AS 2013 4031
Accordo recante modifica dell'Accordo del 29 gennaio 2010 relativo al Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein
Traduzione1
Accordo recante modifica dell’Accordo del 29 gennaio 2010 relativo al Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein
Concluso l’11 luglio 2013 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° dicembre 2013
Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein, al fine di garantire l’esecuzione del Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 L’Accordo del 29 gennaio 20102 relativo al Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein è modificato come segue:
Art.1 par. 2 2) La pertinente legislazione federale svizzera in materia di tasse ecologiche è menzionata nell’Allegato I del presente Accordo. L’Allegato II elenca la legisla- zione federale svizzera direttamente applicabile nel Liechtenstein in relazione alle tasse ecologiche. La Svizzera comunica al Liechtenstein per via diplomatica le modifiche della legislazione federale svizzera menzionata negli allegati.
Art. 2 par. 2 2) Le autorità competenti del Liechtenstein eseguono la legislazione in analogia alle competenze delle corrispondenti autorità dei Cantoni svizzeri, nonché le disposizioni sulla ripartizione e sull’utilizzo dei proventi sia nel campo della tassa sul CO2 sia in quello delle sanzioni per la riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili.
1 Dal testo originale tedesco (AS 2013 4031).
2 RS 0.641.751.411
2013-1498 4031
Tasse ecologiche. Acc. con il Liechtenstein RU 2013
Art. 4 par. 1 1) I proventi delle tasse per il finanziamento di provvedimenti ambientali incassate sui territori dei due Stati contraenti e alla frontiera doganale sono versati in una cassa comune istituita dalla Confederazione svizzera.
Art. 5 par. 1 1) I proventi delle tasse ecologiche d’incentivazione incassati sui territori dei due Stati contraenti e alla frontiera doganale sono versati in una cassa comune istituita dalla Confederazione svizzera.
Art. 6 par. 1 e 2 1) I proventi della tassa sul CO2 incassati nei territori dei due Stati contraenti e alla frontiera doganale sono versati in una cassa comune istituita dalla Confederazione svizzera. 2) Il Liechtenstein riceve ogni anno dalla cassa comune la quota calcolata secondo la formula che figura nell’Allegato III al presente Accordo. Eventuali differenze in base ai conteggi finali disponibili solo dopo la chiusura dei conti relativi all’anno di riscossione sono compensate con la quota dell’anno successivo.
Art. 7 Trasferimento a titolo compensativo di diritti statali di emissione per il periodo 2008–2012 1) Le autorità federali svizzere competenti attribuiscono diritti di emissione svizzeri alle imprese del Liechtenstein esentate dalla tassa sul CO2 nel periodo 2008–2012. I relativi emolumenti e condizioni sono retti dalla pertinente legislazione federale svizzera. 2) Le autorità federali svizzere competenti registrano tutte le operazioni connesse con l’attribuzione di diritti di emissione svizzeri a imprese del Liechtenstein nonché la restituzione alle autorità federali dei diritti di emissione e dei certificati esteri. Tra le competenti autorità del Liechtenstein e le competenti autorità federali svizzere si procede ad un trasferimento a titolo compensativo dei diritti statali di emissione (Assigned Amount Units, AAU), qualora alla fine del periodo 2008–2012 risulti che le emissioni totali delle imprese del Liechtenstein esentate dalla tassa sul CO2 per questo periodo differiscano dal totale dei diritti di emissione che la Svizzera ha attribuito loro.
Inserire dopo l’articolo 7
Art. 7a Certificati di riduzione delle emissioni e pagamento di sanzioni nel periodo 2013–2020 1) Nei casi in cui è prevista la consegna di certificati di riduzione delle emissioni per ottemperare parzialmente all’obbligo assunto nei confronti delle competenti autorità federali svizzere di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o per compensare una sanzione in caso di mancata osservanza di tale obbligo, le imprese
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del Liechtenstein consegnano alle competenti autorità svizzere il numero necessario di certificati di riduzione delle emissioni. 2) Al termine del periodo 2013–2020 le competenti autorità federali svizzere trasferiscono alle competenti autorità del Liechtenstein tutti i certificati di riduzione delle emissioni che sono stati loro consegnati dalle imprese del Liechtenstein nel periodo 2013–2020 in parziale adempimento dell’obbligo di riduzione delle emis- sioni di gas a effetto serra o per compensare una sanzione in caso di mancata ottem- peranza a simile obbligo. 3) I certificati di riduzione delle emissioni corrispondono ad accrediti di emissioni secondo il diritto del Liechtenstein. 4) In caso di sanzione le imprese del Liechtenstein trasferiscono il relativo importo alle competenti autorità federali svizzere. 5) Al temine del periodo 2013–2020 le competenti autorità federali svizzere trasfe- riscono alle competenti autorità del Liechtenstein eventuali sanzioni che sono state corrisposte da imprese del Liechtenstein nell’ambito della tassa sul CO2.
Art. 7b Conferme di riduzione delle emissioni nel Liechtenstein per il periodo 2013–2020 Le imprese del Liechtenstein che si sono impegnate a ridurre le emissioni a effetto serra nel periodo 2013–2020 possono, analogamente alla corrispondente procedura per le imprese in Svizzera, richiedere alle competenti autorità federali svizzere conferme di ulteriori riduzioni delle emissioni.
Art. 8 Esercenti di impianti secondo la legge del Liechtenstein sullo scambio di quote di emissioni Le imprese del Liechtenstein le cui attività rientrano nel campo d’applicazione della legge del Liechtenstein sullo scambio di quote di emissioni (Emissionshandels- gesetz) non possono assumere nei confronti delle competenti autorità federali sviz- zere impegni volti a limitare le loro emissioni di CO2. Se queste imprese forniscono le prove necessarie e presentano un attestato delle competenti autorità del Liech- tenstein a conferma del fatto che le loro attività sono soggette all’obbligo di auto- rizzazione secondo la legge del Liechtenstein sullo scambio di quote di emissioni, l’Amministrazione federale delle dogane rimborsa loro le tasse che hanno già versato.
Inserire dopo l’articolo 8
Art. 8a Obbligo di compensazione per carburanti 1) Il Liechtenstein garantisce alla Svizzera l’adozione di misure i cui effetti corri- spondano alle disposizioni in Svizzera per la compensazione di emissioni a effetto serra prodotte dall’utilizzazione a scopo energetico di carburanti fossili.
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2) Quale base per il calcolo della quantità di emissioni di gas a effetto serra da compensare nel Liechtenstein sono prese in considerazione le emissioni di gas a effetto serra generate dalle quantità di carburanti fossili vendute nel Liechtenstein. 3) Nel calcolo delle quantità di emissioni di gas a effetto serra da compensare in Svizzera le competenti autorità federali svizzere tengono conto delle quantità di carburanti determinate secondo il capoverso 2.
Art. 2 Gli Allegati sono modificati come segue:
Allegato I Allegato I (Pertinente legislazione federale svizzera)
Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge sulla prote- zione dell’ambiente, LPAmb; RS 814.01), articolo 32e capoversi 1 e 2, articolo 35a capoversi 1‒8, articolo 35b capoversi 1‒4, articolo 35bbis capoversi 1‒5, arti- colo 35c, articolo 54, articolo 61 capoverso 1 lettera i e capoversi 2 e 3, articolo 61a e articolo 62 capoverso 2. Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (legge sul CO2; RS 641.71), articolo 1, articolo 2 capoversi 1 e 2, articolo 3 capoverso 1, articolo 7 capoverso 1, articolo 10 capoverso 1, articoli 11‒13, articoli 29 e 30, articolo 31 capoversi 1–3, 5 e 6, articolo 32 capoverso 1, articolo 33, articolo 36 capoverso 3, articolo 38, articoli 42–45, articolo 49. Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTarSi; RS 814.681), articolo 1 lettera a, articolo 2, articolo 3 capoverso 1 lettere b–c, capoversi 2 e 3, articoli 4‒8 e articolo 17 capoverso 1. Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS 814.018), articoli 1−3, articolo 4 capoversi 1, 2 lettera b e 4, articoli 6−9b, articolo 9c capoverso 1, articoli 9d–9h, articoli 10–22b e allegati 1–3. Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d’incentivazione sull’olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (OHEL; RS 814.019), articolo 1, articolo 2 capoverso 1 e articoli 3 e 3a. Ordinanza del 15 ottobre 2003 concernente la tassa d’incentivazione sulla benzina e sull’olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (OBDZ; RS 814.020), articolo 1, articolo 2 capoverso 1 e articoli 3 e 4. Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2; RS 641.711), articolo 1, articolo 2 lettere a–b, articolo 4, articoli 12 e 13, articoli 17–36, articoli 66–70, articoli 72–78, articolo 79 lettere a–c ed e–g, arti- coli 86–95, articolo 96 capoversi 1 e 2 lettera c, articoli 97–103, articoli 124–127, articolo 130 capoversi 1–3 e 6, articolo 133, articolo 134 capoverso 1 lettere a–b
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numero 2, lettere c–d, capoverso 2, articolo 135 lettere b–e, articolo 139, arti- colo 141, articolo 144 nonché allegati 1, 2, 4, 7, 10 e 11.
Allegato II Allegato II (Legislazione federale svizzera direttamente applicabile)
Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32). Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0). Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1), articolo 2 capoverso 1, articoli 3, 4, 6 e allegato 1 numero 32. Ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’ambiente (OE-UFAM; RS 814.014), articoli 1−9. Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV; RS 741.511). Ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (RS 172.041.0), articolo 13. Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2), allegato 5.
Allegato III Allegato III (Formule di calcolo concernenti la tassa sul CO2)
La quota spettante al Liechtenstein della cassa comune istituita conformemente all’articolo 6 capoverso 1 del presente Accordo è calcolata applicando la formula: X FLi E FL i 1 ASi VK CHi B RückFLi
VKCH i è calcolata applicando la formula:
E FL i 1 VK CHi * VAi E FL i 1 E CH i 1
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Spiegazione delle abbreviazioni i anno XFL i quota in franchi svizzeri della cassa comune di cui all’articolo 6 capo- verso 1 spettante al Liechtenstein per l’anno i ECHi emissioni di CO2 della Svizzera nell’anno i in tonnellate, secondo la statistica sul CO2 (valori non adeguati alle variazioni climatiche) EFLi emissioni di CO2 del Liechtenstein nell’anno i risultanti dal consumo di combustibili fossili in tonnellate, secondo l’inventario dei gas a effetto serra BRück FL i importo complessivo (in franchi svizzeri e per l’anno i) dei rimborsi alle imprese esentate del Liechtenstein e agli esercenti degli impianti secondo la legge sullo scambio di quote di emissioni VKCH i quota del Liechtenstein in franchi svizzeri dei costi amministrativi sostenuti dalla Svizzera nell’anno i ASi aliquota della tassa nell’anno i in franchi svizzeri/tonnellata di emis- sioni di CO2 VAi indennizzo dell’onere assunto dalle autorità esecutive svizzere nell’anno i secondo l’articolo 30 dell’ordinanza svizzera sul CO2 nella versione dell’8 giugno 2007, (RU 2007 2915).
L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e l’Amt für Umwelt (AU) si comunicano reciprocamente i valori concreti per ogni anno entro il 15 aprile dell’anno succes- sivo.
Art. 3 Il presente Accordo entra in vigore non appena le parti si saranno comunicate la conclusione delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.
In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Berna, in due esemplari in lingua tedesca, l’11 luglio 2013.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo del Principato del Liechtenstein: Rita Adam Doris Frick
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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