AS 2013 4537
Ordinanza sulle bandite federali
Ordinanza sulle bandite federali (OBAF)
Modifica del 20 novembre 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 30 settembre 19911 sulle bandite federali è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni In tutta l'ordinanza «Ufficio federale dell’ambiente (Ufficio federale)» e «Ufficio federale» sono sostituiti con «UFAM».
Art. 2 cpv. 3 3 L’inventario, parte integrante della presente ordinanza, non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU), bensì esclusivamente in forma elettro- nica sul sito Internet dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)2 (art. 5 della L del
18 giu. 20043 sulle pubblicazioni ufficiali).
Appendice 2 Abrogata
II
1. L’appendice 1 è modificata come segue:
Cifra 42
42. Bannalp-Walenstöcke, Cantoni di OW/NW
2. La modifica dell’inventario può essere consultata in forma elettronica sul sito Internet dell’UFAM4.
1 RS 922.31
2 www.bafu.admin.ch > Temi > Zone protette > Bandite di caccia > Descrizione
degli oggetti 3 RS 170.512
4 www.bafu.admin.ch > Temi > Zone protette > Bandite di caccia > Descrizione
degli oggetti
2013-2529 4537
Bandite federali. O RU 2013
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
20 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
4538