrattualmente, approvate e utilizzabili presso un’istituzione finanziaria solvibile senza ulte- riore decisione creditizia; d. le garanzie ai sensi dell’articolo 28a e i valori patrimoniali trasformabili prontamente in contante in detta valuta mediante vendita;

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e. le garanzie ai sensi dell’articolo 28a e i valori patrimoniali trasformabili prontamente in contante in detta valuta presso banche centrali o istituzioni finanziarie solvibili mediante linee di credito garantito o linee di pronti con- tro termine concordate contrattualmente. 5 L’esercente diversifica i propri fornitori di liquidità ed evita rischi di concentrazio- ne in relazione alle garanzie e ai valori patrimoniali di cui al capoverso 4 lettere d ed e.

6 L’esercente verifica:

a. su base giornaliera, mediante prove di stress, se è soddisfatto il requisito di cui al capoverso 2; b. almeno ogni trimestre, il merito di credito e la capacità dei fornitori di liqui- dità di onorare i loro impegni.

Art. 30 Gestione dei rischi di custodia e di investimento 1 L’esercente identifica, misura, controlla e sorveglia i propri rischi di custodia e di investimento mediante procedure e strumenti appropriati. 2 L’esercente riduce al minimo i rischi connessi con i propri valori patrimoniali o con le garanzie e i valori patrimoniali dei partecipanti affidando in custodia tali valori a una parte terza. In particolare, esso detiene le garanzie e i valori patrimoniali presso istituzioni finanziarie solvibili e possibilmente soggette a vigilanza, e adotta misure per poter disporre immediatamente di tali garanzie e valori patrimoniali in caso di necessità. 3 La strategia di investimento dell’esercente è in sintonia con la sua strategia di gestione del rischio e ammette soltanto investimenti liquidi che presentano un basso rischio di credito e di mercato. L’esercente evita i rischi di concentrazione e rende nota la strategia di investimento ai partecipanti, specialmente per quanto concerne l’eventuale reimpiego delle garanzie da essi conferite.

Art. 31 Gestione del rischio aziendale generale 1 L’esercente identifica, misura, controlla e sorveglia il proprio rischio aziendale generale mediante procedure e strumenti appropriati. 2 Per la copertura di perdite derivanti dal rischio aziendale generale l’esercente detiene fondi propri e liquidità netta. Queste risorse sono sufficienti ad assicurare l’attuazione del piano di cui all’articolo 26, e comunque devono coprire i costi di esercizio correnti durante un periodo di almeno sei mesi. 3 Le garanzie e gli altri mezzi finanziari dedicati, fra cui in particolare i fondi propri di cui all’articolo 28b capoverso 4 lettera c, impiegati per assorbire le perdite deri- vanti dall’inadempienza di partecipanti o da altri rischi di credito e di liquidità ai sensi degli articoli 28, 28b, 28c e 29, non sono computabili ai fini dell’adempimento del requisito di cui al capoverso 2. 4 L’esercente dispone di un piano per reperire fondi propri addizionali allorché i fondi propri esistenti non soddisfano più il requisito di cui al capoverso 2.

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Art. 32 Gestione dei rischi operativi L’esercente identifica, misura, controlla e sorveglia i propri rischi operativi mediante procedure e strumenti idonei in particolare a garantire la sicurezza dell’informazione e la continuità operativa. Al riguardo, prende a riferimento standard riconosciuti.

Art. 32a Sicurezza dell’informazione 1 L’esercente dispone di un approccio a livello aziendale e di una struttura organiz- zativa appropriata per pianificare, attuare, sorvegliare e migliorare la gestione delle funzioni e delle attività orientate alla sicurezza dell’informazione (gestione della sicurezza dell’informazione). 2 L’esercente fissa obiettivi adeguati concernenti disponibilità, integrità, confiden- zialità, verificabilità, autenticità, tracciabilità e non ripudiabilità di informazioni, e in particolare dei dati relativi a operazioni computate o gestite attraverso l’infrastrut- tura del mercato finanziario (obiettivi di sicurezza dell’informazione) 3 L’esercente adotta provvedimenti organizzativi e tecnici per conseguire gli obietti- vi di sicurezza dell’informazione sia in regime di esercizio normale sia nel corso di lavori di sviluppo e di manutenzione e in periodi di accresciuto volume di transazio- ni. In particolare esso adotta misure precauzionali al fine di: a. identificare, analizzare e valutare minacce interne ed esterne alla sicurezza dell’informazione e attuare, se necessario, opportune misure protettive; b. garantire la sicurezza fisica delle istallazioni per l’elaborazione dei dati; c. garantire il funzionamento sicuro e continuativo delle istallazioni per l’elaborazione dei dati; d. controllare, registrare e valutare l’accesso a informazioni e alle istallazioni per l’elaborazione dei dati; e. proteggere i dati dal pericolo di smarrimento, fuga, accesso non autorizzato, nonché da altri rischi connessi con l’elaborazione dei dati, come negligenza, frode, amministrazione carente e stoccaggio inadeguato; f. garantire la memorizzazione e la trasmissione sicura di dati sensibili; g. garantire il trattamento corretto e completo delle operazioni; h. registrare e verificare le operazioni in tutte le fasi importanti del trattamento, e in particolare all’ingresso nel sistema di elaborazione dei dati e all’uscita da quest’ultimo. i. registrare e sorvegliare gli interventi al sistema di elaborazione dei dati, come modifiche del software o dei parametri; j. registrare e valutare prontamente e in forma standardizzata eventuali errori nel trattamento delle operazioni e disfunzioni nel sistema di elaborazione dei dati. 4 L’esercente verifica regolarmente l’appropriatezza e il conseguimento degli obiet-

tivi di sicurezza dell’informazione di cui al capoverso 2.

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Art. 32b Continuità operativa 1 L’esercente dispone di un approccio a livello aziendale per mantenere o ripristinare prontamente i processi operativi, e in particolare i processi operativi di rilevanza sistemica, al verificarsi di incidenti. 2 L’esercente definisce le risorse necessarie (edifici, collaboratori, istallazioni tecni- che, dati, fornitori di servizi esterni) per le singole aree di attività e valuta le possibili conseguenze sui vari processi operativi, e in particolare sui processi operativi di rilevanza sistemica, di una indisponibilità parziale o completa di tali risorse (analisi di impatto operativo). La valutazione considera anche le interdipendenze fra le diverse aree operative e le dipendenze da prestatori di servizi esterni. 3 Sulla base dell’analisi di impatto operativo l’esercente stabilisce il tempo massimo tollerabile per il ripristino dei processi operativi al verificarsi di un incidente e il livello di ripristino richiesto (obiettivi di ripristino), nonché le risorse necessarie a tale scopo. Il tempo massimo di ripristino è di due ore per i processi di rilevanza sistemica, anche nel caso di incidenti maggiori (come l’indisponibilità di un edificio di importanza critica e del relativo personale). 4 L’esercente stabilisce la procedura con cui intende conseguire gli obiettivi di ripristino di cui al capoverso 3 (strategia di continuità operativa) e formula piani che descrivono nei particolari le modalità di intervento e le persone responsabili (piani di continuità operativa).

5 Dopo ogni cambiamento sostanziale, ma comunque almeno una volta l’anno,

l’esercente riesamina e sottopone a test i piani di continuità operativa per verificarne l’attualità, la realizzabilità e l’efficacia. Se necessario, in tali verifiche esso coin- volge partecipanti e importanti prestatori di servizi.

Art. 32c Centri di calcolo 1 L’esercente dispone di almeno due centri di calcolo che soddisfano elevati requisiti per quanto concerne in particolare la sicurezza fisica, la protezione antincendio, l’approvvigionamento di energia, i sistemi di raffreddamento e l’infrastruttura delle telecomunicazioni. 2 L’esercente stabilisce l’ubicazione dei centri di calcolo sulla base di un’analisi dei rischi e si assicura che essi abbiano differenti profili di rischio e offrano un’adeguata protezione anche nel caso di incidenti che interessano una vasta area geografica. 3 I centri di calcolo e i provvedimenti adottati per assicurarne l’operatività sono adeguati ai fini del conseguimento degli obiettivi di sicurezza dell’informazione e degli obiettivi di ripristino di cui agli articoli 32a e 32b. In particolare, in caso di avaria di uno dei centri di calcolo, l’esercente assicura che i processi operativi di rilevanza sistemica possano essere riattivati entro due ore presso un altro centro senza la perdita di nessuna fase di trattamento confermata ai partecipanti.

Art. 32d Esternalizzazione 1 Qualora decida di esternalizzare funzioni essenziali, l’esercente seleziona con cura i prestatori di servizi e li istruisce adeguatamente.

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2 L’esercente integra le funzioni esternalizzate nel proprio sistema di controlli inter- no e sorveglia in modo continuativo le prestazioni del prestatore di servizi. 3 Per le funzioni esternalizzate l’esercente rimane responsabile dell’osservanza delle esigenze minime di cui agli articoli 22–34.

4 Il contratto di esternalizzazione statuisce in particolare:

a. le prestazioni del prestatore di servizi; b. la possibilità per la Banca nazionale, per l’esercente o per una parte esterna incaricata, di esaminare integralmente e senza impedimenti le funzioni affi- date al prestatore di servizi.

Art. 33 Gestione dei rischi derivanti dalla partecipazione indiretta Se l’infrastruttura del mercato finanziario dispone di partecipanti indiretti individua- bili dall’esercente, questi identifica, misura, controlla e sorveglia i rischi che pos- sono derivare all’infrastruttura da tali partecipanti indiretti.

Art. 34 Gestione dei rischi derivanti dai collegamenti fra differenti infra- strutture dei mercati finanziari 1 L’esercente identifica, misura, controlla e sorveglia i rischi che possono derivare dai collegamenti con altre infrastrutture dei mercati finanziari. 2 Se un ente di custodia centrale o un sistema di gestione delle operazioni su titoli istituisce un collegamento con un altro ente di custodia centrale o un altro sistema di gestione delle operazioni su titoli: a. l’ente di custodia centrale o il sistema di gestione delle operazioni su titoli copre con un elevato livello di confidenza mediante adeguate garanzie il rischio di controparte risultante dalla concessione di credito all’altro ente di custodia centrale o all’altro sistema di gestione delle operazioni su titoli; b. l’ente di custodia centrale o il sistema di gestione delle operazioni su titoli consente il reimpiego dei titoli ricevuti in via provvisoria dall’altro ente di custodia centrale o dall’altro sistema di gestione delle operazioni su titoli soltanto dopo che il trasferimento originario è divenuto incondizionato e irrevocabile; c. nel caso di collegamenti indiretti, l’esercente dell’ente di custodia centrale o del sistema di gestione delle operazioni su titoli identifica, misura, controlla e sorveglia i rischi derivanti dall’interposizione di istituzioni finanziarie. 3 Se una controparte centrale istituisce un collegamento con un’altra controparte centrale, essa copre i risultanti rischi di credito correnti e potenziali con un elevato livello di confidenza richiedendo all’altra controparte centrale il deposito di garanzie ai sensi dell’articolo 28a.

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Titolo prima dell’art. 35 Sezione 3: Valutazione dell’osservanza delle esigenze minime

Art. 35 Dovere di notifica L’esercente è tenuto a fornire alla Banca nazionale o a una parte terza da essa desi- gnata le informazioni e i documenti necessari per la valutazione dell’osservanza delle esigenze minime.

Art. 36 Obbligo di rendicontazione e di informazione 1 L’esercente fornisce alla Banca nazionale i documenti e le informazioni seguenti:

a. il rapporto di gestione; b. le basi contrattuali; c. i principi organizzativi; d. i verbali delle sedute del consiglio di amministrazione; e. i rapporti degli organi di revisione interni ed esterni; f. informazioni sui partecipanti; g. dati concernenti il computo e la gestione di pagamenti e di strumenti finan- ziari, nonché la custodia accentrata di titoli; h. i piani di cui all’articolo 26, per il mantenimento o la cessazione ordinata di processi operativi di rilevanza sistemica, nonché il piano di cui all’arti- colo 31 capoverso 4, per il reperimento di fondi propri addizionali; i. i risultati del controllo dei rischi di cui agli articoli 27–32a e agli articoli 33 e 34; j. informazioni sulla disponibilità del sistema di elaborazione dei dati e sulle sue avarie e disfunzioni, ivi comprese le cause e le contromisure adottate (statistiche operative e relazione tecnica); k. l’analisi di impatto operativo, la strategia di continuità operativa e i piani di continuità operativa di cui all’articolo 32b capoversi 2–4; l. i risultati dei test sui piani di continuità operativa di cui all’articolo 32b capoverso 5; m. in caso di inadempienza di un partecipante, un rapporto sullo svolgimento della procedura di esclusione; n. un rapporto di conformità alle esigenze minime.

2 L’esercente informa tempestivamente la Banca nazionale in merito a previste

modifiche sostanziali concernenti: a. i rapporti di proprietà; b. gli obiettivi aziendali, la strategia aziendale e i servizi offerti; c. la governance aziendale e l’organizzazione ai sensi dell’articolo 22;

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d. il mezzo di pagamento impiegato; e. i presupposti per la partecipazione all’infrastruttura del mercato finanziario; f. la gestione del rischio, in particolare le procedure e gli strumenti per la gestione dei rischi di credito e di liquidità; g. la gestione dei rischi operativi, in particolare la strategia di continuità opera- tiva, nonché i provvedimenti organizzativi e tecnici adottati per conseguire gli obiettivi di sicurezza dell’informazione; h. gli accordi con parti terze i cui servizi sono essenziali per il funzionamento dell’infrastruttura del mercato finanziario.

3 L’esercente informa immediatamente la Banca nazionale in merito a:

a. importanti vertenze legali; b. eventi che pregiudicano seriamente il conseguimento degli obiettivi di sicu- rezza dell’informazione di cui all’articolo 32a; c. la mancata osservanza dei requisiti posti alla gestione dei rischi di credito e 4 L’esercente informa immediatamente la Banca nazionale, la FINMA e altre autori- tà di vigilanza competenti in merito alla sospensione o all’esclusione di un parteci- pante. 5 D’intesa con l’esercente la Banca nazionale fissa le cadenze, i termini e la forma per la presentazione dei documenti e delle notifiche di cui ai capoversi 1–4.

Art. 37 Controlli in loco 1 Per valutare la conformità alle esigenze minime la Banca nazionale può effettuare controlli in loco presso l’infrastruttura del mercato finanziario o incaricare di tali controlli una parte terza. 2 L’esercente fa verificare a intervalli regolari da un’istanza qualificata interna o esterna, l’appropriatezza e l’efficacia del sistema di gestione del rischio. La Banca nazionale può fissare direttive riguardo all’estensione e al grado di approfondimento di tale verifica. 3 L’esercente fa verificare con frequenza annuale da un’istanza qualificata esterna, l’appropriatezza e l’efficacia dei procedimenti e degli strumenti impiegati per la gestione dei rischi operativi. D’intesa con l’esercente la Banca nazionale stabilisce l’estensione e il grado di approfondimento di tale verifica.

Art. 38, rubrica e cpv. 1 Raccomandazioni 1 Se un’infrastruttura del mercato finanziario non soddisfa le esigenze minime del presente capitolo, la Banca nazionale emana una raccomandazione all’indirizzo dell’esercente.

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Art. 41 Disposizioni transitorie D’intesa con l’esercente, la Banca nazionale stabilisce, a partire da quando devono essere soddisfatte le singole esigenze minime di cui agli articoli 22–34 e gli obblighi di cui agli articoli 35–36. Le esigenze minime devono comunque essere soddisfatte entro dodici mesi dall’entrata in vigore della modifica del 10 giugno 2013.

II L’allegato è modificato conformemente alla versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

10 giugno 2013 In nome della Banca nazionale svizzera: Il presidente della Direzione generale, Thomas Jordan Un membro della Direzione generale, Jean-Pierre Danthine

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Allegato

Rilevazione Traffico scritturale dei pagamenti – pagamenti della clientela presso le banche

Denominazione della Traffico scritturale dei pagamenti – rilevazione: pagamenti della clientela presso le banche Oggetto della rilevazione: Pagamenti della clientela presso le banche effettuati o ricevuti nel corso di un trimestre; suddivisione dei pagamenti in entrata e in uscita; ripartizione per pagamenti in Svizzera e internazionali e per moneta; ulteriore ripartizione dei pagamenti in uscita in franchi svizzeri per tipo di ordine Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Le 26 banche più importanti per il traffico dei paga- menti in Svizzera Livello della rilevazione: Direzione Periodicità: Trimestrale Termine d’inoltro dopo il 1 mese giorno di riferimento: Disposizioni speciali: –

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