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AS 2013 5347

AS 2013 5347

Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1)

Modifica del 13 dicembre 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 1 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:

Art. 3 Trasmissione e notificazione di decisioni (art. 13 cpv. 3 e 5 LAsi)

La notificazione è comunicata senza indugio al procuratore e, se tecnicamente possibile, anche per telefax. Inoltre è fatto riferimento all’articolo 13 capoverso 3 o all’articolo 13 capoverso 5 LAsi, secondo cui la notificazione è fatta personalmente al richiedente l’asilo.

Art. 4 Abrogato

Art. 7 cpv. 4 4 L’autorità cantonale comunica senza indugio all’Ufficio federale della migrazione (UFM) o al Tribunale amministrativo federale nonché al minorenne la nomina della persona di fiducia e tutte le misure tutorie.

Art. 7c, rubrica e cpv. 1 Emolumenti per domande di riesame e domande multiple

1 L’emolumento per procedure giusta gli articoli 111b e 111c LAsi ammonta a

600 franchi.

Art. 20 Colloquio preliminare consultivo 1 Il colloquio preliminare consultivo è svolto nell’ambito dell’interrogatorio somma- rio di cui all’articolo 26 capoverso 2 LAsi.

1 RS 142.311

2013-1205 5347

Ordinanza 1 sull’asilo RU 2013

2 Se l’interrogatorio sommario è sostituito dall’audizione secondo l’articolo 29 LAsi, il colloquio preliminare consultivo è svolto immediatamente prima dell’audizione.

Art. 20a Accertamento medico 1 L’UFM informa il richiedente l’asilo in merito alla normativa applicabile nel caso in cui faccia valere problemi di salute rilevanti per la procedura d’asilo e di allonta- namento.

2 In collaborazione con l’Ufficio federale della sanità pubblica, l’UFM emana le

necessarie istruzioni sulla delimitazione dell’accertamento medico secondo l’arti- colo 26bis capoverso 2 LAsi rispetto alle misure sanitarie di confine fondandosi sulla legge del 18 dicembre 19702 sulle epidemie.

Art. 28, rubrica Parere dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

Abrogato

Art. 28b, rubrica Collaborazione all’accertamento dei fatti

Art. 29 Abrogato

Art. 29a, rubrica Esame della competenza secondo Dublino

Art. 38 Abrogato

2 RS 818.101

Ordinanza 1 sull’asilo RU 2013

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2014.

13 dicembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Ordinanza 1 sull’asilo RU 2013

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