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AS 2013 3195

Ordinanza dell'UFV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione dell'influenza aviaria dall'Italia

Ordinanza dell’UFV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria dall’Italia

del l2 settembre 2013

L’Ufficio federale di veterinaria (UFV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 33 capoverso 2 lettere a e c dell’ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, ordina:

Art. 1 Scopo e oggetto 1 La presente ordinanza si prefigge di evitare l’introduzione dell’influenza aviaria in Svizzera. 2 Essa disciplina l’importazione di carni di pollame non trattate termicamente, uova da tavola, pollame vivo, pollastre, pulcini di un giorno e uova da cova dall’Italia.

Art. 2 Importazione di carni di pollame non trattate termicamente L’importazione di carni di pollame non trattate termicamente provenienti dalle aree dell’Italia elencate nell’allegato 1 è vietata.

Art. 3 Importazione di uova da tavola 1 L’importazione di uova da tavola provenienti dalle aree dell’Italia elencate negli allegati 1 e 2 è vietata.

2 È fatta salva l’importazione di uova da tavola:

a. provenienti dalle aree elencate nell’allegato 1, se l’importatore è in grado di dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 26 para- grafo 2 della direttiva 2005/94/CE3; b. provenienti dalle aree elencate nell’allegato 2, se l’importatore è in grado di dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 30 lettera c) punti V e VI della direttiva 2005/94/CE.

RS 916.443.102 3 Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro lʼinfluenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE, GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

2013-2264 3195

Provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria dall’Italia. O dell'UFV RU 2013

Art. 4 Importazione di pollame vivo, pollastre, pulcini di un giorno e uova da cova

1 L’importazione di pollame vivo, pollastre, pulcini di un giorno e uova da cova

provenienti dalle aree dell’Italia elencate negli allegati 1, 2 e 3 è vietata.

2 È fatta salva l’importazione di:

a. pulcini di un giorno provenienti dalle aree elencate nellʼallegato 3 se:

1. i pulcini sono nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori

delle zone elencate negli allegati 1 e 2,

2. i pulcini sono trasportati per via diretta, e

3. l’incubatoio di partenza è in grado di garantire che i pulcini non hanno

avuto alcun contatto con uova da cova o pulcini di un giorno di alleva- menti avicoli delle zone elencante negli allegati 1 e 2; b. uova da cova provenienti dalle aree elencate nellʼallegato 3 se:

1. le uova sono trasportate per via diretta verso un incubatoio munito di

autorizzazione d’esercizio,

2. le uova e i relativi imballaggi sono stati disinfettati prima della spedi-

zione, e

3. può essere garantita in qualsiasi momento la loro rintracciabilità.

3 L’ufficio veterinario cantonale competente deve essere preventivamente informato per scritto dellʼimportazione di pulcini di un giorno e di uova da cova di cui al capoverso 2. I certificati veterinari che accompagnano le partite contengono la seguente dicitura: «La partita è conforme alle condizioni di polizia sanitaria specifi- cate nella decisione d’esecuzione 2013/443/UE della Commissione».

Art. 5 Controlli e misure al confine doganale 1 L’Amministrazione federale delle dogane trattiene le partite sospette e trasmette allʼUFV i documenti doganali necessari per eseguire ulteriori accertamenti. 2 Le partite non conformi alle prescrizioni sono respinte dallʼUFV o confiscate in collaborazione con le autorità cantonali competenti.

Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 13 settembre 20134.

12 settembre 2013 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss

4 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 12 settembre

2013 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

Provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria dall’Italia. O dell'UFV RU 2013

Allegato 1 (art. 2, 3 e 4)

Zone di protezione

Sono state definite zone di protezione le seguenti aree dell’Italia:

1. i comuni di Mordano e Bagnara di Romagna;

2. la parte del territorio del comune di:

a. Imola, situata a est della strada statale 610 e a nord della strada statale 9 («Via Emilia»), b. Solarolo, situata a nord del raccordo autostradale verso Ravenna dell’A14, c. Bondeno, situata a sud della strada statale 496 e a ovest del fiume Panaro, d. Finale Emilia, situata a nord della strada statale 468, a est della strada provinciale 9 e a ovest del fiume Panaro.

Provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria dall’Italia. O dell'UFV RU 2013

Allegato 2 (art. 3 e 4)

Zone di sorveglianza

Sono state definite zone di sorveglianza le seguenti aree dell’Italia:

1. i comuni di Argenta, Bondeno, Cento, Comacchio, Finale Emilia, Migliari-

no, Migliaro, Mirabello, Ostellato, Portomaggiore, Tresigallo, Castelbolo- gnese, Castelguelfo, Conselice, Cotignola, Faenza, Imola (territorio restante del comune), Lugo, Massalombarda, Medicina, Sant’Agata sul Santerno, SantʼAgostino, Solarolo (territorio restante del comune), Masi Torello;

2. la parte del territorio del comune di:

a. Ferrara, situata a est della strada statale 15 («Via Pomposa») e della strada provinciale «Via Ponte Assa», b. Crevalcore, situata a nord della «via Provanone» e a est della strada provinciale 9 («Via Provane»), c. Mirandola, situata a est della linea ferroviaria Modena-Verona, d. San Felice sul Panaro, situata a est della linea ferroviaria Modena- Verona, e. Sermide, situata a sud della strada provinciale 35 («Via Pole») e a ovest della strada provinciale 37, f. Felonica, situata a sud della strada provinciale 35 («Via Pole»).

Provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria dall’Italia. O dell'UFV RU 2013

Allegato 3 (art. 4)

Ulteriori zone di restrizione

Sono state definite ulteriori zone di restrizione le seguenti aree dell’Italia:

1. i comuni di Alfonsine, Ariano nel Polesine, Bagnacavallo, Berra, Bri-

sighella, Bertinoro, Casola Valsenio, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cervia, Cesena, Cesenatico, Codigoro, Corbola, Dovadola, Forlimpopoli, Forlì, Fusignano, Gambettola, Gatteo, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Longiano, Massa Fiscaglia, Meldola, Mesola, Modigliana, Papozze, Porto Tolle, Porto Viro, Predappio, Ravenna, Riolo Terme, Russi, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Taglio di Po.

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