AS 2013 4109
Ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico)
Ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico)
Modifica del 13 novembre 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Il CNL economia domestica del 20 ottobre 20101 è modificato come segue:
Art. 5 cpv. 1
1 Il
salario minimo lordo, senza indennità per vacanze e giorni festivi pagati, ammonta a: Franchi all’ora
a. per lavoratori non qualificati 18.55 b. per lavoratori non qualificati con almeno quattro anni di esperienza professionale nell’economia domestica 20.35 c. per lavoratori qualificati con AFC 22.40 d. per lavoratori qualificati con CFP 20.35
Art. 9 cpv. 2
2 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre
2016.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
13 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 221.215.329.4
2013-2681 4109
CNL personale domestico RU 2013