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AS 2013 4371

Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa

Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

Modifica del 29 novembre 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 4 4 I mezzi finanziari sono considerati sufficienti se superano l’importo che autorizze- rebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 6 ottobre 20062 sulle prestazioni com- plementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC).

Art. 82 cpv. 6 e 7 6 Allo scopo di accertare il diritto al soggiorno, gli organi d’esecuzione dell’assi- curazione contro la disoccupazione comunicano spontaneamente alle autorità canto- nali degli stranieri il cognome, i nomi, la data di nascita, la nazionalità e l’indirizzo dei cittadini di Stati membri dell’UE o dell’AELS: a. che s’iscrivono a un ufficio del lavoro ai fini del collocamento durante il primo anno di soggiorno in Svizzera; b. cui è negato il diritto alle indennità di disoccupazione; c. per i quali non è riconosciuta l’idoneità al collocamento; d. il cui versamento delle indennità di disoccupazione termina. 7 Il capoverso 6 non si applica se gli interessati possiedono un permesso di domici- lio.

Art. 91a Disposizione transitoria concernente i contingenti autonomi per i cittadini della Croazia 1 Fino all’entrata in vigore del protocollo relativo all’estensione dell’accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia, la Confederazione dispone di contin- genti annuali supplementari per il rilascio di permessi di soggiorno di breve durata ai

Allegato 1 (art. 19 e 19a)

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui

all’articolo 19 sono stabiliti complessivamente a 5000: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2500 Zurigo 504 Sciaffusa 24 Berna 314 Appenzello Esterno 14 Lucerna 110 Appenzello Interno 4 Uri 9 San Gallo 153 Svitto 36 Grigioni 63 Obvaldo 10 Argovia 170 Nidvaldo 11 Turgovia 64 Glarona 11 Ticino 113 Zugo 46 Vaud 197 Friburgo 64 Vallese 82 Soletta 74 Neuchâtel 56 Basilea Città 104 Ginevra 166 Basilea Campagna 79 Giura 22 b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2500

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 30 novembre 20123 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui

all’articolo 19a sono stabiliti complessivamente a 3000: 1° gennaio–31 marzo 1° aprile–30 giugno 1° luglio–30 settembre 1° ottobre–31 dicembre

750 750 750 750

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 e sono liberati trimestralmente. 6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 30 novembre 2012 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo.

3 RU 2012 6943

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Ammissione, soggiorno e attività lucrativa. O RU 2013

Allegato 2 (art. 20 e 20a)

Contingenti dei permessi di dimora

1. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20 sono stabiliti complessivamente a 3500: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1750 Zurigo 353 Sciaffusa 17 Berna 220 Appenzello Esterno 10 Lucerna 77 Appenzello Interno 3 Uri 6 San Gallo 107 Svitto 25 Grigioni 44 Obvaldo 7 Argovia 119 Nidvaldo 8 Turgovia 45 Glarona 8 Ticino 79 Zugo 32 Vaud 138 Friburgo 45 Vallese 57 Soletta 52 Neuchâtel 39 Basilea Città 73 Ginevra 116 Basilea Campagna 55 Giura 15 b. Contingente a disposizione della Confederazione: 1750

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 30 novembre 20124 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b). 4. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 500: 1° gennaio–31 marzo 1° aprile–30 giugno 1° luglio–30 settembre 1° ottobre–31 dicembre

125 125 125 125

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 e sono liberati trimestralmente. 6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 30 novembre 2012 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo.

4 RU 2012 6943

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