AS 2013 3977
AS 2013 3977
Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM)
Modifica del 6 novembre 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 novembre 20031 sul bestiame da macello è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 21 capoverso 2, 22 capoverso 4, 49, 51 capoverso 1 e 177 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura,
Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAG», «quota del contin- gente doganale» è sostituito con «quota del contingente» e «avente diritto a quote del contingente doganale» è sostituito con «avente diritto a quote del contingente».
Art. 2 cpv. 2 lett. e ed f
2 Sono eccettuati dal capoverso 1:
e. le macellazioni eseguite su mandato dei produttori in vista della commercia- lizzazione diretta; f. Abrogata
Art. 5 cpv. 1 1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) disciplina, sulla base dei criteri di cui all’articolo 4, i sistemi di valutazione e di classificazione.
Art. 6 cpv. 1 1 L’organizzazione incaricata secondo l’articolo 26 capoverso 1 lettera b designa, per ogni anno civile, i mercati pubblici per gli animali della specie bovina a partire
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da 161 giorni d’età e per gli animali della specie ovina. La designazione avviene d’intesa con i Cantoni e le organizzazioni contadine e necessita del consenso dell’UFAG.
Art. 11 cpv. 1 1 I titolari di quote del contingente secondo l’articolo 21 soggiacciono all’obbligo di ritiro conformemente alla loro quota per il 10 per cento degli animali non acquistati all’asta su mercati pubblici sorvegliati.
Art. 12 cpv. 1 1 L’organizzazione incaricata può obbligare i titolari di quote del contingente a depositare una garanzia per lo sgombero del mercato, qualora sussistano dubbi sulla loro solvibilità.
Art. 14 cpv. 2 2 Il contingente doganale parziale «altro» comprende le seguenti categorie di carne e di prodotti carnei (CC): a. CC n. 5.71: carne e frattaglie di animali della specie bovina senza muscoli di manzo preparati; b. CC n. 5.72: muscoli di manzo preparati; per muscoli di manzo preparati si intendono le anche, le sotto-fese e i magatelli (pesci) preparati; c. CC n. 5.73: carne e frattaglie di animali della specie equina; d. CC n. 5.74: carne e frattaglie di animali della specie ovina; e. CC n. 5.75: carne e frattaglie di animali della specie caprina; f. CC n. 5.76: frattaglie di animali della specie suina; g. CC n. 5.77: pâté, terrine, granulato di carne e frattaglie alimentari di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina per l’industria di conserve di alimenti per animali e per la fabbricazione di gelatina.
Art. 17 cpv. 1 e 2 1I contingenti doganali parziali 5.1–5.6, 6.1–6.3 nonché i quantitativi d’impor- tazione stabiliti dall’UFAG secondo l’articolo 16 delle categorie di carne e di pro- dotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all’asta nella misura del 100 per cento. 2 I quantitativi d’importazione seguenti stabiliti dall’UFAG secondo l’articolo 16 sono venduti all’asta come segue: a. i quantitativi d’importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.72, 5.73 e 5.75: nella misura del 60 per cento; b. i quantitativi d’importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.74: nella misura del 50 per cento.
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Art. 20 cpv. 3 3 Per le persone che nel secondo anno precedente il corrispondente periodo di con- tingentamento non avevano diritto a quote del contingente, la garanzia corrisponde alla media del prezzo di aggiudicazione determinante del corrispondente periodo di contingentamento. Il prezzo di aggiudicazione determinante corrisponde al totale dei prezzi di aggiudicazione fissati nelle decisioni.
Titolo prima dell’articolo 21 Sezione 3: Assegnazione delle quote del contingente in base al numero di animali acquistati all’asta su mercati pubblici sorvegliati
Art. 21 Assegnazione in base al numero di animali acquistati all’asta
1 Le quote del contingente sui quantitativi d’importazione stabiliti dall’UFAG
secondo l’articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.74 sono assegnate nella misura del 10 per cento in base al numero di animali acquistati all’asta su mercati pubblici sorvegliati.
2 L’UFAG assegna le quote del contingente secondo la quota sul numero totale di
animali acquistati all’asta fatti valere in modo legittimo. Le quote sono assegnate in percentuale. Per l’assegnazione è necessario un permesso generale d’importazione (PGI) secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 26 ottobre 20113 sulle importazioni agricole. 3 Per periodo di calcolo s’intende il periodo dal 18° (1° luglio) al 7° mese (30 giu- gno) precedenti il corrispondente periodo di contingentamento.
Art. 22 Computabilità degli animali acquistati all’asta
1 Sono computabili:
a. per la categoria di carne e di prodotti carnei 5.71: gli animali della specie bovina a partire da 161 giorni d’età acquistati all’asta su mercati pubblici sorvegliati; b. per la categoria di carne e di prodotti carnei 5.74: gli animali della specie ovina acquistati all’asta su mercati pubblici sorvegliati.
2 Un animale può essere fatto valere una sola volta come acquistato all’asta.
Art. 23 Domande per l’ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali acquistati all’asta Le domande per l’ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali acquistati all’asta devono essere presentate all’UFAG, utilizzando l’apposito modulo, entro il 15 agosto precedente l’inizio del periodo di contingentamento.
3 RS 916.01
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Titolo prima dell’articolo 24 Sezione 3a: Assegnazione delle quote del contingente in base al numero di animali macellati
Art. 24 Assegnazione in base al numero di animali macellati
1 Le quote del contingente sui quantitativi d’importazione stabiliti dall’UFAG
secondo l’articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71–5.75 sono assegnate nella misura del 40 per cento in base al numero di animali macellati secondo l’articolo 24a. 2 L’avente diritto a quote del contingente è il macello secondo l’articolo 6 lettera o numero 3 dell’ordinanza del 27 giugno 19954 sulle epizoozie. 3 Il macello può cedere il suo diritto a detentori di animali secondo l’articolo 11a dell’ordinanza del 7 dicembre 19985 sulla terminologia agricola, ad aziende che commerciano bestiame nonché ad aziende dedite alla trasformazione e al commercio della carne. 4 Per l’assegnazione delle quote del contingente gli animali macellati sono computati soltanto se al momento della notifica della macellazione alla banca dati sul traffico di animali il macello ha indicato il suo numero BDTA o il numero BDTA del bene- ficiario della cessione.
5 L’UFAG assegna le quote del contingente secondo la quota sul numero totale di
animali macellati fatti valere in modo legittimo. Le quote sono assegnate in percen- tuale. Per l’assegnazione è necessario un PGI. 6 Per periodo di calcolo s’intende il periodo dal 18° (1° luglio) al 7° mese (30 giu- gno) precedenti il corrispondente periodo di contingentamento. 7 Per il calcolo delle quote del contingente sono determinanti le informazioni conte- nute nella banca dati sul traffico di animali il 31 agosto precedente l’inizio del periodo di contingentamento e i numeri BDTA registrati a tale data.
Art. 24a Animali macellati Per le categorie di carne e di prodotti carnei 5.71–5.75 vale il numero di animali macellati della rispettiva specie animale secondo l’articolo 14 capoverso 2.
Art. 24b Domande per l’ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali macellati
1 Nella domanda per l’ottenimento di quote del contingente in base al numero di
animali macellati vanno indicati il numero di PGI e il numero BDTA di cui
4 RS 916.401 5 RS 910.91
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all’articolo 2 lettera e rispettivamente all’articolo 21 capoverso 5 dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20116. 2 Le domande devono essere presentate mediante il portale Internet Agate entro il 31 agosto precedente l’inizio del periodo di contingentamento. 3 Per l’assegnazione delle quote del contingente sono determinanti i numeri di PGI registrati al 31 agosto precedente l’inizio del periodo di contingentamento.
Art. 25 cpv. 1 1 La ripartizione delle quote del contingente per i seguenti prodotti dei contingenti doganali n. 05 e 06 non è disciplinata: a. pâté e terrine delle voci di tariffa 1602.2071, 1602.4910, 1602.5091, 1602.9011; b. granulato di carne, farina, polvere e simili delle voci di tariffa 0210.1991, 0210.2010, 0210.9911, 0210.9912, 0210.9961, 0210.9971, 0210.9981, 1602.2071, 1602.3110, 1602.3210, 1602.3910, 1602.4191, 1602.4210, 1602.4910, 1602.5091, 1602.9011.
Art. 26 cpv. 1 lett. a
1 L’UFAG delega i seguenti compiti a una o più organizzazioni private:
a. la classificazione della qualità degli animali macellati delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina nonché degli animali vivi delle specie bovina e ovina sui mercati pubblici sorvegliati;
Art. 30 Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 6 novembre 2013 1 Per il periodo di contingentamento 2015, al fine dell’assegnazione secondo l’arti- colo 22 capoverso 1 lettera a sono computabili tutti gli animali della specie bovina acquistati all’asta su mercati pubblici sorvegliati.
2 Per il periodo di contingentamento 2015, al fine dell’assegnazione secondo
l’articolo 24 vale, quale periodo di calcolo, il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2014. Per l’assegnazione gli animali macellati sono computati, se al momento della notifica della macellazione alla banca dati sul traffico di animali il macello ha indicato il suo numero BDTA o il numero BDTA del beneficiario della cessione secondo l’articolo 24 capoverso 3.
6 RS 916.404.1
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II 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014. 2 Gli articoli 2 capoverso 2 lettere e ed f, nonché 6 capoverso 1 entrano in vigore il 1° luglio 2014. 3 Gli articoli 14 capoverso 2, 17 capoversi 1 e 2, nonché 21–24a entrano in vigore il 1° gennaio 2015.
6 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova