Lexipedia

AS 2013 4537

Ordinanza sulle bandite federali

Ordinanza sulle bandite federali (OBAF)

Modifica del 20 novembre 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 30 settembre 19911 sulle bandite federali è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni In tutta l'ordinanza «Ufficio federale dell’ambiente (Ufficio federale)» e «Ufficio federale» sono sostituiti con «UFAM».

Art. 2 cpv. 3 3 L’inventario, parte integrante della presente ordinanza, non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU), bensì esclusivamente in forma elettro- nica sul sito Internet dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)2 (art. 5 della L del

18 giu. 20043 sulle pubblicazioni ufficiali).

Appendice 2 Abrogata

II

1. L’appendice 1 è modificata come segue:

Cifra 42

42. Bannalp-Walenstöcke, Cantoni di OW/NW

2. La modifica dell’inventario può essere consultata in forma elettronica sul sito Internet dell’UFAM4.

1 RS 922.31

2 www.bafu.admin.ch > Temi > Zone protette > Bandite di caccia > Descrizione

degli oggetti 3 RS 170.512

4 www.bafu.admin.ch > Temi > Zone protette > Bandite di caccia > Descrizione

degli oggetti

2013-2529 4537

Bandite federali. O RU 2013

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

20 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4538