Lexipedia

AS 2013 4547

Ordinanza sulle epizoozie

Correzione

Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Modifica del 12 maggio 2010 (RU 2010 2525; RS 916.401)

Art. 15e cpv. 1 lett. e

Invece di:

Art. 15e Obblighi di notifica 1 Il proprietario deve notificare al gestore della banca dati sul traffico di animali (art. 11 ordinanza BDTA del 23 novembre 20051 i seguenti eventi entro i seguenti termini: e. il cambiamento dello scopo d’utilizzazione da animale da reddito ad animale domestico: entro tre giorni;

Leggasi:

Art. 15e Obblighi di notifica 1 Il proprietario deve notificare al gestore della banca dati sul traffico di animali (art. 11 ordinanza BDTA del 23 novembre 20052 i seguenti eventi entro i seguenti termini: e. il cambiamento dello scopo d’utilizzazione da animale da reddito ad animale da compagnia: entro tre giorni;

10 dicembre 2013 Cancelleria federale