AS 2013 2391
Ordinanza del DFGP sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento
Ordinanza del DFGP sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento
Modifica del 2 luglio 2013
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina:
I L’ordinanza del DFGP del 9 febbraio 20111 sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 2 e 3
2 Lo standard e-LEF obbligatorio è composto:
a. dello schema XML per e-LEF, versione 2.0 del maggio 20132; b. del Blue Book, versione 2.0 del maggio 2013, incluse le appendici 1 (ver- sione 2.0 del maggio 2013) e 2 (versione 2.0 del maggio 2013)3. 3 Le spiegazioni e le raccomandazioni relative allo standard figurano nei seguenti manuali4: a. White Book del maggio 2013; b. Orange Book del maggio 2013; c. Red Book del maggio 2013.
Titolo prima dell’art. 6 Sezione 3: Comunicazione del numero di domande trasmesse nel gruppo e-LEF
Art. 6 1 Gli uffici di esecuzione comunicano ogni fine trimestre all’Ufficio federale di giustizia o a un ufficio da esso incaricato: a. il numero delle domande di esecuzione presentate conformemente allo stan- dard e-LEF;
1 RS 281.112.1
2 Lo schema XMLè pubblicato su www.eschkg.ch.
3 Il Blue Book e le sue appendici sono pubblicati su www.eschkg.ch.
4 I manuali sono pubblicati su www.eschkg.ch.
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Comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento RU 2013
b. il numero delle domande di estratto del registro esecuzione e fallimenti presentate conformemente allo standard e-LEF. 2 Dietro richiesta elettronica, comunicano inoltre all’Ufficio federale di giustizia o a un ufficio da esso incaricato i dati statistici secondo il Blue Book, capitolo 9. La richiesta precisa il periodo di riferimento e i dati da fornire.
Art. 9, rubrica Disposizione transitoria concernente la versione del 9 febbraio 2011
Art. 9a Disposizione transitoria concernente la modifica del 2 luglio 2013 1 Gli uffici di esecuzione adeguano i loro programmi allo standard e-LEF obbliga- torio secondo l’articolo 5 capoverso 2 entro il 31 dicembre 2013.
2 Se un ufficio di esecuzione non è in grado di adeguare per tempo i propri pro-
grammi può chiedere all’alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento dell’Ufficio federale di giustizia una proroga fino al 30 giugno 2014.
3 Alla domanda motivata deve essere allegato un calendario vincolante per
l’introduzione, approvato dall’autorità cantonale di vigilanza.
4 Finché non ha adeguato i propri programmi, un ufficio d’esecuzione comunica il
numero di domande di esecuzione conformemente all’articolo 6 capoverso 1 let- tera a mediante il modulo pubblicato su www.eschkg.ch. 5 Gli uffici di esecuzione continuano a essere tenuti a trattare e a rispondere alle richieste conformemente allo standard e-LEF 1.1a. Quest’ultimo è composto: a. del modello di dati e-LEF, versione 1.1a del giugno 20115; b. del Blue Book, versione 1.1a del giugno 2011, incluse le appendici 1 (ver- sione 1.1a del giugno 2011) e 2 (versione 1.1a del giugno 2011)6; c. del documento «Einschränkungen bei der Entwicklung von Gläubigersoft- ware für eSchKG» del 12 giugno 20127.
6 Lo standard e-LEF 1.1a può essere utilizzato soltanto da creditori inclusi nel
gruppo e-LEF prima del 30 giugno 2013.
II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2013.
2 luglio 2013 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga
5 Il modello di dati è pubblicato su www.eschkg.ch.
6 I manuali sono pubblicati su www.eschkg.ch.
7 Il documento è pubblicato su www.eschkg.ch.
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