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AS 2013 3377

Ordinanza sulla Biblioteca Am Guisanplatz

Ordinanza sulla Biblioteca Am Guisanplatz (OBiG)

del 9 ottobre 2013

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 43 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:

Sezione 1: In generale

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina il mandato in materia di collezione, prestazioni e coordinamento della Biblioteca Am Guisanplatz (BiG).

Art. 2 Statuto La BiG è la biblioteca di riferimento dell’Amministrazione federale centrale e de- centralizzata e dell’Esercito svizzero.

Sezione 2: Collezioni e prestazioni

Art. 3 Mandato di collezione

1 La BiG colleziona informazioni specialistiche su stampati o su altri supporti

d’informazione: a. utili all’adempimento dei compiti dell’Amministrazione federale o dell’Eser- cito svizzero; o b. pubblicate dall’Amministrazione federale o dall’Esercito svizzero. 2 Le pubblicazioni di interesse generale dell’Amministrazione federale e dell’Eser- cito svizzero devono essere fornite alla BiG spontaneamente e gratuitamente in ragione di un esemplare per ciascuna versione linguistica disponibile; tali pubblica- zioni comprendono segnatamente studi, pubblicazioni informative, rapporti annuali e regolamenti.

RS 432.22 1 RS 172.010

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Biblioteca Am Guisanplatz RU 2013

Art. 4 Acquisizione della collezione

1 La BiG amplia la sua collezione mediante:

a. acquisizioni nel quadro dei crediti appositamente previsti; b. ricevimento dei documenti pubblicati dall’Amministrazione federale e dall’Esercito svizzero; c. liberalità di terzi secondo l’articolo 64 dell’ordinanza del 5 aprile 20062 sulle finanze della Confederazione; d. acquisizioni straordinarie di collezioni o di altri oggetti particolarmente importanti. 2 Per l’acquisizione di collezioni o di altri oggetti particolarmente importanti la BiG può: a. accettare l’aiuto finanziario di altri servizi della Confederazione o dei Can- toni; b. rivolgersi ad altri soggetti pubblici o privati; c. impiegare le liberalità accettate in virtù dell’articolo 64 dell’ordinanza

5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione.

3 Su richiesta di altre istituzioni che possiedono collezioni rilevanti per la BiG, il Consiglio federale può integrare tali collezioni nella BiG.

Art. 5 Preservazione della collezione 1 La BiG provvede alla preservazione dei fondi, segnatamente al loro restauro e alla loro conservazione a regola d’arte. 2 Allo scopo di salvaguardare e preservare gli originali, la BiG può trasferire i propri fondi su altri supporti e media.

Art. 6 Accesso alla collezione 1 La BiG repertoria i propri fondi nel catalogo online della rete di biblioteche Ale- xandria, accessibile al pubblico. 2 Conformemente ai regolamenti relativi all’utilizzo, i fondi possono essere presi in prestito o consultati nei locali della biblioteca: a. da collaboratori dell’Amministrazione federale; b. da militari; c. dal mondo scientifico e dal pubblico, per quanto le risorse a disposizione della BiG lo consentano.

3 Quando la preservazione dell’opera lo richiede, l’accesso può essere limitato.

2 RS 611.01

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4 Per determinata letteratura specialistica la BiG può creare abbonamenti personali destinati a collaboratori dell’Amministrazione federale e dell’Esercito svizzero oppure mettere a loro disposizione tale letteratura sotto forma di esemplari di ser- vizio.

Art. 7 Ricerca 1 Sulla base di mandati di documentazione, mandati di ricerca e mandati scientifici la BiG fornisce conoscenze specialistiche: a. all’Amministrazione federale e all’Esercito svizzero; b. al mondo scientifico e al pubblico, per quanto le risorse a disposizione della BiG lo consentano.

2 Assiste i suoi clienti nell’approfondimento delle ricerche:

a. mettendo a disposizione l’infrastruttura per l’utilizzo dei suoi fondi; b. permettendo l’accesso a infrastrutture di istituzioni e imprese esterne; c. fornendo letteratura specialistica attraverso il prestito interbibliotecario. 3 La BiG può pubblicare lavori scientifici nell’ambito delle proprie collane di pub- blicazioni.

Art. 8 Servizio degli archivi La BiG gestisce, d’intesa con le unità amministrative interessate, il Servizio degli archivi del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e dell’Esercito svizzero.

Sezione 3: Coordinamento e collaborazione

Art. 9 Servizio bibliotecario dell’Amministrazione federale

1 La BiG gestisce e coordina le biblioteche dell’Amministrazione federale.

2 Provvede alla collaborazione in seno all’Amministrazione federale nel campo della tutela e della messa a disposizione di informazioni e documentazioni.

Art. 10 Conferenza di documentazione della Confederazione

1 La Conferenza di documentazione della Confederazione (CDC) è l’organo di

coordinamento dell’Amministrazione federale negli ambiti specialistici dell’infor- mazione e della documentazione secondo l’articolo 55 della legge del 21 marzo

1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Essa serve segnata-

mente a: a. fornire assistenza specialistica alla BiG; b. avviare progetti comuni negli ambiti specialistici; c. garantire uno scambio regolare di informazioni.

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2 La CDC si compone:

a. del capo della BiG quale presidente della CDC; b. di un rappresentante di ciascun dipartimento e della Cancelleria federale.

3 Possono partecipare con voto consultivo alle sedute della CDC:

a. un rappresentante della Biblioteca nazionale svizzera; b. un rappresentante dei Servizi del Parlamento; c. un rappresentante di altre unità amministrative interessate.

4 La BiG gestisce la segreteria della CDC.

Art. 11 Rete di biblioteche Alexandria Nell’ambito della rete di biblioteche Alexandria la BiG ha i compiti seguenti: a. assiste i partner sotto il profilo tecnico; b. gestisce il catalogo online accessibile al pubblico; c. definisce e dirige l’impiego dell’informatica.

Art. 12 Collaborazione con terzi 1 Per adempiere i suoi compiti, la BiG può collaborare con istituzioni svizzere ed estere che adempiono compiti analoghi o complementari.

2 Essa contribuisce allo sviluppo del servizio bibliotecario in Svizzera.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 13 La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2013.

9 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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