AS 2013 5347
AS 2013 5347
Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1)
Modifica del 13 dicembre 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 1 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:
Art. 3 Trasmissione e notificazione di decisioni (art. 13 cpv. 3 e 5 LAsi)
La notificazione è comunicata senza indugio al procuratore e, se tecnicamente possibile, anche per telefax. Inoltre è fatto riferimento all’articolo 13 capoverso 3 o all’articolo 13 capoverso 5 LAsi, secondo cui la notificazione è fatta personalmente al richiedente l’asilo.
Art. 4 Abrogato
Art. 7 cpv. 4 4 L’autorità cantonale comunica senza indugio all’Ufficio federale della migrazione (UFM) o al Tribunale amministrativo federale nonché al minorenne la nomina della persona di fiducia e tutte le misure tutorie.
Art. 7c, rubrica e cpv. 1 Emolumenti per domande di riesame e domande multiple
1 L’emolumento per procedure giusta gli articoli 111b e 111c LAsi ammonta a
600 franchi.
Art. 20 Colloquio preliminare consultivo 1 Il colloquio preliminare consultivo è svolto nell’ambito dell’interrogatorio somma- rio di cui all’articolo 26 capoverso 2 LAsi.
1 RS 142.311
2013-1205 5347
Ordinanza 1 sull’asilo RU 2013
2 Se l’interrogatorio sommario è sostituito dall’audizione secondo l’articolo 29 LAsi, il colloquio preliminare consultivo è svolto immediatamente prima dell’audizione.
Art. 20a Accertamento medico 1 L’UFM informa il richiedente l’asilo in merito alla normativa applicabile nel caso in cui faccia valere problemi di salute rilevanti per la procedura d’asilo e di allonta- namento.
2 In collaborazione con l’Ufficio federale della sanità pubblica, l’UFM emana le
necessarie istruzioni sulla delimitazione dell’accertamento medico secondo l’arti- colo 26bis capoverso 2 LAsi rispetto alle misure sanitarie di confine fondandosi sulla legge del 18 dicembre 19702 sulle epidemie.
Art. 28, rubrica Parere dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
Abrogato
Art. 28b, rubrica Collaborazione all’accertamento dei fatti
Art. 29 Abrogato
Art. 29a, rubrica Esame della competenza secondo Dublino
Art. 38 Abrogato
2 RS 818.101
Ordinanza 1 sull’asilo RU 2013
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2014.
13 dicembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
Ordinanza 1 sull’asilo RU 2013