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AS 2013 3999

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Modifica del 23 ottobre 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20111 è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 2 2 Alla macellazione di animali delle specie caprina e ovina, il macello deve notifi- care al gestore i dati di cui all’allegato 1 numero 4 entro tre giorni lavorativi.

Art. 10 Dati concernenti animali della specie bovina per l’esecuzione della legislazione sull’agricoltura 1 Ogni anno il gestore deve calcolare o determinare i dati seguenti in base alle indi- cazioni dell’UFAG sulla base dei dati di cui all’articolo 5 e memorizzarli nella banca dati: a. gli effettivi di animali della specie bovina e di bufali per ogni azienda deten- trice di animali nelle aziende annuali, d’estivazione e con pascoli comuni- tari, calcolati secondo gli articoli 33 e 34 dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti (OPD), con un elenco dei singoli animali; b. gli effettivi di animali della specie bovina e di bufali per categoria e azienda detentrice di animali il 1° gennaio (giorno di riferimento per le aziende annuali) per le aziende annuali; c. gli effettivi di animali della specie bovina e di bufali per categoria e azienda detentrice di animali il 25 luglio (giorno di riferimento dell’estivazione) per le aziende d’estivazione e con pascoli comunitari; d. l’evoluzione dell’effettivo di animali della specie bovina e di bufali per cate- goria e azienda detentrice di animali durante i periodi di calcolo di cui agli articoli 33 e 34 OPD per le aziende annuali, le aziende d’estivazione e con pascoli comunitari. 2 Per aziende annuali si intendono le aziende di cui all’articolo 6 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulla terminologia agricola.

2013-2127 3999

O BDTA RU 2013

Art. 11 cpv. 2

2 Abrogato

Art. 21 cpv. 1 e 5–7 1 Il gestore invia, entro 15 giorni dal termine del rispettivo periodo di calcolo di cui all’articolo 33 OPD4, per via elettronica ai detentori di animali un elenco degli animali della specie bovina e dei bufali in loro possesso, comprese le indicazioni di cui all’articolo 10 lettere a e b, nonché i dati sul tipo di utilizzazione ai sensi del capoverso 3. 5 Garantisce che le aziende dedite alla trasformazione e al commercio della carne intenzionate a presentare una domanda di attribuzione di quote del contingente secondo l’articolo 24b dell’ordinanza del 26 novembre 20035 sul bestiame da macello (OBM) possano registrarsi nella BDTA e assegna loro un numero BDTA. Con la domanda devono essere notificati il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e la lingua per la corrispondenza.

6 Garantisce che le domande per l’ottenimento di quote del contingente secondo

l’articolo 24b OBM possano essere presentate alla BDTA mediante il portale Internet di Agate. 7 Per ciascun periodo di calcolo, per permesso generale d’importazione (PGI), rileva i seguenti dati e li trasmette all’UFAG entro il 7 settembre precedente l’inizio del periodo di contingentamento: a. il numero di animali macellati secondo l’articolo 24a OBM; b. il PGI dell’avente diritto a una quota di contingente secondo l’articolo 14 dell’ordinanza del 26 ottobre 20116 sulle importazioni agricole.

Art. 29a Disposizione transitoria della modifica del 23 ottobre 2013 Per la determinazione dei dati sugli animali di aziende annuali per il 2014 è determi- nante il periodo di calcolo dal 1° maggio 2013 al 30 aprile 2014. Il giorno di riferi- mento è il 2 maggio 2014.

4 RS 910.13; RU 2013 ... 5 RS 916.341 6 RS 916.01

4000

O BDTA RU 2013

II L’allegato 1 è modificato come segue:

N. 1 lett. e n. 7

1. Dati per animali della specie bovina

Per animali della specie bovina devono essere notificati i seguenti dati: e. alla macellazione di un animale:

7. numero BDTA del richiedente, se la macellazione deve essere fatta

valere nell’ambito di una domanda per l’ottenimento di quote del con- tingente di cui all’articolo 24b dell’ordinanza del 26 novembre 20037 sul bestiame da macello.

N. 3 lett. j n. 5

3. Dati per gli equidi

Per gli equidi devono essere notificati i seguenti dati: j. alla macellazione di un animale:

5. numero BDTA del richiedente, se la macellazione deve essere fatta

valere nell’ambito di una domanda per l’ottenimento di quote del con- tingente di cui all’articolo 24b dell’ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello.

N. 4

4. Dati per animali delle specie caprina e ovina

Alla macellazione di animali della specie caprina od ovina devono essere notificati i seguenti dati: a. numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale, b. numero BDTA dell’azienda di provenienza, c. specie di animali, d. numero di animali, e. data di macellazione, f. data della notifica; g. numero BDTA del richiedente, se la macellazione deve essere fatta valere nell’ambito di una domanda per l’ottenimento di quote del contingente di cui all’articolo 24b dell’ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello.

7 RS 916.341

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O BDTA RU 2013

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

23 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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