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AS 2013 2383

Decisione n. 1/2013 del Comitato misto veterinario relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'Allegato 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

Correzione

Accordo del 21 giugno 19991 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli Decisione n. 1/2013 del Comitato misto veterinario relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell’accordo

Adottata il 22 febbraio 2013 Entrata in vigore per la Svizzera il 22 febbraio 2013

Allegato V

II. All’allegato 11, appendice 6, capitolo I, dell’accordo agricolo, la parte relativa alle esportazioni dall’Unione europea verso la Svizzera e alle esportazioni dalla Svizzera verso l’Unione europea è sostituita dal testo seguente:

Invece di: … Condizioni speciali (1) La circolazione dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera è soggetta alle stesse condizioni di quella dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea; vigono le stesse condizioni anche per quanto riguarda la protezione degli animali al momento dell’abbattimento. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea o definiti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES. (2) I laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di medicinali vete- rinari e contaminanti negli alimenti di origine animale sono i seguenti:

1 RS 0.916.026.81

2013-1812 2383

Dec. n. 1/2013 del Comitato misto veterinario relativa alla modifica RU 2013

a) per i residui delle sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE2 comprese nella categoria A, punti 1, 2, 3 e 4, e nella categoria B, punti 2 d) e

3 d):

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) NL-3720 BA Bilthoven Paesi Bassi b) per i residui delle sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE com- prese nella categoria B, punto 1 e punto 3 e), e per i residui di carbadox e olaquindox: Laboratoire d’étude et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants AFSSA – site de Fougères, BP 90203 F-35302 Fougères Francia c) per i residui delle sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE com- prese nella categoria A, punto 5 e nella categoria B, punti 2 a), 2 b) e 2 e): Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit Diedersdorfer Weg 1 D-12277 Berlin Germania d) per i residui delle sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE com- prese nella categoria B, punto 3 c): Istituto Superiore di Sanità (ISS) Viale Regina Elena 299 I-00161 Roma Italia La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti dalla designazione di questi laboratori. Le competenze e i compiti di tali laboratori sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 882/20043. (3) In attesa del riconoscimento dell’allineamento della legislazione dell’UE e della legislazione svizzera, per le esportazioni verso l’Unione europea la Svizzera garanti- sce il rispetto degli atti sottoelencati e delle relative norme di attuazione:

1. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabi-

lisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).

2 Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

3 Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla norma- tiva in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

Dec. n. 1/2013 del Comitato misto veterinario relativa alla modifica RU 2013

2. Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1).

3. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto

d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le diretti- ve 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

4. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure

di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

5. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio

1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri con- cernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).

6. Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio

1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trat- tati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24).

7. Decisione 1999/217/CE della Commissione, del 23 febbraio 1999, che adot-

ta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1).

8. Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002, che adotta

l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40).

9. Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1).

10. Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006,

che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

11. Regolamento (CE) n. 884/2007 della Commissione, del 26 luglio 2007, sulle

misure d’emergenza volte a sospendere l’uso del colorante alimentare E 128 rosso 2G (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 8).

12. Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regola- mento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

Dec. n. 1/2013 del Comitato misto veterinario relativa alla modifica RU 2013

13. Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

14. Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

15. Direttiva 2008/128/CE della Commissione, del 22 dicembre 2008, che stabi-

lisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimen- tare (GU L 6 del 10.1.2009, pag. 20).

16. Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile

2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3).

17. Direttiva 2008/60/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce

i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 17).

18. Direttiva 2008/84/CE della Commissione, del 27 agosto 2008, che stabilisce

i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1).

19. Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

Leggasi: … Condizioni speciali (1) La circolazione dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera è soggetta alle stesse condizioni di quella dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea; vigono le stesse condizioni anche per quanto riguarda la protezione degli animali al momento dell’abbattimento. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea o definiti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES. …

Dec. n. 1/2013 del Comitato misto veterinario relativa alla modifica RU 2013

(11) I laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di medicinali vete- rinari e contaminanti negli alimenti di origine animale sono i seguenti: a) per i residui delle sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE4 comprese nella categoria A, punti 1, 2, 3 e 4, e nella categoria B, punti 2 d) e

3 d):

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) NL-3720 BA Bilthoven Paesi Bassi b) per i residui delle sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE com- prese nella categoria B, punto 1 e punto 3 e), e per i residui di carbadox e olaquindox: Laboratoire d’étude et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants AFSSA – site de Fougères, BP 90203 F-35302 Fougères Francia c) per i residui delle sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE com- prese nella categoria A, punto 5 e nella categoria B, punti 2 a), 2 b) e 2 e): Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit Diedersdorfer Weg 1 D-12277 Berlin Germania d) per i residui delle sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE com- prese nella categoria B, punto 3 c): Istituto Superiore di Sanità (ISS) Viale Regina Elena 299 I-00161 Roma Italia La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti dalla designazione di questi laboratori. Le competenze e i compiti di tali laboratori sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 882/20045. (12) In attesa del riconoscimento dell’allineamento della legislazione dell’UE e della legislazione svizzera, per le esportazioni verso l’Unione europea la Svizzera garantisce il rispetto degli atti sottoelencati e delle relative norme di attuazione:

4 Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

5 Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla norma- tiva in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

Dec. n. 1/2013 del Comitato misto veterinario relativa alla modifica RU 2013

1. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabi-

lisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).

2. Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1).

3. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto

d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le diretti- ve 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

4. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure

di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

5. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio

1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri con- cernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).

6. Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio

1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trat- tati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24).

7. Decisione 1999/217/CE della Commissione, del 23 febbraio 1999, che

adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1).

8. Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002, che adotta

l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40).

9. Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1).

10. Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006,

che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

11. Regolamento (CE) n. 884/2007 della Commissione, del 26 luglio 2007, sulle

misure d’emergenza volte a sospendere l’uso del colorante alimentare E 128 rosso 2G (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 8).

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12. Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regola- mento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

13. Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

14. Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

15. Direttiva 2008/128/CE della Commissione, del 22 dicembre 2008, che stabi-

lisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimen- tare (GU L 6 del 10.1.2009, pag. 20).

16. Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile

2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3).

17. Direttiva 2008/60/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce

i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 17).

18. Direttiva 2008/84/CE della Commissione, del 27 agosto 2008, che stabilisce

i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1).

19. Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

23 luglio 2013 Cancelleria federale

Dec. n. 1/2013 del Comitato misto veterinario relativa alla modifica RU 2013

Decisione n. 1/2013 del Comitato misto veterinario relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'Allegato 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli | Lexipedia | Lexipedia