AS 2013 343
Protocollo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il relativo Protocollo firmati il 16 dicembre 1991 a Helsinki, modificati dal Protocollo firmato il 19 aprile 2006 e dal Protocollo firmato il 22 settembre 2009 a Helsinki
Traduzione1
Protocollo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il relativo Protocollo firmati il 16 dicembre 1991 a Helsinki, modificati dal Protocollo firmato il 19 aprile 2006 e dal Protocollo firmato il 22 settembre 2009 a Helsinki
Concluso il 18 settembre 2012 Approvato dall’Assemblea federale il 23 dicembre 20112 Entrato in vigore mediante scambio di note il 3 febbraio 2013
Il Consiglio federale svizzero rappresentato dal Dipartimento federale delle finanze e il Governo della Repubblica di Finlandia, animati dal desiderio di modificare la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il relativo Protocollo firmati il 16 dicembre 1991 a Helsinki, modificati dal Protocollo firmato il 19 aprile 2006 e dal Protocollo firmato il 22 settembre 2009 a Helsinki3 (di seguito «la Convenzione» rispettivamente «il Protocollo della Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:
Art. I 1. La lettera b del paragrafo 4 del Protocollo della Convenzione viene abrogata e sostituita dalla lettera seguente: «b) Il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio pos- sibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene le informazioni da fornire nella richiesta di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», esse non devono essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.»
1 Dal testo originale tedesco (AS 2013 343).
2 RU 2013 341 3 RS 0.672.934.51
2012-1483 343
Prot. che modifica la convenzione di doppia imposizione con la Finlandia RU 2013
2. I numeri (i) e (v) della lettera c del paragrafo 4 del Protocollo della Convenzione vengono abrogati e sostituiti dai numeri seguenti: «(i) identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; (v) indica, sempre che le siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.»
Art. II 1. I Governi dei due Stati contraenti si notificano reciprocamente per via diploma- tica l’adempimento delle condizioni costituzionali necessarie all’entrata in vigore del presente Protocollo. 2. Il presente Protocollo, che costituisce parte integrante della Convenzione e del Protocollo, entra in vigore trenta giorni dopo la data dell’ultima notificazione di cui al paragrafo 1 e le sue disposizioni sono applicabili in entrambi gli Stati contraenti dalla data dell’entrata in vigore del Protocollo firmato il 22 settembre 2009 a Hel- sinki.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri Governi, hanno fir- mato il presente Protocollo.
Fatto in doppio esemplare a Helsinki, il 18 settembre 2012, in lingua tedesca, finlan- dese e inglese. In caso di divergenze d’interpretazione prevarrà il testo inglese.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica di Finlandia: Maurice Darier Lasse Arvela