AS 2013 693
Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari
Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)
Modifica del 13 febbraio 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I All’ordinanza del 1° giugno 20121 sui fondi propri è aggiunto un nuovo allegato 7 conformemente alla versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2013.
13 febbraio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 952.03
2013-0392 693
Ordinanza sui fondi propri RU 2013
Allegato 7 (art. 44 cpv. 2)
Cuscinetto anticiclico
1. Le banche sono obbligate a detenere, sotto forma di fondi propri di base di
qualità primaria, un cuscinetto anticiclico su posizioni di credito garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare per immobili d’abita- zione in Svizzera secondo l’articolo 72. 2. Il cuscinetto ammonta all’1 per cento delle posizioni di credito ponderate in funzione del rischio.
3. Il cuscinetto anticiclico è applicabile dal 30 settembre 2013 e dura sino
all’abrogazione o alla modifica del presente allegato.
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