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AS 2013 4915

Ordinanza del DFI concernente lʼacqua potabile, lʼacqua sorgiva e lʼacqua minerale

Ordinanza del DFI concernente lʼacqua potabile, lʼacqua sorgiva e lʼacqua minerale

Modifica del 25 settembre 2013

Il Dipartimento federale dellʼinterno (DFI) ordina:

I Lʼordinanza del DFI del 23 novembre 20051 concernente lʼacqua potabile, lʼacqua sorgiva e lʼacqua minerale è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni 1 Nellʼarticolo 6 capoverso 1 «Ufficio federale della sanità pubblica» è sostituito con «Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria».

2 In tutta lʼordinanza «UFSP» è sostituito con «USAV».

Art. 2 Concerne soltanto il testo francese

Art. 3 cpv. 2, frase introduttiva e lett. b 2 È atta al consumo lʼacqua potabile che, nel luogo in cui è consegnata ai consuma- tori: b. soddisfa i requisiti per lʼacqua potabile stabiliti nellʼordinanza del 26 giugno

19952 sulle sostanze estranee e sui componenti; e

Art. 5 Informazioni Chiunque distribuisce acqua potabile attraverso un impianto per lʼapprovvigiona- mento dellʼacqua è tenuto a fornire almeno una volta allʼanno informazioni circo- stanziate sulla qualità di questʼacqua.

2012-1965 4915

Acqua potabile, acqua sorgiva e acqua minerale. O del DFI RU 2013

Art. 6, rubrica e cpv. 1 e 3 Impianti, mezzi, procedimenti e analisi dellʼacqua potabile

1 Un impianto per lʼapprovvigionamento dellʼacqua è un impianto di captazione,

trattamento, adduzione, accumulazione o distribuzione di acqua potabile. 3 Gli impianti, gli apparecchi e le installazioni per lʼapprovvigionamento dellʼacqua devono essere costruiti, ampliati o modificati secondo le regole riconosciute della tecnica. Il proprietario è obbligato a farli regolarmente sorvegliare e sottoporre a manutenzione da parte di persone appositamente istruite. Questʼultimo effettua periodicamente unʼanalisi dei pericoli per le risorse idriche, tenendo conto delle esigenze legate alle zone di protezione delle acque sotterranee definite nella legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque.

Art. 11 cpv. 2

2 Una sorgente è unʼacqua sotterranea specifica, definibile da un punto di vista

idrogeologico.

Art. 13 cpv. 2, lett. a e cbis, nonché 3

2 In deroga al capoverso 1 sono permessi:

a. la decantazione e la filtrazione, eventualmente dopo arieggiamento con aria igienicamente ineccepibile o con aria arricchita di ozono, per eliminare o ridurre componenti indesiderate, nella misura in cui questo trattamento non modifichi le componenti essenziali dellʼacqua minerale naturale; cbis. il trattamento con allumina attivata per eliminare o ridurre i fluoruri;

3 Abrogato

Art. 15 cpv. 8 e 9 8 La caratterizzazione dellʼacqua che è stata sottoposta ad un trattamento di elimina- zione dei fluoruri contiene, accanto alla dichiarazione relativa alla composizione chimica, la menzione «acqua sottoposta a una tecnica di adsorbimento autorizzata» o «acqua parzialmente defluorizzata». 9 La caratterizzazione dellʼacqua che è stata sottoposta ad un trattamento con aria arricchita di ozono contiene, accanto alla dichiarazione relativa alla composizione chimica, la menzione «acqua sottoposta a una tecnica di ossidazione autorizzata allʼaria arricchita di ozono» o «acqua trattata con ozono».

Art. 25a Disposizioni transitorie della modifica del 25 novembre 2013 1 Le acque potabili, le acque sorgive, le acque minerali naturali, le acque minerali artificiali e le acque gasate non conformi alle disposizioni della modifica del

3 RS 814.20

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Acqua potabile, acqua sorgiva e acqua minerale. O del DFI RU 2013

25 novembre 2013 della presente ordinanza possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2015. 2 Esse possono essere consegnate ai consumatori secondo il diritto anteriore fino a esaurimento delle scorte.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

25 novembre 2013 Dipartimento federale dellʼinterno: Alain Berset

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Acqua potabile, acqua sorgiva e acqua minerale. O del DFI RU 2013

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