AS 2013 4143
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)
Modifica del 13 novembre 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 47 cpv. 2 2 Gli istituti di previdenza allestiscono e articolano il conto annuale conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 262 nella versione del 1° gennaio
2014. Tali raccomandazioni si applicano per analogia agli altri istituti attivi
nell’ambito della previdenza professionale.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
13 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 831.441.1 2 Indirizzo per l’ordinazione: Verlag SKV, Hans Huber-Strasse 4, Casella postale 687,
8027 Zurigo; www.verlagskv.ch.
2013-2102 4143
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. O RU 2013
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