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AS 2013 3993

AS 2013 3993

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)

Modifica del 23 ottobre 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 giugno 20081 sul sostegno del prezzo del latte è modificata come segue:

Art. 1 Supplemento per il latte trasformato in formaggio 1 Il supplemento per il latte vaccino, di pecora e di capra trasformato in formaggio è di 15 centesimi per ogni chilogrammo di latte.

2 È versato ai produttori se il latte è trasformato in:

a. formaggio che:

1. adempie i requisiti del formaggio stabiliti dal Dipartimento federale

dell’interno (DFI) nelle disposizioni d’esecuzione nel settore delle der- rate alimentari di origine animale in virtù dell’ordinanza del 23 novem- bre 20052 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, e

2. presenta un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg;

b. formaggio bianco quale materia prima per Glarner Schabziger; o c. Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse o Bloderkäse. 3 Non è versato alcun supplemento per il latte trasformato in quark o in gelatina di formaggio fresco. 4 Se in un’azienda di trasformazione il tenore in grasso dell’intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseifica- zione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il coeffi- ciente che figura nell’allegato.

Art. 2 cpv. 1 1 Per il latte proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati la Confede- razione versa ai produttori un ulteriore supplemento di 3 centesimi per ogni chilo- grammo di latte trasformato in formaggio qualora:

2013-0236 3993

O sul sostegno del prezzo del latte RU 2013

a. sia trasformato in formaggio di uno dei seguenti gradi di consistenza secondo le disposizioni emanate dal DFI nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell’ordinanza del 23 novembre 20053 sulle der- rate alimentari e gli oggetti d’uso:

1. pasta extradura,

2. pasta dura,

3. pasta semidura,

4. pasta molle, se il formaggio è registrato dall’Ufficio federale dell’agri-

coltura (UFAG) come denominazione di origine protetta (DOP) e l’elenco degli obblighi prescrive un foraggiamento del bestiame da latte senza insilati; e b. il formaggio presenti un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno

Art. 4 Periodo dei supplementi I supplementi sono versati per il periodo dal 1° novembre dell’anno precedente al 31 ottobre dell’anno in corso.

Art. 4a Domande presentate tardivamente

1 Non è versato alcun supplemento per domande presentate dopo il 15 dicembre

dell’anno in corso. 2 Per domande dei commercianti diretti secondo l’articolo 10 capoverso 2 presentate dopo il 15 febbraio dell’anno seguente non è versato alcun supplemento.

Art. 5 Versamento dei supplementi

1 L’UFAG decide sulle domande.

2 L’UFAG versa i supplementi.

Art. 11 Conservazione dei dati Il valorizzatore e il commerciante diretto conservano per almeno cinque anni le regi- strazioni, i rapporti e i giustificativi inerenti ai supplementi che sono necessari all’ispezione.

Art. 12, rubrica Compiti del servizio d’amministrazione

Art. 14 cpv. 3 Abrogato

3 RS 817.02

O sul sostegno del prezzo del latte RU 2013

II L’allegato è modificato come segue:

Rimando agli articoli dell’ordinanza (art. 1 cpv. 4 e 2 cpv. 2)

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

23 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

O sul sostegno del prezzo del latte RU 2013

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