AS 2013 219
Ordinanza dell'AFD sulle dogane
Ordinanza dell’AFD sulle dogane (OD-AFD)
Modifica del 10 dicembre 2012
L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) ordina:
I L’ordinanza dell’AFD del 4 aprile 20071 sulle dogane è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 6 Capitolo 2: Forma della dichiarazione doganale Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 6 Principio (art. 28 cpv. 2 LD) 1 La dichiarazione doganale è presentata elettronicamente, sempre che la presente ordinanza non preveda un’altra forma.
2 La dichiarazione doganale elettronica è effettuata:
a. nel sistema «e-dec» o «NCTS» (sezione 2); oppure b. nell’applicazione Internet «e-dec web» (sezione 3).
Art. 6a Dichiarazione sommaria di entrata e di uscita ai fini della sicurezza (art. 112r OD)
La dichiarazione sommaria di entrata e di uscita ai fini della sicurezza è effettuata in forma elettronica secondo gli articoli 7–9 e 11–17a.
Art. 7 Lingua (art. 28 LD)
La dichiarazione doganale deve essere redatta in una lingua ufficiale della Confede- razione.
1 RS 631.013
2012-2485 219
Ordinanza dell’AFD sulle dogane RU 2013
Sezione 2: Dichiarazione doganale elettronica nei sistemi «e-dec» e «NCTS»
Art. 8 Autorizzazione a utilizzare i sistemi «e-dec» e «NCTS» (art. 28 cpv. 2 LD)
1 La Direzione generale delle dogane (DGD) autorizza la persona soggetta
all’obbligo di dichiarazione a utilizzare, dietro richiesta scritta, il sistema «e-dec», il sistema «NCTS» o entrambi i sistemi per la dichiarazione doganale elettronica, a condizione che tale persona: a. abbia sede o domicilio nel territorio doganale; b. disponga dell’infrastruttura informatica necessaria; c. fornisca una garanzia per i presumibili tributi; e d. garantisca lo svolgimento regolare della procedura e in particolare la sicu- rezza dei dati. 2 La DGD può autorizzare la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione con sede o domicilio all’estero nei pressi del confine a utilizzare il sistema «e-dec» per la dichiarazione doganale all’importazione se tale persona soddisfa le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b–d e: a. dispone di un recapito nel territorio doganale; e b. provvede affinché l’AFD possa accedere, dal territorio doganale, ai dati e documenti da conservare conformemente agli articoli 94–98 OD. 3 La DGD può autorizzare la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione con sede o domicilio nel territorio doganale estero a utilizzare i sistemi «e-dec» e «NCTS Esportazione» per la dichiarazione doganale all’esportazione se tale persona soddi- sfa le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e d e: a. dispone di uffici nell’area di un ufficio a controlli nazionali abbinati; e b. provvede affinché l’AFD possa accedere, dal territorio doganale, ai dati e documenti da conservare conformemente agli articoli 94–98 OD. 4 Se la DGD autorizza la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione a effettuare la dichiarazione doganale elettronica nel sistema «e-dec», nel sistema «NCTS» o in entrambi i sistemi, tale persona deve dichiarare in questi sistemi le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente. Altre forme di dichiarazione sono ammesse solamente se l’AFD non può offrire la possibilità della dichiarazione doganale in questi sistemi. 5 Il capoverso 1 lettera a non è applicabile per le dichiarazioni doganali in transito.
6 La DGD attribuisce alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione un numero della ditta.
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Art. 9 Revoca dell’autorizzazione (art. 28 cpv. 2 LD)
La DGD revoca l’autorizzazione a utilizzare il sistema «e-dec», il sistema «NCTS» o entrambi i sistemi se la persona: a. non soddisfa più le condizioni per l’autorizzazione; b. non adempie alle esigenze e alle condizioni connesse con l’autorizzazione; oppure c. commette ripetutamente infrazioni al diritto federale, sempre che la sua ese- cuzione competa all’AFD.
Art. 10 Notifica di persone che allestiscono dichiarazioni doganali (art. 28 cpv. 2 e 109 cpv. 1 LD) 1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve notificare alla DGD i colla- boratori che sono autorizzati ad allestire dichiarazioni doganali nei sistemi «e-dec» e «NCTS» nonché i numeri personali loro attribuiti.
2 Essa deve notificare immediatamente alla DGD eventuali cambiamenti.
Art. 11 Identificazione delle persone che allestiscono dichiarazioni doganali (art. 28 cpv. 2 LD)
Le persone che allestiscono dichiarazioni doganali nei sistemi «e-dec» e «NCTS» devono indicare nella dichiarazione doganale il numero della ditta e il numero personale attribuiti.
Art. 12 cpv. 2 e 4 2 Essa fornisce le indicazioni tecniche necessarie per garantire che i dati siano tra- smessi in modo sicuro ai sistemi «e-dec» e «NCTS». 4 La dichiarazione doganale elettronica è considerata non presentata fintanto che il sistema «e-dec» o «NCTS» non ha confermato l’avvenuta ricezione dei dati.
Art. 14, rubrica e cpv. 2 Manutenzione e sviluppo ulteriore dei sistemi «e-dec» e «NCTS»
2 La DGD comunica per tempo i cambiamenti dei sistemi «e-dec» e «NCTS» alla
persona soggetta all’obbligo di dichiarazione. Quest’ultima deve operare i cambia- menti entro il termine impartito.
Art. 15 Spese (art. 28 cpv. 2 LD)
La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione si assume le spese di: a. acquisto, funzionamento e manutenzione della propria infrastruttura infor- matica; e
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b. allacciamento, funzionamento e manutenzione delle linee per la trasmissione dei dati ai sistemi «e-dec» e «NCTS».
Art. 16 Accettazione della dichiarazione doganale (art. 33 cpv. 2 LD)
La dichiarazione doganale è considerata accettata se ha superato con successo l’esame sommario da parte del sistema «e-dec» o «NCTS». Il sistema aggiunge alla dichiarazione doganale elettronica la data e l’ora di accettazione.
Art. 17, rubrica, cpv. 1, 4 e 5 Selezione all’importazione (art. 25 cpv. 1, 35 cpv. 1 e 40 cpv. 1 LD) 1 Dopo l’accettazione della dichiarazione doganale, il sistema «e-dec» procede a una selezione sulla base di un’analisi dei rischi. 4 Se il risultato della selezione è «libero senza» o «libero senza / con DNND», la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare all’ufficio doganale gli eventuali documenti di transito e autorizzazioni nonché gli eventuali certificati o conferme necessari per l’esecuzione dei disposti federali di natura non doganale. Per l’AFD le merci sono considerate liberate. 5 Se le merci soggiacciono a disposti federali di natura non doganale, indipendente- mente dal risultato della selezione la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve: a. consegnare le merci agli organi di controllo competenti; oppure b. provare che le esigenze degli organi di controllo sono adempiute.
Art. 17a Selezione all’esportazione (art. 25 cpv. 1, 35 cpv. 1 e 40 cpv. 1 LD)
1 Dopo l’accettazione della dichiarazione doganale, il sistema «e-dec» o «NCTS
Esportazione» procede a una selezione sulla base di un’analisi dei rischi. 2 Se il risultato della selezione è «bloccato», la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare all’ufficio doganale una copia della dichiarazione doganale, gli eventuali documenti di scorta e le prove dell’origine che devono essere autenticate dalla dogana. Le merci possono essere sgomberate solamente se sono state liberate dall’ufficio doganale. 3 Se il risultato della selezione è «libero», le merci sono considerate liberate e pos- sono essere sgomberate immediatamente.
4 Se il risultato della selezione è «libero» e devono essere autenticate prove
dell’origine, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentarle all’ufficio doganale prima dello sgombero delle merci. L’ufficio doganale può chiedere ulteriori documenti di scorta.
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Art. 19, rubrica Termini per la presentazione dei documenti all’importazione
Art. 19a Termini per la presentazione dei documenti all’esportazione (art. 25 cpv. 1 e 35 cpv. 1 LD) 1 Se il risultato della selezione è «bloccato», la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare i documenti di cui all’articolo 17a all’ufficio doga- nale: a. al più tardi due ore di apertura dello sportello dopo la comunicazione del risultato della selezione nel sistema «e-dec»; b. entro 24 ore dopo la comunicazione del risultato della selezione nel sistema «NCTS». 2 L’ufficio doganale può modificare il termine secondo le sue condizioni d’esercizio.
3 Sono fatti salvi gli articoli 38–41.
Art. 20 cpv. 3 3 Se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non presenta la dichiarazione doganale rettificata o completata entro il termine, l’ufficio doganale: a. può applicare, all’importazione, l’aliquota di dazio e le basi di calcolo più elevate applicabili al genere delle merci; b. annulla la dichiarazione doganale d’esportazione.
Art. 20a Notifica della decisione d’imposizione (art. 38 LD; art. 92 OD)
1 La decisione d’imposizione è pubblicata nel sistema «e-dec» o «NCTS» e da quel
momento è considerata notificata. Il sistema registra immediatamente il momento in cui la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione scarica la decisione d’impo- sizione. 2 Nel sistema «e-dec» l’Amministrazione delle dogane rilascia la decisione d’impo- sizione all’importazione anche in forma cartacea.
3 Nel sistema «NCTS Esportazione» l’Amministrazione delle dogane rilascia la
decisione d’imposizione in forma cartacea.
Art. 20b Restituzione della decisione d’imposizione (art. 174 OD) 1 Se una decisione d’imposizione elettronica deve essere restituita, la decisione d’imposizione già notificata è annullata nel sistema «e-dec» e contrassegnata in quanto tale. L’annullamento è comunicato alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.
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2 Se la decisione d’imposizione è stata rilasciata in forma cartacea, la persona sog- getta all’obbligo di dichiarazione deve restituirla all’ufficio doganale che ha imposto la merce al più tardi il giorno lavorativo successivo all’annullamento.
Sezione 3: Dichiarazione doganale elettronica nell’applicazione Internet «e-dec web»
Art. 20c Principio (art. 28 e 33 LD)
Chi non utilizza i sistemi «e-dec» e «NCTS» per la dichiarazione doganale deve utilizzare, per la dichiarazione doganale all’importazione e all’esportazione, l’appli- cazione Internet «e-dec web».
Art. 20d Procedura (art. 28 e 33 LD)
1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve dichiarare le merci
nell’applicazione Internet «e-dec web» e stampare la dichiarazione doganale. 2 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione presenta la dichiarazione doga- nale, la merce presentata in dogana e i documenti di scorta all’ufficio doganale.
3 L’ufficio doganale sottopone la dichiarazione doganale a esame sommario e la
accetta. Conferma l’accettazione della dichiarazione doganale nell’applicazione Internet «e-dec web». 4 La decisione d’imposizione è pubblicata nell’applicazione Internet «e-dec web». L’articolo 20b si applica per analogia.
Titolo prima dell’art. 21 Sezione 4: Dichiarazione doganale in forma cartacea
Art. 21 Campo d’applicazione (art. 28 cpv. 1 lett. b LD)
La dichiarazione doganale in forma cartacea è ammessa: a. in caso di immissione in libera pratica di:
1. merci per capi di Stato e per servizi diplomatici, consolari e internazio-
nali e loro membri (art. 6 OD),
2. bare con salme, urne cinerarie e accessori funebri (art. 7 OD),
3. premi di onore, oggetti ricordo e doni d’onore (art. 8 OD), sempre che
non soggiacciano a tributi,
4. mezzi legali di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti com-
merciali, documenti privi di valore collezionistico, valori di bollo uffi- ciali e titoli di trasporto (art. 13 OD),
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5. masserizie di trasloco, corredi nuziali e oggetti ereditati (art. 14–16
OD),
6. merci donate a organizzazioni riconosciute di utilità pubblica e opere
assistenziali o persone nel bisogno (art. 17 OD),
7. oggetti per l’insegnamento e la ricerca (art. 19 OD),
8. oggetti d’arte e d’esposizione per i musei (art. 20 OD),
9. strumenti e apparecchi per l’esame e il trattamento di pazienti in ospe-
dali o case di cura (art. 21 OD),
10. studi e opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente
all’estero a scopo di studio (art. 22 OD),
11. merci del traffico nella zona di confine (art. 23 OD; art. 24a),
12. uva e vino di fondi della zona di confine (art. 24 OD), sempre che non
soggiacciano a tributi,
13. merci del traffico di mercato (art. 25 OD), sempre che non soggiacciano
a tributi,
14. modelli e campioni di merci (art. 27 OD), sempre che non soggiacciano
a tributi,
15. imballaggi indigeni (art. 28 OD),
16. materiale bellico della Confederazione (art. 29 OD),
17. oggetti d’uso personale (art. 63 e all. 1 OD), sempre che non soggiac-
ciano a tributi,
18. invii regalo (art. 1 dell’O del DFF del 4 apr. 20072 sulle dogane), sem-
pre che non soggiacciano a tributi,
19. merci delle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex, sempre
che siano oggetto di un’autorizzazione della Direzione delle dogane di Ginevra,
20. altre merci in quantità esigue, sempre che non soggiacciano a tributi e
non siano destinate al commercio; b. in caso di assegnazione di merci al regime di transito (art. 49 LD); c. in caso di assegnazione di merci al regime di ammissione temporanea (art. 58 LD); d. in caso di assegnazione di merci al regime del perfezionamento attivo secondo il regime di non riscossione semplificato e di restituzione semplifi- cato (art. 59 LD; art. 168 cpv. 3 OD); e. in caso di assegnazione al regime d’esportazione (art. 61 LD) di merci secondo la lettera a che non sono destinate al commercio, ad eccezione dei numeri 9–11, 15, 17–18 e 21; f. in caso di assegnazione al regime d’esportazione (art. 61 LD) di tabacchi manufatti che beneficiano della restituzione o della sospensione dell’imposta sul tabacco;
2 RS 631.011
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g. in singoli casi eccezionali con un’autorizzazione straordinaria della DGD o della direzione di circondario.
Art. 23a Utilizzazione della cassetta delle dichiarazioni (art. 28 cpv. 1 lett. b LD)
Chi importa o esporta merci del traffico turistico deve depositare la dichiarazione doganale in una cassetta delle dichiarazioni autorizzata dalla direzione di circonda- rio, se non è possibile o non è ammessa la dichiarazione doganale verbale o in un’altra forma di manifestazione della volontà.
Art. 24 Accettazione della dichiarazione doganale in forma cartacea (art. 33 cpv. 2 LD)
La dichiarazione doganale in forma cartacea è considerata accettata se: a. l’ufficio doganale vi ha apposto il timbro a data e la firma; oppure b. la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione l’ha depositata in una cas- setta delle dichiarazioni di cui all’articolo 23a.
Titolo prima dell’art. 24a Abrogato
Titolo prima dell’art. 25 Sezione 5: Dichiarazione doganale verbale
Art. 25 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c
1 La dichiarazione doganale verbale è ammessa per:
c. i rimorchi esteri destinati al trasporto di cose che beneficiano dell’ammis- sione temporanea per trasporti transfrontalieri conformemente all’articolo 34 capoverso 3 OD.
Titolo prima dell’art. 27 Sezione 6: Dichiarazione doganale presso un passaggio verde
Titolo prima dell’art. 29
Sezione 7: Dichiarazione doganale verde a vista nel traffico stradale
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Titolo prima dell’art. 31 Sezione 8: Targa verde di dichiarazione doganale per mezzi di trasporto pubblici
Titolo prima dell’art. 33 Sezione 9: Dichiarazione doganale su strade doganali con cartello di dichiarazione doganale
Art. 36 lett. c Lo sgombero delle merci può essere autorizzato sulla base: c. del documento di riferimento non timbrato relativo alle merci liberate dal sistema «e-dec», «NCTS Esportazione» o dall’applicazione Internet «e-dec web».
Art. 38 cpv. 1 1 Il destinatario autorizzato deve dichiarare presso l’ufficio doganale di controllo le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente al più tardi il trentesimo giorno seguente la presentazione in dogana.
Art. 40 cpv. 1, frase introduttiva 1 Dopo la comunicazione del risultato della selezione, lo speditore autorizzato o il destinatario autorizzato deve presentare all’ufficio doganale di controllo i documenti di cui all’articolo 17 o 17a:
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2013.
10 dicembre 2012 Amministrazione federale delle dogane Direzione generale delle dogane: Rudolf Dietrich
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