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AS 2013 5475

Ordinanza del DFI sul collegamento di dati statistici

Ordinanza del DFI sul collegamento di dati statistici (Ordinanza sul collegamento di dati)

del 17 dicembre 2013

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 14 dell’ordinanza del 30 giugno 19931 sulle rilevazioni statistiche, ordina:

Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina l’organizzazione, lo svolgimento, la protezione e la sicurezza dei dati nel collegamento di dati statistici effettuati dall’Ufficio federale di statistica (UST), nonché le condizioni e l’organizzazione del coinvolgimento di terzi nel processo di collegamento. 2 Essa disciplina inoltre i requisiti posti ai servizi statistici cantonali e comunali coinvolti.

Art. 2 Organizzazione e svolgimento del collegamento di dati 1 La realizzazione di collegamenti di dati presso l’UST presuppone una domanda di collegamento scritta e motivata, indirizzata alla direzione dell’UST. 2 La domanda di collegamento è esaminata dalle sezioni interessate, dal servizio di metodologia statistica e dal servizio giuridico dell’UST, che ne valutano la fattibilità tecnica, metodologica e giuridica, nonché la validità. 3 La direzione dell’UST decide in merito all’ammissibilità e alla realizzazione di collegamenti di dati. 4 La gestione e l’emissione delle chiavi di collegamento necessarie per realizzare collegamenti di dati e la vigilanza sui collegamenti di dati spettano allo Stato mag- giore di direzione.

Art. 3 Protezione e sicurezza dei dati

1 Le chiavi di collegamento necessarie per realizzare collegamenti di dati sono

conservate in modo centralizzato e particolarmente protetto. 2 Per lʼutilizzo di una chiave di collegamento è necessaria un’autorizzazione scritta della direzione dell’UST. 3 Le chiavi di collegamento sono rilasciate dallo Stato maggiore di direzione alle singole persone autorizzate a realizzare il collegamento di dati. Tale rilascio è regi- strato in un verbale di consegna.

RS 431.012.13 1 RS 431.012.1

2012-2208 5475

O sul collegamento di dati RU 2013

4 L’UST assicura che i collegamenti di dati siano realizzati secondo lo stato attuale della tecnica e nel rispetto delle migliori pratiche statistiche.

Art. 4 Coinvolgimento di terzi nel processo di collegamento 1 La forma e il contenuto della partecipazione di terzi all’esecuzione di collegamenti di dati, nonché l’utilizzazione dei dati collegati sono disciplinati preliminarmente in un contratto di protezione dei dati. 2 I terzi coinvolti nel processo di collegamento svolgono le loro operazioni in un posto di lavoro protetto all’interno dell’UST, che non consente né di importare né di esportare dati. 3 L’UST trasmette a questi terzi i dati collegati, dopo averne verificato la forma e il contenuto.

Art. 5 Requisiti posti ai servizi statistici cantonali e comunali coinvolti I servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni possono realizzare collegamenti di dati dell’UST a condizione che: a. dispongano delle competenze in ambito statistico indispensabili per realiz- zare collegamenti di dati corretti dal punto di vista contenutistico e metodo- logico e che presentino la qualità necessaria; b. esercitino esclusivamente un’attività statistica indipendente da attività di vigilanza, esecuzione o regolamentazione; c. garantiscano il segreto statistico e la protezione dei dati personali; e d. svolgano tutte le operazioni statistiche tutelando l’indipendenza scientifica e l’obiettività.

Art. 6 Regolamento per il trattamento dei dati L’UST emana un regolamento per il trattamento dei dati, che disciplina gli ulteriori dettagli della realizzazione di collegamenti di dati.

Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2014.

17 dicembre 2013 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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